Tutte le leggi, a partire dal 1997, che hanno reintrodotto il finanziamento pubblico dei partiti, sarebbero difformi con quanto proclamato dai cittadini con il referendum dell’aprile 1993 a dìsostenerlo è Raffaele De Dominicis procuratore del Lazio della Corte dei Conti.
La decisione è stata presa nell’ambito dell’indagine istruttoria aperta nei confronti dell’ex amministratore-tesoriere del partito “La Margherita”, Luigi Lusi, sotto processo anche penalmente per illecite sottrazioni di denaro pubblico. Nei fatti i cittadini, in occasione del referendum “fornirono una risposta decisamente negativa in relazione alla persistenza delle erogazioni di contributi statali a beneficio dei partiti politici e dei movimenti e/o gruppi ad essi collegati”, così, tutte le disposizioni posteriori “sono da ritenersi apertamente elusive e manipolative del risultato referendario, e quindi materialmente ripristinatorie di norme abrogate”.
Per la Corte dei Conti, quindi, “tutte le disposizioni impugnate, a partire dal 1997 e, via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012, hanno ripristinato i privilegi abrogati col referendum del 1993, facendo ricorso ad artifici semantici, come il rimborso al posto del contributo; gli sgravi fiscali al posto di autentici donativi; così alimentando la sfiducia del cittadino e l’ondata disgregante dell’antipolitica”.
Dalla normativa contestata, poi, deriva per il procuratore De Dominicis “la violazione del principio di parità e di eguaglianza tra i partiti e dei cittadini che, per mezzo dei partiti stessi, intendono partecipare alla vita democratica della Nazione. Infatti, i rimborsi deducibili dal meccanismo elettorale risultano estesi, dopo il 2006, a tutti e cinque gli anni del mandato parlamentare, in violazione del carattere giuridico delle erogazioni pubbliche, siccome i trasferimenti erariali, a partire dal secondo anno, non solo si palesano come vera e propria spesa indebita, ma assunti in violazione del referendum dell’aprile 1993”. La differenziazione degli importi dei rimborsi dopo il primo anno dalle elezioni “si configura arbitraria e discriminatoria perché consolida la posizione di vantaggio solo di quei partiti che hanno raggiunto la maggioranza politico-parlamentare”.