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CORTE DI CASSAZIONE: disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova.

Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla rilevanza delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella edittale e di quelle ad effetto speciale nella determinazione del limite edittale previsto dall’art. 168 bis, comma 1, cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che

“Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

 

CORTE DI CASSAZIONE S. Un. Sentenza n. 36272 ud. 31/03/2016 – deposito del 01/09/2016 Presidente G. Canzio – Relatore G. Fidelbo

 

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