Site icon QUOTIDIANO LEGALE

CORTE EU: cancellazione del debito pubblico dei paesi in stato di necessità.

La Corte conferma che non può essere registrata la proposta d’iniziativa dei cittadini europei presentata da un cittadino greco per consentire la cancellazione del debito pubblico dei paesi in stato di necessità

L’oggetto di una tale iniziativa non ha, infatti, nessun fondamento nei Trattati. Secondo il Trattato UE, i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione e provenienti da almeno un quarto degli Stati membri,possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell’Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell’applicazione dei Trattati («iniziativa dei cittadini europei»). Per iniziare a raccogliere il numero di firme necessario, gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei devono prima farla registrare presso la Commissione, che ne esamina in particolare oggetto e obiettivi.

La Commissione può rifiutare di registrare la proposta d’iniziativa, in particolare quando l’oggetto di quest’ultima non rientri manifestamente nell’ambito della sua competenza di proporre un atto giuridico al legislatore dell’Unione. Il sig. Alexios Anagnostakis, cittadino greco, è all’origine della proposta d’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà», che ha presentato alla Commissione il 13 luglio 2012.

L’oggetto di tale iniziativa consiste nel far riconoscere nella legislazione dell’Unione il «principio dello stato di necessità, in base al quale, quando l’esistenza finanziaria e politica di uno Stato è minacciata dal rimborso di un debito odioso, il rifiuto di pagamento di tale debito è necessario e giustificato».

La proposta d’iniziativa fa riferimento alla politica economica e monetaria (articoli da 119 a 144 TFUE) quale fondamento giuridico della sua adozione. Con decisione del 6 settembre 2012*, la Commissione ha rifiutato la registrazione della proposta del sig. Anagnostakis argomentando che essa esulava manifestamente dalla suacompetenza.

Il sig. Anagnostakisha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 30 settembre 2015*, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Anagnostakis ritenendo che, con riferimento ai Trattati, la Commissione non fosse legittimata a proporre al legislatore dell’Unione di riconoscere il principio in base al quale il debito pubblico dei paesi in stato di necessità dovrebbe poter essere cancellato. Il sig. Anagnostakis ha quindi presentato un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale. Con sentenza odierna, la Corte respinge l’impugnazione del sig. Anagnostakis e conferma, così, la sentenza del Tribunale. La Corte sottolinea, innanzitutto, che, tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa dei cittadini europei quale strumento di partecipazione alla vita democratica dell’Unione, la Commissione deve motivare chiaramente qualsiasi decisione che rifiuti la registrazione di una proposta d’iniziativa. Visti, tuttavia,il carattere molto succinto e l’assenza di chiarezza della proposta d’iniziativa di cui la Corte conferma la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione della Commissione è sufficientemente motivata nel caso di specie.

La Corte verifica, poi, il ragionamento giuridico del Tribunale in merito all’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, sulla base del quale il Consiglio può, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, adottare misure adeguate alla situazione economica. La Corte ritiene, così come il Tribunale, che tale disposizione del TFUE non riguardi misure che hanno essenzialmente come obiettivo di attenuare la gravità delle difficoltà di finanziamento di uno Stato membro.

La Corte conferma inoltre che tale disposizione non può costituire una base per l’adozione di una misura o di un principio legittimanti, in sostanza, uno Stato membro a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito.

Per quanto concerne l’analisi dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio può concedere assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, la Corte conferma anche in tal caso il ragionamento giuridico del Tribunale. Anch’essa ritiene che tale disposizione del TFUE, da un lato, non possa giustificare l’introduzione legislativa di un meccanismo generale e permanente di non rimborso del debito basato sul principio dello stato di necessità e, dall’altro, abbia ad oggetto solo un’assistenza finanziaria da parte dell’Unione enon degli Stati membri.

Il Tribunale ha così correttamente giudicato che l’adozione di un principio dello stato di necessità non può rientrare nella nozione di assistenza dell’Unione, in quanto un siffatto principio riguarda non solo il debito di uno Stato membro nei confronti dell’Unione, ma altresì il debito detenuto da altri soggetti pubblici o privati(tra cui gli Stati membri).Infine, come già il Tribunale, la Corte considera che il principio dello stato di necessità non possa essere giustificato neppure dall’articolo 136 TFUE, in forza del quale il Consiglio ha adottato misure per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro e per elaborare gli orientamenti di politica economica riguardanti tali Stati. Nessun elemento, infatti, consente di concludere nel senso che l’adozione del principio dello stato di necessità avrebbe come oggetto il rafforzamento del coordinamento della disciplina di bilancio o rientrerebbe negli orientamenti di politica economica, tanto più che tale principio avrebbe in realtà come effetto di sostituire un meccanismo legislativo di estinzione unilaterale del debito pubblico alla libera volontà delle parti contraenti quale sancita all’articolo 136 TFUE.

 

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

 

* Decisione C (2012) 6289 final della Commissione, del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà», presentata alla Commissione il 13 luglio 2012. 
** Sentenza del 30 settembre 2015, Anagnostakis/Commissione (T-450/12; v. anche CP 108/15).
 
Exit mobile version