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CORTE DI GIUSTIZIA UE: Principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 11/01/2017 Sentenza C-128/15

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 gennaio 2017

«Ricorso di annullamento – Pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Regolamento (UE) n. 1367/2014 – Validità – Possibilità di pesca – Approccio precauzionale – Principio di stabilità relativa delle attività di pesca – Principio di proporzionalità – Principio di parità di trattamento – Granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e granatiere della specie Macrourus berglax»

Nella causa C-128/15,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 13 marzo 2015,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Westerhof Löfflerová, A. de Gregorio Merino e F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, I. Galindo Martín e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU 2014, L 366, pag. 1), in quanto il Consiglio dell’Unione europea avrebbe superato i limiti del suo potere discrezionale fissando un totale ammissibile di catture (TAC) comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris (in inglese: «Roundnose grenadier») e per il granatiere della specie Macrourus berglax (in inglese: «Roughhead grenadier») in due zone di gestione, vale a dire le zone «5B67» e «8X14», senza tener conto del principio di stabilità relativa delle attività di pesca e in violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Contesto normativo

Regolamento (UE) n. 1380/2013

2        Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento PCP»), contiene disposizioni dirette al conseguimento di obiettivi perseguiti dalla politica comune della pesca (PCP).

3        I considerando 4, 6, 10 e 24 nonché da 34 a 36 del regolamento PCP recitano:

«4)      La PCP dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell’Unione. Inoltre, la PCP dovrebbe contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati, nonché dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse alimentari e la fornitura di tali risorse ai consumatori a prezzi ragionevoli. La PCP dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti.

(…)

6)      Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l’altro l’obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell’ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l’obbligo di applicare su base generalizzata l’approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l’obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l’obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. (…)

(…)

10)      Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull’approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.

(…)

24)      Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.

(…)

34)      Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali è opportuno garantire tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su parametri approssimativi.

35)      Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l’assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.

36)      Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 (…)».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento PCP prevede che la PCP riguarda la «conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse».

5        L’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento recita:

«La PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 3, lettera c), dello stesso regolamento, le misure adottate nell’ambito della PCP sono «conformi ai migliori pareri scientifici disponibili».

7        L’articolo 4 del regolamento PCP, intitolato «Definizioni», dispone, al suo paragrafo 1, punto 8:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

“approccio precauzionale in materia di gestione della pesca”: un approccio quale definito all’articolo 6 dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat».

8        L’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento ha il seguente tenore letterale:

«Nell’applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del [comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)] e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell’articolo 18».

9        L’articolo 16 dello stesso regolamento recita:

«1.      Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.      Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3.      Qualora nuove prove scientifiche mostrino l’esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4.      Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).

(…)».

10      L’articolo 25 del regolamento PCP, inserito nella parte V del suddetto regolamento, intitolata «Basi scientifiche per la gestione della pesca», così dispone:

«1.      Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L’acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

a)      lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;

b)      il livello della pesca e l’impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

c)      i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione all’interno e all’esterno delle acque unionali.

2.      La raccolta, la gestione e l’uso dei dati si basano sui seguenti principi:

a)      precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;

b)      uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

c)      conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;

d)      accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell’esistenza e qualità dei dati;

e)      tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell’Unione applicabile.

3.      Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l’Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

4.      Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

(…)».

Il regolamento n. 1367/2014

11      I considerando da 3 a 7 del regolamento n. 1367/2014 così recitano:

«3)      Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

4)      È opportuno che i [TAC] siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati.

5)      È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (…), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d’altura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo i quali, fra l’altro, l’organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non viene invocata quale giustificazione per rinviare o per non intraprendere misure di conservazione e di gestione.

6)      I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) (…) indicano che gli stock di acque profonde sono tuttora in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di alcuni stock di occhialone e di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

7)      Con riguardo ai quattro stock di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, i pareri scientifici e le recenti discussioni nell’ambito della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) indicano che le catture di questa specie potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse».

12      L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2014 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “peschereccio dell’Unione”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

b)       “acque UE”: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato;

c)      “totale ammissibile di catture” (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)      “contingente”: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

e)      “acque internazionali”: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato».

13      Nella parte 2 dell’allegato al suddetto regolamento sono riportati i TAC riguardanti le diverse zone e specie. Le possibilità di pesca per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax sono state fissate in un TAC comune per tali due specie. I TAC pertinenti nel caso di specie sono stati determinati come segue:

–        per la zona di gestione 5B67: 4 010 tonnellate per il 2015 e 4 078 tonnellate per il 2016; in nessuno dei due casi gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris potranno superare il 95% del contingente di ciascuno Stato membro;

–        per la zona di gestione 8X14: 3 644 tonnellate per il 2015 et 3 279 tonnellate per il 2016; in nessuno dei due casi gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris potranno superare l’80% del contingente di ciascuno Stato membro.

14      Per la prima zona, la Spagna ha ottenuto 65 tonnellate per il 2015 e 66 tonnellate per il 2016. Per la seconda zona, la Spagna ha ottenuto 2 617 tonnellate per il 2015 e 2 354 tonnellate per il 2016.

Fatti

15      Dalle osservazioni del Consiglio e della Commissione emerge che il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax sono due specie di acque profonde che, a occhio nudo, possono essere distinte solo per la forma della loro testa. Una volta rimossa la testa dei pesci appartenenti a tali specie e gli stessi congelati, risulta praticamente impossibile distinguerli.

16      La Commissione precisa che il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris appartiene alle specie oggetto delle due zone di gestione interessate e che la pesca dello stesso in tali zone è disciplinata dall’anno 2003 mediante un TAC stabilito a livello dell’Unione. Tale istituzione aggiunge che il granatiere della specie Macrourus berglax è meno frequente in tali zone e che la sua pesca non era soggetta a un TAC a livello dell’Unione prima dell’adozione del regolamento n. 1367/2014.

17      Secondo il Consiglio e la Commissione, il gruppo di lavoro del CIEM sulla biologia e sulla valutazione delle risorse ittiche di acque profonde, riunitosi dal 4 aprile all’11 aprile 2014, ha indicato, nella sua relazione del 2014 (in prosieguo: la «relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014») di essere stato informato di ingenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax negli anni precedenti nell’area di Hatton, in particolare da parte di pescherecci spagnoli. Secondo tali istituzioni detta relazione dava altresì atto di grandi divergenze tra i dati forniti dagli osservatori e i dati ufficiali spagnoli relativi agli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, circostanza che destava preoccupazioni quanto a possibili dichiarazioni errate sulle diverse specie di granatiere.

18      Il contenuto della relazione del gruppo di lavoro del CIEM del 2014 è stato oggetto di discussione da parte del comitato permanente incaricato della gestione e delle questioni scientifiche della NEAFC nel mese di settembre 2014. Tale comitato permanente ha sottolineato, in particolare, che il livello di pesca di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarato rispetto al granatiere della specie Coryphaenoides rupestris era «sorprendente» dato che la quantità delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax era tradizionalmente meno elevata. Il CIEM è stato altresì invitato a fornire chiarimenti, per quanto possibile, su tali attività di pesca. In particolare, gli è stato chiesto di esaminare l’eventuale sussistenza di errori nelle dichiarazioni di catture o di una pesca nuova o in rapida crescita del granatiere della specie Macrourus berglax.

19      Parallelamente, anche l’Unione, rappresentata dall’unità C2 della direzione generale degli affari marittimi e della pesca della Commissione, ha interrogato il CIEM a tal proposito nel mese di settembre 2014.

20      Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che stabiliva, per gli anni 2015 e 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde. La Commissione proponeva in particolare che, in ciascuna delle zone di gestione interessate, fosse fissato un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax. Il livello del TAC comune si basava sul parere scientifico del CIEM per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, perché un parere del genere mancava per il granatiere della specie Macrourus berglax. Analogamente, i contingenti nazionali che ripartivano i TAC comuni erano fissati secondo il principio di stabilità relativa delle attività di pesca unicamente per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

21      Il 7 novembre 2014 il CIEM ha presentato un parere scientifico per rispondere alle domande della NEAFC e dell’Unione (in prosieguo: il «parere del CIEM del 7 novembre 2014»). Da tale parere emerge che sussistono incertezze riguardo alla composizione, per stock, delle catture dichiarate di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e di granatiere della specie Macrourus berglax. Per quanto concerne la ripartizione e la popolazione delle due specie di granatiere, il CIEM ha rilevato che tali specie erano abitualmente presenti in ambienti idrologici differenti, dato che il granatiere della specie Macrourus berglax vive generalmente in acque boreali, più fredde.

22      Il parere del CIEM del 7 novembre 2014 evidenzia che sono state dichiarate ingenti catture di granatiere della specie Macrourus berglax nella zona di gestione 8X14 nonché in una parte della zona di gestione 5B67. In media, le catture a fini commerciali di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, osservate nelle sottozone VI e XII, le quali rientrano nelle suddette zone di gestione, superano di tre ordini di grandezza quelle del granatiere della specie Macrourus berglax. Tuttavia, il CIEM ha evidenziato la sussistenza di differenze significative, fino al doppio, da un lato, tra le quote relative di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e, dall’altro tra le catture osservate e gli studi scientifici condotti nelle zone in cui è pescato il granatiere della specie Macrourus berglax.

23      Il parere del CIEM del 7 novembre 2014 ha nondimeno precisato che i dati osservati fornivano informazioni poco circostanziate, aventi copertura limitata nello spazio e nel tempo. Il CIEM ha pertanto ritenuto che fosse necessario procedere a una raccolta di dati più ampia sulle catture e sullo sforzo di pesca del granatiere della specie Macrourus berglax, nel caso in cui la NEAFC e l’Unione intendessero disciplinare tale attività di pesca.

24      Lunedì 10 novembre 2014 il Consiglio ha discusso la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2014. Sulla base delle discussioni in seno al Consiglio, la presidenza, di concerto con la Commissione, ha proposto un testo di compromesso. In sostanza, tale compromesso consisteva nell’aumentare il livello dei TAC inizialmente fissato per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris in modo tale da tener conto della loro estensione al granatiere della specie Macrourus berglax.

25      Dalle osservazioni del Consiglio emerge che, in pratica, tale complemento è stato calcolato sulla base della percentuale media tra gli sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax e gli sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Pertanto, dal momento che, per la zona di gestione 5B67, il parere scientifico del CIEM suggeriva un TAC di 3 794 tonnellate per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e che la media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax in tale zona rappresentava il 5,7% della media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, la quantità di 3 794 tonnellate è stata incrementata di 216 tonnellate (ossia il 5,7% di 3 794 tonnellate), risultando in una quantità finale di 4 010 tonnellate. La stessa procedura è stata seguita per la zona di gestione 8X14, in cui la media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Macrourus berglax rappresentava il 25,6% della media annuale stimata di sbarchi di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

26      I TAC così fissati sono stati ripartiti tra gli Stati membri interessati conformemente al criterio di attribuzione corrispondente alla stabilità relativa per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Pertanto, le quote del Regno di Spagna rappresentavano l’1,62% e il 71,8% dei TAC comuni fissati rispettivamente per le zone di gestione 5B67 e 8X14.

27      Il 15 dicembre 2014 è stato concluso un accordo politico sulla base del compromesso della presidenza del Consiglio, leggermente modificato. Tutte le delegazioni si sono dichiarate favorevoli a tale accordo, ad eccezione delle delegazioni spagnole e portoghesi che hanno presentato una dichiarazione da registrare nel verbale del Consiglio. In tale dichiarazione il Regno di Spagna ha sostenuto, in particolare, che la ripartizione dei TAC comuni fissati per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax non rispettava il principio di stabilità relativa fondato sulle catture storiche di ciascun Stato membro.

28      Il regolamento n. 1367/2014 è stato adottato sulla base del testo risultante da tale accordo ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 20 dicembre 2014. Esso è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

29      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

–        annullare il regolamento n. 1367/2014, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

30      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere integralmente il ricorso, e

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

31      Con decisione del presidente della Corte del 1° luglio 2015, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sulle domande di riapertura della fase orale

32      Dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, il Consiglio ha presentato, il 9 settembre 2016, una domanda di riapertura della fase orale ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. Con una lettera giunta alla cancelleria della Corte nella stessa data, la Commissione ha formulato una domanda analoga.

33      A sostegno delle loro domande, tali istituzioni fanno valere, in sostanza, che l’interpretazione del principio di stabilità relativa delle attività di pesca accolta dall’avvocato generale è fondata su argomenti che non sono stati dibattuti tra le parti.

34      A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

35      Nella specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa sottoposta e che questa non debba essere esaminata con riferimento ad un argomento che non è stato dibattuto dinanzi ad essa.

36      Di conseguenza, devono essere respinte le domande di riapertura presentate dal Consiglio e dalla Commissione.

Sul ricorso

37      A sostegno del suo ricorso di annullamento del regolamento n. 1367/2014, il Regno di Spagna deduce tre motivi attinenti, in primo luogo, a un superamento, da parte del Consiglio, del suo potere discrezionale nonché a una violazione del principio di stabilità relativa delle attività di pesca, in secondo luogo, a una violazione del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, a una violazione del principio di parità di trattamento.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

38      Con la prima parte del suo primo motivo, il Regno di Spagna contesta al Consiglio di essersi fondato su dati inesatti allorquando ha fissato un TAC comune comprendente il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax, poiché le catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris «potrebbero essere state dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax». Come risulterebbe dal considerando 7 del regolamento n. 1367/2014, tale decisione è stata adottata sulla base del parere scientifico e delle recenti discussioni all’interno della NEAFC. Orbene, il parere scientifico della NEAFC non sarebbe stato decisivo quanto alla necessità di fissare un TAC comune per le due specie di granatiere.

39      Peraltro, nel suo parere del 7 novembre 2014, il CIEM avrebbe indicato che gli era impossibile emettere un parere sull’esistenza di un tipo di pesca per il granatiere della specie Macrourus berglax, dato che non esisterebbe alcuna indicazione relativa alla cattura delle diverse specie di granatiere, essendo i dati per il 2010 insufficienti per consentire di trarre qualsiasi conclusione sul punto. Vi sarebbe altresì precisato che esisterebbero notevoli differenze tra i dati relativi allo sbarco di catture di granatiere della specie Macrourus berglax e di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. Pertanto, il CIEM avrebbe concluso che, per accertare un tipo di pesca del granatiere della specie Macrourus berglax, sarebbe stato necessario ottenere informazioni più complete e dettagliate sulle catture e sui loro sbarchi. Risulterebbe quindi chiaramente da tale parere che non esisterebbero dati scientifici chiari che consentano di concludere che tali due specie si sviluppavano nelle zone di gestione 5B67 e 8X14.

40      Per di più, secondo il Regno di Spagna, non si può sostenere che non era possibile tener conto dei dati forniti, il 28 novembre 2014, da tale Stato membro, in risposta alla domanda di trasmissione di dati, in quanto l’accordo politico sul regolamento n. 1367/2014 era stato raggiunto il 10 novembre 2014, mentre tale regolamento è stato adottato solo il 15 dicembre 2014.

41      Il Regno di Spagna ne deduce che il Consiglio ha ecceduto il proprio potere discrezionale nello stabilire un TAC comune per le due specie, allorquando il parere scientifico del CIEM indicava chiaramente che i dati disponibili non dimostravano che tali specie si sviluppavano nelle zone di gestione interessate e che potevano quindi essere catturate insieme.

42      Nell’ambito del secondo capo del suo primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che né la Commissione né il Consiglio hanno preso in considerazione il livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax per definire il criterio di ripartizione applicato al TAC comune stabilito per tale specie e per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris. In tal modo, i contingenti nazionali stabiliti dalle disposizioni impugnate violerebbero il principio di stabilità relativa delle attività di pesca, il quale richiederebbe che si tenga conto della ripartizione dei livelli storici delle catture tra le flotte di ciascuno Stato membro per ciascuna specie interessata.

43      Il Regno di Spagna ritiene che i contingenti di pesca comuni attribuitigli per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax avrebbero dovuto essere maggiori, dato che la flotta spagnola ha eseguito una parte rilevante delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax durante il periodo tra il 2009 e il 2013. Il danno subito dalla flotta spagnola a causa di tale asserita violazione del principio di stabilità relativa delle attività di pesca ammonterebbe a EUR 346 926.

44      Né il Consiglio né la Commissione avrebbero contestato il fatto che non si sia tenuto conto del livello storico delle catture relative al granatiere della specie Macrourus berglax per determinare il TAC comune controverso. È infatti pacifico che tale TAC è stato ripartito secondo il criterio di ripartizione che garantisce la stabilità relativa delle attività di pesca del solo granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

45      Il Consiglio e la Commissione ritengono che il primo motivo vada respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

46      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito superamento del margine discrezionale del Consiglio, occorre anzitutto ricordare che, allorché il Consiglio determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri, esso è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa, per la quale dispone di un ampio potere discrezionale. In circostanze del genere, il potere discrezionale di cui il Consiglio gode non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto. Nel controllare l’esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 1998, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation, C-4/96, EU:C:1998:67, punti 41 e 42; del 5 ottobre 1999, Spagna/Consiglio, C-179/95, EU:C:1999:476, punto 29, nonché del 9 settembre 2004, Spagna/Commissione, C-304/01, EU:C:2004:495, punto 23).

47      Risulta poi dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento PCP che l’«approccio precauzionale» deve essere applicato in materia di gestione della pesca.

48      Orbene, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, di tale regolamento, tale approccio significa che la mancanza di dati scientifici pertinenti non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.

49      Infine, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, l’articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento si limita a prevedere un obbligo di «tener conto» dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili al momento dell’adozione di misure di conservazione, ma non impedisce al legislatore dell’Unione di procedere all’adozione di siffatte misure di conservazione in mancanza di pareri scientifici, tecnici ed economici probanti.

50      D’altronde, la Corte ha dichiarato, a proposito di un obbligo simile derivante dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU 1983, L 24, pag. 1), che le misure di conservazione delle risorse della pesca non devono essere pienamente conformi ai pareri scientifici e che la mancanza o la natura non probante di tale parere non deve impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della PCP (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 1993, Mondiet, C-405/92, EU:C:1993:906, punto 31).

51      Discende da quanto precede che, nel caso di specie, da un lato, il Consiglio aveva il potere di adottare un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax, anche in mancanza di dati scientifici «probanti» sulla presenza e sulla cattura di tali due specie ittiche nelle zone di gestione di cui trattasi, atteso che esso riteneva che tale misura fosse appropriata al fine della conservazione delle risorse di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

52      Dall’altro lato, poiché il rapporto del gruppo di lavoro del CIEM del 2014 e il parere del CIEM del 7 novembre 2014 attestavano dichiarazioni di catture di granatiere della specie Macrourus berglax nelle zone di gestione di cui trattasi, la cui entità sollevava dubbi sulla loro affidabilità, in quanto le catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris erano verosimilmente dichiarate in quanto catture di granatiere della specie Macrourus berglax, e poiché una siffatta circostanza rischiava di incidere sostanzialmente sull’effetto utile dei TAC stabiliti per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, atteso che le due specie in questione non possono essere distinte l’una dall’altra dopo la rimozione della testa e il congelamento, il Consiglio ha potuto dichiarare necessaria l’adozione di una misura al fine di controbilanciare tale rischio.

53      Di conseguenza, non si può considerare che il Consiglio ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale stabilendo un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax.

54      Il primo capo del primo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

55      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita violazione del principio di stabilità relativa delle attività di pesca, occorre ricordare che l’articolo 16 del regolamento PCP precisa che le «possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca». Esso aggiungere che «nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro».

56      Risulta peraltro dai considerando 35 e 36 del suddetto regolamento che, considerato, in particolare, il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l’assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock, sapendo che tale stabilità dovrebbe consentire di «salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse».

57      Da quanto sopra si evince che la finalità del sistema dei contingenti consiste nell’assicurare a ciascuno Stato membro una parte del TAC fissato, determinata essenzialmente in funzione delle catture delle quali, anteriormente all’istituzione del sistema dei contingenti, hanno fruito le attività di pesca tradizionali, le popolazioni locali dipendenti dalla pesca e le industrie connesse di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1989, Agegate, C-3/87, EU:C:1989:650, punto 24).

58      È alla luce di tali considerazioni, nonché della circostanza che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale quanto alla scelta della natura e della portata delle disposizioni da adottare, che occorre esaminare se il Consiglio, non tenendo conto del livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarate dal Regno di Spagna in sede di determinazione dei contingenti spettanti a ciascuno Stato membro in seguito alla fissazione di un TAC comune per tale specie e per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, abbia violato il principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

59      A tal riguardo, si deve constatare che la presente causa si distingue sotto diversi profili dalle altre cause di cui la Corte è stata investita fino a oggi in materia di PCP. Infatti, in primo luogo, le due specie di pesci in questione non possono essere distinte a occhio nudo dopo la rimozione della testa e il congelamento. In secondo luogo, i pareri scientifici di cui disponeva il legislatore dell’Unione attestano la possibilità che le dichiarazioni di catture elevate di granatiere della specie Macrourus berglax provenienti principalmente da un solo Stato membro, vale a dire il Regno di Spagna riguardassero catture di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris dichiarate erroneamente come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. In terzo luogo, il Consiglio non ha proceduto all’elaborazione di un nuovo TAC per il granatiere della specie Macrourus berglax e non ha quindi proceduto alla ripartizione di una nuova possibilità di pesca, bensì si è limitato a fissare, solo per gli anni 2015 e 2016, un TAC comune per le due specie in questione.

60      In particolare, il Consiglio ha così deciso di non procedere a una ripartizione dei contingenti come richiesto dal Regno di Spagna, posto che la presa in considerazione delle dichiarazioni di catture di granatiere della specie Macrourus berglax presentate da tale Stato membro per il calcolo dei contingenti in questione avrebbe avuto la conseguenza di creare un vantaggio di lunga durata per uno Stato membro le cui dichiarazioni di catture possono, secondo i pareri scientifici, essere erronee. Invece, seguendo l’approccio da esso applicato, il quale consiste, in un primo momento, nel non tener conto di tali dichiarazioni di catture in sede di calcolo dei contingenti nazionali, il Consiglio ha evitato di fornire assicurazioni a tal riguardo, le quali potevano fondare un legittimo affidamento, pur riservandosi la possibilità, una volta verificate le informazioni relative alle dichiarazioni di catture e depositati pareri scientifici probanti, di fissare contingenti fondati su dati certi e che potessero, di conseguenza, essere considerati contingenti equi.

61      Tale conclusione non è inficiata dall’argomento del Regno di Spagna secondo il quale, atteso che il Consiglio ha tenuto conto delle dichiarazioni di catture relative ai granatieri della specie Macrourus berglax fissando un TAC comune alle due specie, esso avrebbe dovuto prendere in considerazione il livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarate dal suddetto Stato membro, alla luce, da una lato, dei dubbi sull’affidabilità delle dichiarazioni riguardanti le catture delle specie di pesci di cui trattasi, sollevati dai pareri scientifici di cui al punto 52 della presente sentenza e, dall’altro, dell’ampio margine discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in materia di PCP.

62      Di conseguenza, nel caso di specie non può essere contestato al Consiglio di aver violato il principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

63      Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

64      Occorre pertanto respingere il primo motivo nel suo insieme.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

65      Il Regno di Spagna contesta al Consiglio di aver violato il principio di proporzionalità fissando, nel regolamento n. 1367/2014, un TAC comune che comprende il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax nelle zone 5B67 e 8X14.

66      Infatti, in primo luogo, mancherebbe il carattere di idoneità della misura in questione, in quanto nell’ambito della fissazione di un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax il principio di stabilità relativa delle attività di pesca non sarebbe stato rispettato per quanto riguarda il livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax realizzate dal Regno di Spagna negli anni precedenti.

67      In secondo luogo, la fissazione di un TAC comune per le due specie di granatiere non costituirebbe una misura necessaria, in quanto sarebbe stato possibile tenere conto del livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax del Regno di Spagna e quindi adottare una misura meno lesiva degli interessi di tale Stato membro.

68      In terzo luogo, la misura in questione sarebbe sproporzionata in quanto si fonda sull’ipotesi secondo la quale catture significative di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris potrebbero essere state erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. Orbene, tale ipotesi non sarebbe scientificamente verificata e accoglierla sarebbe sproporzionato rispetto al danno causato agli interessi del Regno di Spagna derivante dalla mancata presa in considerazione del livello storico delle sue catture di granatiere della specie Macrourus berglax per la fissazione del TAC comune per le due specie.

69      Il Regno di Spagna precisa, peraltro, che non è tanto la fissazione di un TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax che gli arreca pregiudizio, quanto la circostanza che il livello storico delle catture de granatiere della specie Macrourus berglax non sia stato preso in considerazione dal Consiglio in sede di fissazione del TAC comune per tali due specie.

70      Il Consiglio e la Commissione ritengono che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

71      A questo proposito è d’uopo rammentare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in particolare, sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C-187/12 a C-189/12, EU:C:2013:737, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

72      Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sulle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in materia di politica comune della pesca, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento. Di conseguenza, si tratta di sapere non se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (v., per quanto riguarda la politica agricola comune, sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C-187/12 a C-189/12, EU:C:2013:737, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

73      Per quanto riguarda la proporzionalità della normativa di cui trattasi nel caso di specie, occorre constatare che, come risulta dai punti 59 e 60 della presente sentenza, la presa in considerazione del livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax del Regno di Spagna in sede di fissazione del TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax avrebbe avuto precisamente la conseguenza di assegnare a tale Stato membro contingenti sula base di dichiarazioni di catture che il Consiglio, fondandosi sui pareri scientifici, poteva considerare verosimilmente erronee.

74      Orbene, poiché il Consiglio intendeva, da un lato, proteggere il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris dall’eccesso di pesca e, dall’altro, riservarsi la possibilità, una volta verificate le informazioni relative alle dichiarazioni di catture di granatiere della specie Macrourus berglax e depositati pareri scientifici probanti, di fissare TAC e contingenti fondati su dati affidabili e certi, la decisione di non prendere in considerazione le dichiarazioni di catture di granatiere della specie Macrourus berglax presentate dal Regno di Spagna al momento della fissazione del TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax non può essere ritenuta manifestamente inadeguata.

75      Occorre aggiungere, in ogni caso, che il Regno di Spagna non ha dimostrato che una misura meno lesiva dei suoi interessi avrebbe ugualmente consentito di realizzare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio.

76      Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto, in quanto infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

77      Con il suo terzo motivo, il Regno di Spagna contesta al Consiglio di aver violato il principio di parità di trattamento, fissando unilateralmente un TAC comune che comprende il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e il granatiere della specie Macrourus berglax, mentre, in cause analoghe, le istituzioni dell’Unione avrebbero rispettato il principio di stabilità relativa delle attività di pesca prendendo in considerazione i contingenti di catture storiche degli Stati membri per fissare il TAC, ovvero non avrebbero fissato un TAC comune qualora uno degli Stati membri vi si opponesse.

78      Così, anzitutto, durante il 2011, in seguito a discussioni riguardanti l’inclusione di una nuova specie, ossia lo scorfano demersale, nel TAC relativo allo scorfano, la Commissione avrebbe tenuto conto degli argomenti della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Estonia relativi alla fissazione del TAC per lo scorfano demersale. Successivamente, la Commissione, la quale prevedeva di fissare un TAC per la spigola a partire dal 2012, constatata l’opposizione di taluni Stati membri, tra i quali l’Irlanda, avrebbe indicato che la fissazione di un TAC per tale specie sarebbe stata fatta tenendo conto del livello storico delle catture di ciascuno Stato membro, conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca, e avrebbe lasciato gli Stati membri negoziare liberamente un accordo che potesse soddisfare tutti. Infine, ancora in una procedura di ricerca di consenso, la Commissione incoraggerebbe da diversi anni il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese a concludere, per quanto riguarda la sardina, un accordo al fine di fissare un TAC che tenga conto del principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

79      Il Consiglio e la Commissione ritengono che il terzo motivo debba essere respinto, in quanto infondato.

Giudizio della Corte

80      Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica comune dell’agricoltura e della pesca, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a., da C-187/12 a C-189/12, EU:C:2013:737, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

81      Nel caso di specie, si deve ricordare che la fissazione del TAC comune per il granatiere della specie Coryphaenoides rupestris e per il granatiere della specie Macrourus berglax nonché la mancata presa in considerazione del livello storico delle catture di granatiere della specie Macrourus berglax dichiarate dal Regno di Spagna erano necessarie, secondo il Consiglio, per garantire una protezione effettiva del granatiere della specie Coryphaenoides rupestris in una situazione caratterizzata da circostanze ben precise, come risulta dal punto 59 della presente sentenza.

82      Orbene, il Regno di Spagna non fornisce alcun elemento che consenta di accertare che gli esempi da esso citati a sostegno del suo terzo motivo erano caratterizzati da circostanze identiche o simili a quelle ricordate al punto precedente della presente sentenza. In particolare, il Regno di Spagna non ha dimostrato che, nelle cause fatte valere a titolo di paragone, era verosimile che fossero stati commessi errori significativi nelle dichiarazioni di catture di una specie soggetta a un TAC la quale, al momento dello sbarco delle catture, avrebbe potuto essere confusa con un’altra specie non soggetta a un TAC.

83      Pertanto, anche il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

84      Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso del Regno di Spagna deve essere respinto in toto.

Sulle spese

85      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. La Commissione, intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dal Consiglio, sopporterà le proprie spese ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)      La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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