di Ruggero Tumbiolo. La Cour constitutionnelle del Belgio ha chiesto alla Corte di Giustizia se sono da ritenersi assoggettati alla disciplina della direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, i piani e programmi, quali i piani di assetto del territorio, che sono previsti dalla normativa nazionale, ma la cui adozione da parte dell’autorità competente non sia obbligatoria.
La Corte di Giustizia, con la sentenza della Quarta Sezione del 22 marzo 2012 (C-567/10), ha affermato che non possono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva n. 2001/42 i piani e programmi, segnatamente quelli riguardanti l’assetto del territorio, la cui adozione sia disciplinata nei vari ordinamenti giuridici nazionali da norme di diritto, per il solo motivo che una tale adozione non avrebbe in ogni caso carattere obbligatorio.
Una diversa interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva n. 2001/42 avrebbe, viceversa, come conseguenza quella di restringere notevolmente la portata del controllo degli effetti ambientali di piani e programmi volti all’assetto del territorio degli Stati membri.
La Cour constitutionnelle del Belgio ha chiesto, inoltre, se l’abrogazione totale o parziale di un piano o di un programma rientrante nell’ambito della direttiva n. 2001/42 deve essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva.
La Corte di Giustizia ha precisato, al riguardo, che anche un atto di abrogazione di un piano o di un programma rientrante nell’ambito della direttiva n. 2001/42 può produrre effetti significativi sull’ambiente, in quanto comporta necessariamente una modifica del contesto normativo di riferimento ed altera, di conseguenza, gli effetti ambientali che, eventualmente, erano stati valutati secondo la procedura prevista dalla direttiva n. 2001/42.
Ne consegue che sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione e in grado di ledere, in parte, l’efficacia della direttiva n. 2001/42 considerare esclusi detti atti dall’ambito di applicazione di quest’ultima.
Rileva, tuttavia, la Corte di Giustizia che, in linea di principio, «è diverso il caso se l’atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede».
Questo è, infine, il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia:
«1) La nozione di piani e programmi “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”, di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
2) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58‑63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima».