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CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUL DIRITTO ENERGITICO, VIA E APPALTI.

Corte Costituzionale

 
APPALTI – Regione Sardegna – Art. 6, c. 1, l.r. n. 25/2012 – Affidamento diretto dei servizi pubblici ad organismi a partecipazione mista pubblico/privata – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.
Non sussiste contrasto tra l’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, da un lato, e i  principi dei Trattati e la giurisprudenza comunitaria, dall’altro. La norma impugnata, correttamente interpretata, nella parte in cui prevede l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali ad organismi a partecipazione mista pubblico/privata, presupponendo infatti che il socio privato della società mista venga scelto con procedura ad evidenza pubblica e con gara cosiddetta “a doppio oggetto”, nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio, esaurisce, in tal modo, la fase concorrenziale e ottempera a tutti i requisiti richiesti dal diritto dell’Unione europea.


Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

DIRITTO DELL’ENERGIA – Disposizioni di legge in tema di energie rinnovabili – Materia della tutela dell’ambiente – Competenza esclusiva dello Stato – Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Potestà legislativa concorrente.
Le disposizioni di leggi regionali che intervengono in materia di fonti di energia rinnovabili  sono riconducibili ad un tempo sia all’ambito materiale relativo alla «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia a quello relativo alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, affermando altresì che i parametri menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto la produzione da fonti rinnovabili, non fossili è, per definizione, protettiva dell’ambiente (ex plurimis, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366 e n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009).
Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Tutela del paesaggio – Punto di equilibrio – Art. 12 d. lgs. n. 387/2003.
Il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio tra i valori, potenzialmente antagonistici, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da un lato e la tutela del territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l’energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall’altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009).
Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Art. 8, c. 2 l.r. Sardegna n. 25/2012 – Limiti alla localizzazione – Illegittimità costituzionale.
L’art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, consentendo la localizzazione degli impianti eolici, nell’ambito dei paesaggi costieri, solo se ricompresi in determinate aree, si pone pertanto in contrasto con le “Linee guida” statali. Queste ultime indicano, infatti, i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, limitando, pertanto, l’intervento del legislatore regionale all’individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all’allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010. Al contrario, la disposizione censurata, nell’individuare i siti idonei alla realizzazione degli impianti, si pone in contrasto con le richiamate “Linee guida” statali, escludendo ogni altra area non espressamente richiamata nell’ambito dei vasti ambiti di paesaggio costieri, e produce, quindi, l’effetto di circoscrivere e limitare le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici, senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione autonoma Sardegna.
Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

VIA, VAS E AIA – VIA – Discipline relative alla VIA – Materia della tutela dell’ambiente – Competenza legislativa esclusiva statale.
Le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale debbono essere ascritte alla materia della «tutela dell’ambiente» (non contemplata dallo Statuto della Regione autonoma Sardegna), in ordine alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 67 e n. 1 del 2010, n. 234 e n. 225 del 2009).La disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente «“viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007)» (sentenza n. 67 del 2010; nello stesso senso, anche le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013).
Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

VIA, VAS E AIA – CAVE E MINIERE – Art. 18 l.r. Sardegna n. 25/2012 – Proroga automatica dei titoli minerari – Illegittimità costituzionale.
L’art. 18 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale (o alla verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale).


Pres. Cassese, Est. Mattarella – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Autonoma Sardegna

 

Si veda  CORTE COSTITUZIONALE – 16 luglio 2014, n. 199   per esteso
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