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CORTE DI GIUSTIZIA UE: Zucchero – Calcolo del contributo alla produzione.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgio) – Raffinerie Tirlemontoise SA / État belge

(Causa C-585/15)

(Rinvio pregiudiziale – Zucchero – Contributo alla produzione – Calcolo della perdita media – Calcolo dei contributi alla produzione – Regolamento (CE) n. 2267/2000 – Validità – Regolamento (CE) n. 1993/2001 – Validità)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA

Convenuto: État belge

Dispositivo

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all’esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.

L’articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all’esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.

3)    I regolamenti (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, e (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell’11 ottobre 2001, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.

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