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di Fulvio Conti Guglia. La normativa antisismica ed edilizia dettata dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01 si applica a tutte le opere – purché stabilmente ancorate al suolo – realizzate in zone sismiche e la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la tipologia dei materiali impiegati che possono essere costituiti anche da elementi strutturali diversi dalla opere in muratura o in cemento armato.

Nella specie il manufatto (costituito da una struttura in legno ancorata al pavimento mediante piastre metalliche e bulloni) realizzato dall’imputata al quarto piano di un edificio di sua proprietà, è stata considerato in violazione delle leggi antisismiche ed edilizie in quanto sprovvisto di preventivo progetto e della relativa autorizzazione preventiva dell’Ufficio del Genio Civile, osservando ulteriormente che tali adempimenti erano necessari trattandosi di strutture insistenti in zona sismica.

 

Per sentenza per esteso e massimata  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ ottobre 2012

 

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