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CORTE COSTITUZIONALE: diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sanzioni.

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CORTE COSTITUZIONALE   22 giugno – 12 luglio 2021 SENTENZA N. 150

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati   e   pene   -   Diffamazione   a   mezzo   stampa    aggravata
  dall'attribuzione   di   un   fatto   determinato   -   Trattamento
  sanzionatorio - Pena  detentiva,  congiunta  a  pena  pecuniaria  -
  Violazione del principio della liberta'  di  espressione  enunciato
  dalla CEDU, come interpretato dalla Corte  EDU  e  del  diritto  di
  manifestare il proprio pensiero - Illegittimita'  costituzionale  -
  Necessita' di una complessiva riforma della disciplina vigente. 
Reati  e  pene  -  Diffamazione  commessa   attraverso   trasmissioni
  consistenti   nell'attribuzione   di   un   fatto   determinato   -
  Applicazione  delle   sanzioni   previste   da   norma   dichiarata
  costituzionalmente illegittima - Illegittimita'  costituzionale  in
  via consequenziale. 
Reati e pene - Diffamazione aggravata perche' recata col mezzo  della
  stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero  in  atto
  pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a
  pena  pecuniaria  -  Denunciata  violazione  del  principio   della
  liberta' di espressione enunciato  dalla  CEDU,  come  interpretato
  dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero  -
  Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. 
Reati e pene - Diffamazione aggravata perche' recata col mezzo  della
  stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero  in  atto
  pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a
  pena  pecuniaria  -  Denunciata   violazione   del   principio   di
  rieducazione della pena - Non fondatezza della questione. 
Reati e pene - Diffamazione aggravata perche' recata col mezzo  della
  stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero  in  atto
  pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a
  pena  pecuniaria  -  Denunciata   violazione   del   principio   di
  offensivita' - Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13;  codice  penale,  art.  595,
  comma 3; legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo  comma;  Convenzione
  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle   liberta'
  fondamentali, art. 10. 

(GU n.28 del 14-7-2021 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  13  della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e dell'art.
595, terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario
di Salerno, sezione seconda penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 e
dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con  ordinanza
del 16 aprile 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri  140  e  149
del registro ordinanze 2019 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica, numeri 38 e 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019. 
    Visto l'atto di costituzione  di  P.  N.,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG)
e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2021  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi gli avvocati Francesco  Paolo  Chioccarelli  per  P.  N.  e
Giuseppe Vitiello per il CNOG, in collegamento da  remoto,  ai  sensi
del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte  del  18  maggio
2021, e gli avvocati dello Stato Maurizio Greco  e  Salvatore  Faraci
per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140 del  r.o.
2019, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda  penale,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3,  21,  25,  27  e  117,  primo
comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  10
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 595, terzo  comma,  del  codice
penale  e  dell'art.  13  della  legge  8  febbraio   1948,   n.   47
(Disposizioni sulla stampa), «per le ragioni di cui in motivazione». 
    1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere  chiamato  a  decidere
sulla responsabilita' penale  di  P.  N.,  imputato  del  delitto  di
diffamazione a mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto direttore
responsabile per omesso controllo, per aver attribuito  alle  persone
offese un fatto determinato (l'affiliazione a un  sodalizio  mafioso)
non  corrispondente  al  vero  alla  luce  degli  atti  di   indagine
dell'autorita'  giudiziaria.  Poiche',  secondo  il  rimettente,   la
condotta diffamatoria risulta  sussumibile  tanto  nella  fattispecie
generale di cui all'art. 595,  terzo  comma,  cod.  pen.,  quanto  in
quella di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, il giudizio  di
merito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione
delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni,  il
rimettente  ravvisa  anzitutto  il  contrasto  tra  le   disposizioni
censurate e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art.  10
CEDU. 
    Rilevato che la liberta' di espressione e' tutelata sia dall'art.
10 CEDU, sia dall'art. 21  Cost.,  sicche'  la  giurisprudenza  della
Corte europea dei  diritti  dell'uomo  formatasi  sulla  disposizione
convenzionale andrebbe utilizzata come «strumento  di  ampliamento  e
adeguamento del diritto interno»,  il  giudice  a  quo  osserva  che,
secondo il consolidato orientamento  della  Corte  EDU,  risulterebbe
contraria all'art. 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata,  la
previsione anche solo in astratto della pena detentiva per i  delitti
di diffamazione a mezzo stampa, salvo che in circostanze  eccezionali
ove si determini una grave lesione  di  altri  diritti  fondamentali,
come ad esempio in caso di discorsi di odio  o  di  istigazione  alla
violenza (sono citate le sentenze  della  Corte  EDU  7  marzo  2019,
Sallusti contro Italia; 24 settembre 2013, Belpietro  contro  Italia;
17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania). 
    Non sussisterebbero ostacoli al recepimento di  tale  consolidata
giurisprudenza della Corte EDU, in assenza, nell'ordinamento interno,
di valori o principi costituzionali suscettibili di  prevalere  sulla
liberta' di espressione, tutelata tanto  dall'art.  10  CEDU,  quanto
dall'art. 21 Cost. 
    Ne'     sarebbe     possibile     adottare     un'interpretazione
convenzionalmente orientata delle norme censurate, ritenendo soggette
a pena detentiva «esclusivamente le  condotte  diffamatorie  a  mezzo
stampa  che  rivestano   i   caratteri   dell'eccezionalita'».   Tale
interpretazione si porrebbe infatti in contrasto con  i  principi  di
tassativita' e determinatezza della fattispecie penale, corollari del
principio di legalita' di cui all'art. 25 Cost., che impedirebbero al
giudice  di  integrare  la  norma  incriminatrice  con  il  requisito
dell'eccezionalita', «i cui precisi  contorni  e  confini,  peraltro,
dovrebbero   pur   sempre   essere   determinati   puntualmente   dal
legislatore, cui spetta in via esclusiva il potere di  legiferare  in
materia penale». 
    Non  potrebbe,  infine,  essere  seguito   l'orientamento   della
giurisprudenza di legittimita', che ha ritenuto la  disciplina  della
diffamazione a mezzo stampa conforme all'art. 10  CEDU,  sul  rilievo
dell'eccezionalita' delle circostanze in  cui  i  giudici  di  merito
avevano irrogato la pena  detentiva,  poiche'  le  valutazioni  della
Corte di cassazione sono state disattese dalla Corte EDU nelle citate
pronunce Sallusti e Belpietro. 
    Le disposizioni censurate risulterebbero altresi' contrarie  agli
artt. 3 e 21 Cost., in quanto la previsione di una pena detentiva per
i reati  di  diffamazione  a  mezzo  stampa  sarebbe  «manifestamente
irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla  liberta'  di
manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di  cronaca
giornalistica,  fondamentale  diritto  costituzionalmente   garantito
dall'art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di  contrari  interessi
giuridici interni prevalenti,  non  puo'  che  essere  favorevolmente
estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza  della  Corte  Edu,
eliminando  cosi',  salvi  i  "casi  eccezionali",  anche   la   mera
comminazione di qualunque pena detentiva». 
    Secondo il rimettente, poi, la comminatoria di una pena detentiva
per le condotte  di  diffamazione  a  mezzo  stampa  si  porrebbe  in
contrasto con il principio di offensivita', ricavabile  dall'art.  25
Cost., «in quanto  totalmente  sproporzionata,  irragionevole  e  non
necessaria  rispetto  al  bene   giuridico   tutelato   dalle   norme
incriminatrici in questione, ovvero  il  rispetto  della  reputazione
personale». 
    Le  norme  censurate  vanificherebbero,   infine,   la   funzione
rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., attesa
la «inidoneita' della minacciata sanzione detentiva  a  garantire  il
pieno rispetto della funzione generalpreventiva  e  specialpreventiva
della  pena  stessa».  Cio'  in  quanto   detta   sanzione,   essendo
sproporzionata  al  metro  della  giurisprudenza  della  Corte   EDU,
risulterebbe  in  concreto  inapplicabile  e,  quindi,   inidonea   a
orientare la condotta sia della generalita' dei consociati,  sia  del
singolo giornalista. 
    1.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dal Tribunale di Salerno siano dichiarate  inammissibili  o
infondate. 
    L'ordinanza di rimessione  sarebbe  anzitutto  insufficientemente
motivata in punto di rilevanza delle  questioni.  Il  giudice  a  quo
avrebbe omesso di precisare se le affermazioni  diffamatorie  oggetto
di imputazione fossero frutto di una distorta  valutazione  di  fatti
reali o costituissero una notizia pacificamente falsa; profilo questo
rilevante per la valutazione della conformita' delle norme  censurate
agli artt. 117, primo comma, Cost. e 10 CEDU, in quanto,  secondo  la
giurisprudenza della Corte EDU, l'inflizione della pena detentiva per
il delitto di diffamazione a  mezzo  stampa  non  contrasterebbe  con
l'art. 10 CEDU in caso di propalazione di una  notizia  pacificamente
falsa. 
    Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   eccepisce   poi
l'oscurita'  del  petitum  dell'ordinanza  di  rimessione,  che   non
consentirebbe di comprendere se il rimettente aspiri a  ottenere  una
pronuncia  ablativa  delle  disposizioni  censurate,  una   pronuncia
manipolativa in punto di pena ovvero una pronuncia additiva in ordine
alla delimitazione delle condotte incriminate. 
    L'Avvocatura  generale  dello   Stato   evidenzia   inoltre   che
l'accoglimento del petitum - comunque inteso -  non  eliminerebbe  in
toto  i  censurati  profili  di  illegittimita'  costituzionale   del
trattamento sanzionatorio previsto per il reato di  diffamazione,  in
quanto l'art. 595 cod. pen. prevede comunque, anche  in  relazione  a
ipotesi diverse dalla diffamazione a mezzo stampa, la possibilita' di
irrogare la pena detentiva in  via  alternativa  rispetto  alla  pena
pecuniaria. 
    L'interveniente eccepisce infine l'omessa adozione, da parte  del
giudice   a   quo,   di   un'interpretazione   costituzionalmente   e
convenzionalmente orientata delle norme censurate, in presenza di  un
diritto vivente indirizzato nel senso della legittimita'  della  pena
detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa caratterizzate
dagli elementi di eccezionalita' delineati dalla giurisprudenza della
Corte EDU, in particolare nelle sentenze 16 aprile  2009,  Egeland  e
Hanseid  contro  Norvegia  e  22  aprile  2010,   Fatullayev   contro
Azerbaijan. 
    1.3.- Si e' costituita in giudizio P. N., parte  nel  giudizio  a
quo,  chiedendo  l'accoglimento  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno. 
    La parte richiama le pronunce della Corte  EDU  gia'  citate  dal
rimettente  (Belpietro  contro  Italia  e  Sallusti  contro  Italia),
nonche' la sentenza Ricci contro  Italia  dell'8  ottobre  2013,  per
dedurne che la previsione della  pena  detentiva  in  relazione  alle
condotte di diffamazione  a  mezzo  stampa  sarebbe  compatibile  con
l'art.  10  CEDU  solo  in  presenza  di   circostanze   eccezionali,
riconducibili a gravi  lesioni  di  diritti  fondamentali  (quali  la
diffusione di discorsi d'odio o l'istigazione alla violenza), che non
risulterebbero  integrate  dalla  diffamazione  realizzata   mediante
attribuzione di un fatto determinato. 
    Alla luce di tale giurisprudenza, l'art. 595, terzo  comma,  cod.
pen. potrebbe essere interpretato in  maniera  conforme  all'art.  10
CEDU,  nel  senso  che  la  pena  detentiva,  ivi  prevista  in   via
alternativa alla pena pecuniaria, sia irrogabile solo in presenza  di
una condotta di diffamazione a mezzo stampa connotata  dal  ricorrere
di circostanze eccezionali. 
    Siffatta interpretazione non potrebbe invece  essere  prospettata
in relazione all'art. 13 della legge n. 47 del  1948,  poiche'  detta
disposizione commina la  pena  detentiva  in  via  congiunta  (e  non
alternativa)  alla  pena  pecuniaria  per   tutte   le   ipotesi   di
diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, a prescindere dalla gravita' della singola condotta. 
    Ne' potrebbe opinarsi diversamente, in base al rilievo che l'art.
13 della legge n. 47 del 1948 configura non  un'autonoma  ipotesi  di
reato, ma una circostanza aggravante  del  delitto  di  diffamazione,
come tale bilanciabile ex art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze
attenuanti, con conseguente possibilita' che il  giudice  pervenga  a
escludere l'applicazione della pena detentiva. Da un  lato,  infatti,
qualora la circostanza aggravante di cui all'art. 13 della  legge  n.
47 del 1948 operi da sola ovvero in concorso  con  altre  circostanze
aggravanti, il giudice dovrebbe comunque applicare la pena  detentiva
congiuntamente alla pena pecuniaria;  dall'altro  lato,  in  caso  di
concorso   tra   circostanze   eterogenee,   sarebbe   rimesso   alla
discrezionalita' del giudice l'eventuale  giudizio  di  prevalenza  o
equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto  all'aggravante  in
parola. 
    1.4.-  Con  atto  depositato  l'8  ottobre  2019,  il   Consiglio
nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti  (CNOG)  e'  intervenuto  in
giudizio ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 4 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo alla Corte
di dichiarare ammissibile l'intervento e di accogliere  le  questioni
di legittimita' costituzionale sollevate dal rimettente. 
    L'interveniente illustra  diffusamente  la  giurisprudenza  della
Corte EDU relativa ai requisiti di compatibilita' con l'art. 10  CEDU
della punizione delle condotte di diffamazione a mezzo stampa e della
previsione della pena detentiva, deducendone  la  contrarieta'  della
disciplina censurata dal rimettente alla garanzia convenzionale della
liberta' di espressione. 
    Il CNOG evidenzia poi  che  un  filone  della  giurisprudenza  di
legittimita' (sono richiamate Corte  di  cassazione,  sezione  quinta
penale, sentenze 13 marzo 2014, n. 12203  e  19  settembre  2019,  n.
38721), in adesione ai principi espressi dalla Corte EDU,  riterrebbe
che, in relazione alle  condotte  di  diffamazione  a  mezzo  stampa,
l'irrogazione della pena detentiva sia giustificata solo in  presenza
di gravi lesioni dei diritti  fondamentali,  quali  quelle  derivanti
dalla  propalazione  di  discorsi  di  odio  o  di  istigazione  alla
violenza. 
    1.5.- Con ordinanza n. 37 del 2020, questa  Corte  ha  dichiarato
ammissibile l'intervento in giudizio del CNOG, sul  rilievo  che,  ai
sensi che l'art. 4, comma 7, delle Norme  integrative  e  secondo  la
costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi in  via  incidentale
possono intervenire i titolari di un interesse qualificato,  inerente
in  modo  diretto  e  immediato  al  rapporto  dedotto  in  giudizio;
interesse da ritenersi  in  specie  sussistente,  in  relazione  alla
competenza disciplinare attribuita al CNOG dall'art. 20, primo comma,
lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963,  n.  69  (Ordinamento  della
professione di giornalista). 
    1.6.- Con atto depositato telematicamente il 3 marzo 2020,  oltre
il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1, delle  Norme  integrative,
la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI)  ha  presentato
un'opinione scritta in qualita' di amicus curiae. 
    1.7.- Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di
inammissibilita' o  di  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  sollevate  dal  Tribunale  di  Salerno.
Riproposte le argomentazioni gia' sviluppate nell'atto di intervento,
l'interveniente soggiunge che le fattispecie di cui agli  artt.  595,
terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47  del  1948  configurano
aggravanti speciali del reato di diffamazione, come tali bilanciabili
con eventuali circostanze attenuanti,  sicche'  il  giudice  potrebbe
scegliere se applicare la  pena  detentiva  o  quella  pecuniaria  in
funzione  della  maggiore  o  minore  gravita'  della   condotta   di
diffamazione a mezzo stampa, con conseguente piena conformita'  della
normativa censurata alla giurisprudenza della Corte EDU  in  tema  di
liberta' di espressione. 
    Con specifico riferimento al caso oggetto  del  giudizio  a  quo,
inoltre, l'attribuzione alla persona offesa di una condotta illecita,
poi  rivelatasi  inveritiera,  determinerebbe   una   lesione   della
presunzione di non colpevolezza, tutelata  dagli  artt.  27,  secondo
comma, Cost. e 6, paragrafo 2,  CEDU,  cosi'  concretando  una  delle
circostanze eccezionali che, secondo la  giurisprudenza  della  Corte
EDU, giustificano l'applicazione della pena detentiva al  giornalista
colpevole di diffamazione. 
    1.8.- Rispettivamente in data 19 maggio, 29 maggio  e  31  maggio
2020, in tutti i casi oltre il termine di cui all'art.  4-ter,  comma
1, delle Norme integrative  sono  pervenute  alla  cancelleria  della
Corte, via posta elettronica certificata (PEC), altrettante  opinioni
scritte del Sindacato cronisti romani  presso  l'Associazione  stampa
romana, in qualita' di amicus curiae. 
    1.9.- Il 26 maggio 2020 la  parte  P.  N.  ha  depositato,  fuori
termine, memoria integrativa. 
    2.- Con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al n. 149 del r.o.
2019, il Tribunale  ordinario  di  Bari,  sezione  prima  penale,  ha
sollevato, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, «in combinato disposto»  con
l'art. 595 cod. pen., «nella parte in  cui  sanziona  il  delitto  di
diffamazione  aggravata,  commessa  a  mezzo  stampa  e   consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato,  con  la  pena  cumulativa
della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a  256
[recte: 258] euro, invece che in via alternativa». 
    2.1.-   Il   rimettente   espone   di   dover   giudicare   della
responsabilita' di G. D.T., imputato del delitto di  cui  agli  artt.
595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualita'
di direttore di  un  quotidiano,  offeso  la  reputazione  di  F.  C.
mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si
attribuiva alla persona offesa la  cessione  di  stupefacente  a  una
terza persona,  malgrado  l'avvenuto  proscioglimento  di  F.  C.  in
relazione a tale fatto. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo espone che, ai sensi  del
combinato disposto degli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge  n.  47
del 1948, il  delitto  di  cui  G.  D.T.  e'  imputato  (diffamazione
realizzata  con  la  pubblicazione  dell'articolo  in   questione   e
consistente  nell'attribuzione  di  un  fatto  determinato)   risulta
punibile con la pena della reclusione da uno a sei anni, prevista  in
via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa di 258 euro. 
    Non sussisterebbero poi ragioni per prosciogliere  l'imputato  il
quale,  pur  tratto  in  giudizio   nella   qualita'   di   direttore
responsabile  del   quotidiano,   sarebbe   chiamato   a   rispondere
direttamente  della  condotta  diffamatoria  realizzata  mediante  la
pubblicazione dell'articolo privo di firma. Del resto,  la  questione
rimarrebbe  rilevante  anche  ove,  all'esito  del  dibattimento,  si
dovesse ritenere sussistente la responsabilita' di G. D.T.  sotto  il
solo profilo dell'omesso controllo sulla pubblicazione  di  contenuti
diffamatori, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., atteso  che,  anche  in
tale ipotesi, sarebbe comunque applicabile  la  pena  detentiva,  pur
ridotta di un terzo nel quantum. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  rimettente  richiama
ampi stralci delle sentenze della Corte EDU Belpietro contro  Italia,
Sallusti  contro  Italia  e  Ricci  contro  Italia,   relative   alla
compatibilita' con  l'art.  10  CEDU  del  trattamento  sanzionatorio
previsto   nell'ordinamento   italiano,   in   particolare   per   la
diffamazione a mezzo stampa. 
    Da tale consolidata giurisprudenza si trarrebbe che la previsione
per  tale  delitto  di  una  pena  detentiva,  pur  suscettibile   di
sospensione  condizionale  o  di  commutazione  in  pena  pecuniaria,
risulterebbe incompatibile con  l'art.  10  CEDU,  poiche'  idonea  a
scoraggiare l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero
e della liberta' d'informazione, in tutti i casi in cui non ricorrano
circostanze eccezionali, quali la propalazione di discorsi di odio  o
di istigazione alla violenza. 
    Ne'  sarebbe  praticabile  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata della norma censurata, che considerasse irrogabile la  pena
detentiva in relazione alle sole condotte diffamatorie  concretantisi
in incitazione all'odio, alla discriminazione o  alla  violenza:  una
simile opzione ermeneutica, «creativa e arbitraria, slegata dal  dato
letterale, ed esorbitante  rispetto  alla  funzione  giurisdizionale»
risulterebbe infatti contraria al principio  di  legalita'  e  lesiva
degli artt. 25 e 101 Cost. 
    Nemmeno sarebbe possibile  applicare,  in  luogo  delle  sanzioni
previste dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948, quelle  contemplate
dall'art. 595, secondo e terzo comma, cod.  pen.,  che  prevedono  la
pena detentiva in via alternativa e non congiunta rispetto alla  pena
pecuniaria, essendo la  fattispecie  della  diffamazione  commessa  a
mezzo stampa e contestualmente consistente  nell'attribuzione  di  un
fatto  determinato  inequivocabilmente   disciplinata   dalla   prima
disposizione. 
    Ne', ancora, sarebbe dirimente che la circostanza  aggravante  di
cui al predetto  art.  13  sia  bilanciabile  con  altre  circostanze
attenuanti,  perche'  cio'  non  escluderebbe  l'effetto  dissuasivo,
rispetto all'attivita' giornalistica, della previsione, in  astratto,
di una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. 
    Il rimettente precisa infine che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata mira a  una  pronuncia  che  renda  la  pena
detentiva applicabile  in  via  alternativa  e  non  piu'  cumulativa
rispetto alla pena pecuniaria. Una simile pronuncia «consentirebbe al
giudice di verificare in concreto la  sussistenza  delle  circostanze
eccezionali in cui la gravita' della condotta e  dell'offesa  che  ne
deriva giustifica l'irrogazione  di  una  pena  detentiva,  lasciando
cosi' un  adeguato  spazio  discrezionale  utile  per  conformare  la
decisione giurisdizionale nazionale ai principi dell'ordinamento CEDU
in materia». Si tratterebbe, a parere  del  giudice  a  quo,  di  una
soluzione non costituzionalmente obbligata, ma adottabile da parte di
questa Corte, sulla falsariga di quanto gia' avvenuto nella  sentenza
n. 40 del 2019, in presenza  di  un  preciso  punto  di  riferimento,
offerto dall'art. 595 cod. pen.,  che  prevede  l'applicazione  della
pena detentiva in alternativa alla pena pecuniaria nei casi di cui ai
commi secondo e terzo. 
    2.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
infondata, sulla base delle argomentazioni gia' svolte  nell'atto  di
intervento depositato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019. 
    2.3.- Il 22 ottobre 2019 il CNOG ha depositato atto di intervento
ad adiuvandum, di tenore analogo a quello  dell'atto  presentato  nel
giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019. 
    2.4.- Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha depositato memoria  illustrativa,  insistendo  per  l'accoglimento
delle  conclusioni  gia'  rassegnate  nell'atto   di   intervento   e
richiamando integralmente  le  argomentazioni  svolte  nella  memoria
illustrativa depositata nel giudizio iscritto  al  n.  140  del  r.o.
2019. 
    2.5.- Il 19, 29 e 31 maggio 2020, e dunque oltre  il  termine  di
cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme  integrative,  il  Sindacato
cronisti romani presso l'Associazione stampa romana ha depositato via
PEC  le  stesse  opinioni  scritte  in  qualita'  di  amicus   curiae
depositate nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019. 
    2.6.- Con ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 9 giugno
2020,  questa  Corte  ha  dichiarato  ammissibile   l'intervento   ad
adiuvandum spiegato dal CNOG nel giudizio iscritto al n. 149 del r.o.
2019. 
    3.- Con ordinanza n.  132  del  2020,  questa  Corte,  riuniti  i
giudizi,  ritenendo  «necessaria  e   urgente»,   alla   luce   della
giurisprudenza  della  Corte  EDU  e  della   stessa   giurisprudenza
costituzionale in tema di liberta' di espressione,  «una  complessiva
rimeditazione del  bilanciamento,  attualmente  cristallizzato  nella
normativa  oggetto   delle   odierne   censure,   tra   liberta'   di
manifestazione del pensiero e tutela della  reputazione  individuale,
in  particolare  con  riferimento  all'attivita'  giornalistica»,  ha
giudicato  opportuno,  «in  uno  spirito  di   leale   collaborazione
istituzionale e nel rispetto dei limiti delle  proprie  attribuzioni,
rinviare la  decisione  delle  questioni  [...]  sottopostele  a  una
successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare
nel frattempo una nuova disciplina». 
    4.- All'udienza del 22 giugno 2021, le parti hanno insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni gia' rassegnate in atti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale
ordinario di  Salerno,  sezione  seconda  penale,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 21,  25,  27  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione
europea dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  595,  terzo  comma,  del  codice  penale  e
dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  (Disposizioni  sulla
stampa). 
    Con l'ordinanza iscritta al n. 149 del  r.o.  2019  il  Tribunale
ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento
all'art. 117, primo comma, Cost.,  in  relazione  all'art.  10  CEDU,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge  n.
47 del 1948, «in combinato disposto» con l'art. 595 cod. pen., «nella
parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata,  commessa
a  mezzo  stampa  e  consistente  nell'attribuzione   di   un   fatto
determinato, con la pena cumulativa della reclusione  da  uno  a  sei
anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece  che
in via alternativa». Dal tenore dell'ordinanza di rimessione  risulta
peraltro che l'art. 595 cod. pen.  e'  menzionato  al  mero  fine  di
individuare la  fattispecie  incriminatrice  su  cui  si  innesta  la
speciale circostanza aggravante prevista all'art. 13 della  legge  n.
47 del 1948, sulla quale soltanto si appuntano le censure del giudice
a quo. 
    I due giudizi, che sollevano questioni analoghe, sono gia'  stati
riuniti ai fini della decisione con l'ordinanza n. 132  del  2020  di
questa Corte, di cui si e' detto nel Ritenuto in fatto. 
    Esse pongono, in estrema sintesi, il quesito se  sia  compatibile
con la Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, la previsione di pene detentive per il
delitto di diffamazione commesso a mezzo della  stampa.  E  cio'  con
riguardo all'art. 13 della legge n.  47  del  1948,  che  commina  la
reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorche'
la diffamazione a mezzo stampa consista nell'attribuzione di un fatto
determinato; nonche' - per cio' che concerne la questione  posta  dal
Tribunale di Salerno - con riguardo anche all'art. 595, terzo  comma,
cod. pen., che prevede la reclusione  in  via  meramente  alternativa
rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione  col  mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di  pubblicita',  ovvero  in
atto pubblico. 
    2.- Con l'ordinanza  n.  132  del  2020,  questa  Corte  ha  gia'
formulato una serie di valutazioni in ordine al thema decidendum,  le
quali debbono in questa sede essere integralmente confermate, e  alle
quali si salda, in consecuzione logica, l'odierna decisione  (per  il
medesimo rilievo, sentenza n. 242 del 2019 rispetto all'ordinanza  n.
207 del 2018). 
    3.- Le questioni sono ammissibili. 
    3.1.- Rispetto alle questioni sollevate dal Tribunale di Salerno,
occorre osservare quanto segue. 
    3.1.1.- Non e' anzitutto  fondata  l'eccezione  di  insufficiente
motivazione sulla loro rilevanza, formulata dall'Avvocatura  generale
dello Stato. 
    Per quanto stringata, la descrizione dei  fatti  contestati  agli
imputati (nelle rispettive qualita'  di  autore  dell'articolo  e  di
direttore responsabile del  quotidiano)  compiuta  nell'ordinanza  di
rimessione e' sufficiente a comprendere  che  essi  consistono  nella
diffusione di una notizia lesiva dell'altrui reputazione, consistente
in uno specifico addebito  successivamente  smentito  dalle  indagini
penali compiute dalla competente Direzione distrettuale antimafia.  I
fatti cosi' descritti certamente corrispondono alla figura legale del
delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell'art. 13 della  legge
n. 47 del 1948 in quanto compiuto a mezzo della stampa e  consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato. 
    La rilevanza  delle  questioni  prospettate  sussiste,  tuttavia,
anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma,  cod.
pen., che punisce, tra l'altro,  la  diffamazione  compiuta  a  mezzo
della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata,  nell'attuale
quadro normativo, ad essere assorbita in quella di  cui  all'art.  13
della legge n. 47 del 1948, che si pone rispetto ad  essa  quale  lex
specialis, l'auspicato accoglimento delle questioni  di  legittimita'
costituzionale  formulate  dal  rimettente  rispetto  a  quest'ultima
disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso  di  specie,
l'aggravante generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in
concorso con quella  prevista  dal  secondo  comma,  che  prevede  un
inasprimento di pena in ogni ipotesi in cui la diffamazione  consista
nell'attribuzione  di   un   fatto   determinato;   con   conseguente
applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell'art.  63,
quarto comma, cod. pen. Donde la  rilevanza  -  in  via  condizionata
all'accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 13  della  legge
n. 47 del  1948  -  anche  delle  questioni  sollevate  in  relazione
all'art. 595, terzo comma, cod. pen. 
    3.1.2.- Ne' merita accoglimento l'eccezione, parimenti  formulata
dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  relativa  all'oscurita'  del
petitum formulato dalla medesima ordinanza del Tribunale di Salerno. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  «l'ordinanza
di rimessione delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  non
necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante  altresi'
un petitum, essendo sufficiente  che  dal  tenore  complessivo  della
motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il  verso  delle
censure» (sentenza n. 123 del 2021 e, in precedenza, sentenze n.  176
del 2019 e n. 175 del 2018). Nel caso ora all'esame,  il  dispositivo
dell'ordinanza di rimessione rinvia espressamente  alle  «ragioni  di
cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente
non solleciti in alcun luogo - come invece ipotizzato dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  -  una  «pronuncia  manipolativa  sulle  pene
previste», ne' una «pronuncia additiva in ordine  alla  delimitazione
delle    condotte    che    esse    sanzionano»;    bensi'    denunci
l'incompatibilita'  tout  court  con  i  parametri  costituzionali  e
convenzionali evocati di  entrambe  le  disposizioni  censurate,  che
comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche  al
di fuori dei casi  eccezionali  in  cui  tale  pena  potrebbe  essere
giustificata. 
    Il  petitum  dell'ordinanza  e',  pertanto,  interpretabile  come
diretto  alla  radicale  ablazione  di   entrambe   le   disposizioni
sottoposte all'esame di questa Corte. 
    3.1.3.- Priva di pregio e' anche  l'ulteriore  eccezione,  svolta
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  secondo   cui   l'eventuale
accoglimento delle questioni formulate dal  Tribunale  di  Salerno  a
proposito dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 non eliminerebbe  i
profili di denunciata illegittimita' costituzionale, dal momento  che
la pena detentiva resterebbe comunque  prevista  dall'art.  595  cod.
pen. 
    Come appena sottolineato, infatti,  il  rimettente  -  del  tutto
coerentemente - estende le questioni anche all'art. 595, terzo comma,
cod.  pen.,  che  diverrebbe  applicabile  laddove  fosse  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge  n.  47  del
1948, censurato in prima battuta. 
    3.1.4.- L'Avvocatura generale  dello  Stato  ha  infine  eccepito
l'inammissibilita' delle questioni sollevate dal  medesimo  Tribunale
in ragione dell'omessa sperimentazione, da parte del  rimettente,  di
un'interpretazione costituzionalmente  orientata  delle  disposizioni
censurate. 
    Nemmeno tale eccezione e' fondata. 
    In effetti, il giudice a  quo  espressamente  esclude  di  potere
interpretare le disposizioni censurate  nel  senso  dell'applicazione
della pena detentiva «esclusivamente  alle  condotte  diffamatorie  a
mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalita'»,  poiche'
tale interpretazione contrasterebbe, a suo avviso, con i principi  di
tassativita' e determinatezza della fattispecie  penale,  nonche'  di
soggezione del giudice alla legge, i quali impedirebbero  al  giudice
di «integrare la norma incriminatrice di questo ulteriore requisito».
Quanto poi, in particolare, all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che
prevede la reclusione soltanto  in  via  alternativa,  il  rimettente
sottolinea come a suo giudizio gia'  la  stessa  previsione  astratta
della pena detentiva - e dunque la  sua  comminazione  legislativa  -
limiti  eccessivamente  il  diritto  di  manifestare  liberamente  il
proprio pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di
applicarla o meno nel caso concreto. 
    Se e  in  che  misura  queste  valutazioni  siano  condivisibili,
attiene al  merito,  e  non  all'ammissibilita'  delle  questioni:  a
quest'ultimo fine  e'  infatti  sufficiente  -  in  base  alla  ormai
costante giurisprudenza di  questa  Corte  -  che  il  giudice  abbia
esplorato,  e  consapevolmente  scartato,  la  possibilita'  di   una
interpretazione conforme alla Costituzione (ex multis, sentenze n. 32
del 2021, n. 32 del 2020, n. 189 del 2019). 
    3.2.- Per quanto riguarda invece  l'ordinanza  del  Tribunale  di
Bari, occorre rilevare quanto segue. 
    3.2.1.- Non e'  fondata,  nemmeno  in  questo  caso,  l'eccezione
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato relativa al difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione. 
    Il giudice a  quo  chiarisce  infatti  che,  impregiudicata  ogni
valutazione circa la sussistenza della responsabilita' dell'imputato,
il  fatto  di  cui  quest'ultimo  e'  accusato  consiste   nell'avere
consentito, nella propria qualita' di direttore di un quotidiano,  la
pubblicazione di un articolo in cui si attribuiva alla persona offesa
un fatto determinato (la cessione di droga a un  atleta),  nonostante
l'intervenuta  assoluzione  della  stessa  persona  offesa  da   ogni
addebito  con  sentenza  passata  in  giudicato.  Tanto   basta   per
considerare applicabile nel giudizio principale l'art. 13 della legge
n. 47 del 1948, che costituisce in questo caso l'unico oggetto  delle
censure del rimettente. 
    3.2.2.-  Nemmeno  puo'  predicarsi,   contrariamente   all'avviso
espresso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  il   petitum
formulato dal rimettente sia  oscuro.  In  questo  secondo  giudizio,
anzi, il petitum e' espressamente formulato nel dispositivo,  e  mira
univocamente alla  modificazione  dell'attuale  quadro  sanzionatorio
dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, imperniato sulla  previsione
cumulativa di una pena detentiva e di una pena  pecuniaria,  in  modo
tale da rendere alternative le due pene. 
    3.2.3.- Ictu oculi infondata e'  anche  l'eccezione  secondo  cui
l'accoglimento   del   petitum   non   eliminerebbe   il   vizio   di
illegittimita'  costituzionale  lamentato.  Il  rimettente,  infatti,
ritiene che il vizio risieda nell'indefettibilita'  dell'applicazione
della sanzione detentiva, che verrebbe per l'appunto eliminata ove il
quadro sanzionatorio fosse modificato nel  senso  dell'alternativita'
tra le due pene: cio' che consentirebbe  al  giudice  di  evitare  di
dover irrogare la reclusione, al di fuori dei casi eccezionali in cui
tale  sanzione  sarebbe   consentita   anche   secondo   il   diritto
convenzionale. 
    3.2.4.- Infine, nemmeno in questo caso e' possibile  rimproverare
al giudice a quo  l'omessa  sperimentazione  di  una  interpretazione
conforme.  Il  rimettente,  infatti,   esclude   espressamente,   con
motivazione  particolarmente  estesa,  di   poter   interpretare   la
disposizione censurata in modo tale da evitare  l'applicazione  della
pena detentiva  nelle  ipotesi  in  cui  tale  pena  risulterebbe  in
contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU. Cio' e' sufficiente,
come poc'anzi osservato, ai  fini  della  rilevanza  della  questione
proposta. 
    4.- Le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sull'art.  13
della legge n. 47 del 1948, in riferimento agli artt. 21 e 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, sono fondate. 
    4.1.- Come gia' rilevato, la disposizione censurata  prevede  una
circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata  nel
caso in cui la  condotta  sia  commessa  col  mezzo  della  stampa  e
consista nell'attribuzione di un fatto determinato. Essa  costituisce
lex specialis rispetto alle due  aggravanti  previste  dall'art.  595
cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie
autonome e piu' gravi rispetto a quelle stabilite  dal  primo  comma,
rispettivamente nel  caso  in  cui  l'offesa  all'altrui  reputazione
consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui
l'offesa sia recata col mezzo della  stampa  o  con  qualsiasi  altro
mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico. 
    La pena prevista dall'art. 13 della  legge  n.  47  del  1948  e'
quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore
a euro 258. Le due pene  -  detentiva  e  pecuniaria  -  sono  dunque
previste in via cumulativa, il giudice essendo tenuto  ad  applicarle
indefettibilmente entrambe; e cio' a meno  che  non  sussistano,  nel
caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno,
equivalenti all'aggravante in esame. 
    4.2.- Proprio  l'indefettibilita'  dell'applicazione  della  pena
detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non  sussistano  -  o  non
possano  essere  considerate   almeno   equivalenti   -   circostanze
attenuanti, rende la  disposizione  censurata  incompatibile  con  il
diritto  a  manifestare  il  proprio  pensiero,  riconosciuto   tanto
dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU. 
    Come gia' rilevato da questa Corte nella  ordinanza  n.  132  del
2020, una simile  necessaria  irrogazione  della  sanzione  detentiva
(indipendentemente poi dalla  possibilita'  di  una  sua  sospensione
condizionale, o di una sua sostituzione con misure  alternative  alla
detenzione  rispetto  al  singolo  condannato)  e'   divenuta   ormai
incompatibile con l'esigenza di  «non  dissuadere,  per  effetto  del
timore  della  sanzione  privativa  della  liberta'   personale,   la
generalita'  dei  giornalisti  dall'esercitare  la  propria  cruciale
funzione di controllo sull'operato  dei  pubblici  poteri»:  esigenza
sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU  nella  propria
copiosa giurisprudenza rammentata  nella  stessa  ordinanza,  ma  che
anche questa Corte condivide. 
    Per quanto, come si dira' meglio infra (punto 5.3.), la  sanzione
detentiva non possa ritenersi sempre  costituzionalmente  illegittima
nei casi piu' gravi di diffamazione, la  sua  necessaria  inflizione,
prevista dalla disposizione censurata in tutte  le  ipotesi  da  essa
previste - che abbracciano, in  pratica,  la  quasi  totalita'  delle
diffamazioni commesse a  mezzo  della  stampa,  periodica  e  non  -,
conduce necessariamente a esiti  incompatibili  con  le  esigenze  di
tutela  della  liberta'  di  manifestazione  del   pensiero,   e   in
particolare con quella sua specifica  declinazione  costituita  dalla
liberta'  di  stampa,  gia'  definita  «pietra  angolare  dell'ordine
democratico» da una risalente pronuncia di questa Corte (sentenza  n.
84 del 1969). 
    E cio' anche in considerazione del diritto vivente,  che  -  come
parimenti rammentato nell'ordinanza n.  132  del  2020  -  condiziona
l'operativita' della causa di giustificazione del diritto di  cronaca
nella sua forma putativa  (art.  59,  quarto  comma,  cod.  pen.)  al
requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo
conseguentemente la responsabilita' del giornalista per il delitto di
diffamazione anche nell'ipotesi in cui egli abbia  confidato,  seppur
per un errore evitabile, nella  verita'  del  fatto  attribuito  alla
persona offesa. 
    4.3.- Dal momento che la funzione della disposizione censurata e'
unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio  previsto
in via generale dall'art. 595 cod.  pen.  in  termini  che  non  sono
compatibili con l'art. 21 Cost., oltre che con l'art. 10  CEDU,  essa
deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  nella  sua
interezza, nei termini auspicati dal ricorrente.  Tale  dichiarazione
non  crea,  del  resto,  alcun  vuoto  di  tutela  al  diritto   alla
reputazione individuale contro  le  offese  arrecate  a  mezzo  della
stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto
del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui
alveo applicativo si riespandera' in seguito alla presente pronuncia. 
    4.4.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura  evocati
dal rimettente a proposito della medesima disposizione. 
    5.- La dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
13 della  legge  n.  47  del  1948,  in  accoglimento  delle  censure
formulate dal Tribunale di Salerno,  rende  superfluo  l'esame  della
questione  formulata   dal   Tribunale   di   Bari   sulla   medesima
disposizione, mirante a sostituire  il  regime  di  cumulativita'  di
reclusione e multa previsto dalla disposizione medesima con un regime
di alternativita' tra le due sanzioni. 
    6.- Le questioni sollevate  dallo  stesso  Tribunale  di  Salerno
sull'art. 595, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 21
e 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.  10  CEDU,  devono
invece  essere  dichiarate  non  fondate  nei  termini   di   seguito
precisati. 
    6.1.- L'art. 595, terzo comma, cod. pen. configura  -  come  gia'
rammentato - una circostanza aggravante del delitto di  diffamazione,
integrata allorche' l'offesa sia recata col mezzo della stampa o  con
qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero  in  atto  pubblico.  La
pena prevista e' quella della reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni
ovvero della multa non inferiore a 516 euro. 
    6.2.- La previsione in via, questa  volta,  soltanto  alternativa
della  pena  detentiva  da  parte  della  norma  censurata  non  puo'
ritenersi di per se' in contrasto con la liberta'  di  manifestazione
del pensiero, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU. 
    Come rammentato nell'ordinanza n. 132 del 2020, se e' vero che la
liberta' di espressione - in particolare sub  specie  di  diritto  di
cronaca e di critica esercitato dai giornalisti - costituisce  pietra
angolare di ogni ordinamento democratico, non  e'  men  vero  che  la
reputazione  individuale  e'  del  pari   un   diritto   inviolabile,
strettamente legato alla stessa dignita' della persona. 
    Aggressioni illegittime a tale  diritto  compiute  attraverso  la
stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicita' cui si  riferisce
l'art. 595, terzo comma, cod. pen. - la  radio,  la  televisione,  le
testate giornalistiche online e gli altri  siti  internet,  i  social
media, e  cosi'  via  -,  possono  incidere  grandemente  sulla  vita
privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E
tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati
proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che  rendono  agevolmente
reperibili per chiunque, anche a distanza di molti  anni,  tutti  gli
addebiti  diffamatori  associati  al  nome  della   vittima.   Questi
pregiudizi debbono essere prevenuti  dall'ordinamento  con  strumenti
idonei, necessari e proporzionati, nel quadro  di  un  indispensabile
bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela  della  liberta'
di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica
in particolare. 
    Tra questi strumenti non puo' in assoluto escludersi la  sanzione
detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata  da  cautele
idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su
chi svolga la professione giornalistica. 
    Si deve infatti ritenere che l'inflizione di una  pena  detentiva
in caso di diffamazione compiuta a mezzo  della  stampa  o  di  altro
mezzo di pubblicita' non sia di per se' incompatibile con le  ragioni
di tutela della liberta' di manifestazione del pensiero nei  casi  in
cui la diffamazione si caratterizzi per la sua  eccezionale  gravita'
(cosi' la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004,
Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115;  nonche'  sentenze  5
novembre 2020, Balaskas contro  Grecia,  paragrafo  61;  11  febbraio
2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019,  Sallusti
contro Italia, paragrafo 59;  24  settembre  2013,  Belpietro  contro
Italia,  paragrafo  53;  6  dicembre  2007,  Katrami  contro  Grecia,
paragrafo 39).  La  Corte  di  Strasburgo  ritiene  integrate  simili
ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d'odio
e all'istigazione  alla  violenza,  che  possono  nel  caso  concreto
connotare  anche  contenuti  di  carattere  diffamatorio;   ma   casi
egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni
detentive,  potrebbero  ad  esempio  essere  anche  rappresentati  da
campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o
i  social  media,  caratterizzate  dalla   diffusione   di   addebiti
gravemente lesivi della reputazione della vittima, e  compiute  nella
consapevolezza  da  parte  dei  loro  autori  della  -  oggettiva   e
dimostrabile - falsita' degli addebiti stessi. 
    Chi ponga  in  essere  simili  condotte  -  eserciti  o  meno  la
professione giornalistica - certo non svolge la funzione di "cane  da
guardia" della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la
ricerca e la pubblicazione di  verita'  "scomode";  ma,  all'opposto,
crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante
la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua  persona
agli occhi  della  pubblica  opinione.  Con  prevedibili  conseguenze
distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni
elettorali. 
    Se  circoscritta  a  casi  come  quelli  appena  ipotizzati,   la
previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni  detentive
non  possono,   ragionevolmente,   produrre   effetti   di   indebita
intimidazione  nei   confronti   dell'esercizio   della   professione
giornalistica, e  della  sua  essenziale  funzione  per  la  societa'
democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali,  del  resto  assai
lontani dall'ethos della professione  giornalistica,  la  prospettiva
del carcere restera' esclusa  per  il  giornalista,  cosi'  come  per
chiunque altro che abbia manifestato attraverso  la  stampa  o  altri
mezzi di pubblicita' la propria opinione; restando aperta soltanto la
possibilita' che  siano  applicate  pene  diverse  dalla  reclusione,
nonche'  rimedi  e  sanzioni  civili  o  disciplinari,  in  tutte  le
ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione  altrui
abbia ecceduto dai limiti del  legittimo  esercizio  del  diritto  di
cronaca o di critica. 
    6.3.- La disposizione ora all'esame - l'art.  595,  terzo  comma,
cod. pen. - deve essere  interpretata  in  maniera  conforme  a  tali
premesse. 
    Il potere discrezionale che essa  attribuisce  al  giudice  nella
scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore
a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di
commisurazione della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma  anche
- e ancor prima - delle indicazioni derivanti  dalla  Costituzione  e
dalla CEDU secondo le coordinate  interpretative  fornite  da  questa
Corte e dalla Corte EDU; e cio' anche al fine di evitare la pronuncia
di condanne penali, che potrebbero successivamente dar  luogo  a  una
responsabilita' internazionale dello Stato  italiano  per  violazioni
della Convenzione (per  la  sottolineatura  del  dovere  «di  evitare
violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro
dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza  n.
68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.). 
    Ne consegue che il giudice penale  dovra'  optare  per  l'ipotesi
della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravita' del fatto,
dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la  pena
detentiva  risulti  proporzionata,  secondo   i   principi   poc'anzi
declinati; mentre  dovra'  limitarsi  all'applicazione  della  multa,
opportunamente graduata secondo la concreta gravita'  del  fatto,  in
tutte le altre ipotesi. 
    Questa lettura, del resto, e' stata gia' fatta propria dalla piu'
recente   giurisprudenza   di    legittimita',    nel    quadro    di
un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla  giurisprudenza
pertinente della Corte EDU e all'ordinanza n. 132 del 2020 di  questa
Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9  luglio
2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori  di  diffamazioni
aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali  non
esercitino  attivita'  giornalistica  in  senso  stretto  (Corte   di
cassazione, sezione quinta penale,  sentenza  17  febbraio  2021,  n.
13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060). 
    Cosi' interpretata, la disposizione  censurata  risulta  conforme
tanto all'art. 21,  quanto  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 10 CEDU. 
    6.4.-  Tale  interpretazione  consente  di  escludere  anche   il
contrasto della disposizione censurata con l'art.  3  Cost.,  che  il
rimettente prospetta sulla base dei medesimi argomenti che sostengono
l'allegata violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost. 
    7.- Manifestamente infondata e' invece  la  questione,  sollevata
dallo stesso Tribunale di Salerno,  avente  ad  oggetto  l'art.  595,
terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 25 Cost. 
    Il   rimettente   opina   che   il   carattere    sproporzionato,
irragionevole e non necessario della sanzione detentiva  rispetto  al
bene giuridico tutelato  violerebbe  il  principio  di  offensivita',
ricavabile appunto dall'art. 25 Cost. 
    In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che  la  diffamazione
e', per quanto sopra argomentato, delitto tutt'altro che inoffensivo,
essendo  posto  a  tutela  di  un  diritto  fondamentale,  quale   la
reputazione  della  persona,  di  primario  rilievo  nell'ordinamento
costituzionale; mentre il carattere  proporzionato  o  sproporzionato
della sanzione  comminata  dal  legislatore  per  un  fatto  comunque
offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo  della  sua
compatibilita'  con   altri   parametri   costituzionali,   tra   cui
segnatamente la liberta' di manifestazione del pensiero,  secondo  le
cadenze poc'anzi illustrate. 
    8.- Non fondato appare infine anche  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale   sollevato   dal   Tribunale   di    Salerno    sulla
compatibilita' della  medesima  disposizione  con  l'art.  27,  terzo
comma, Cost. 
    Il giudice a quo non  censura  qui  la  sproporzione  della  pena
detentiva rispetto alla gravita'  del  reato,  bensi'  l'«inidoneita'
della minacciata sanzione detentiva a  garantire  il  pieno  rispetto
della  funzione  generalpreventiva  e  specialpreventiva  della  pena
stessa». Il rimettente assume dunque in premessa la contrarieta' alla
CEDU della pena detentiva  nelle  ipotesi  di  diffamazione  a  mezzo
stampa, e dunque la  sua  non  irrogabilita'  in  concreto;  dal  che
deriverebbe la radicale inefficacia della sua  comminatoria  edittale
rispetto agli scopi preventivi della pena,  tra  cui  -  parrebbe  di
intendere - la finalita' rieducativa menzionata nell'art.  27,  terzo
comma, Cost. 
    Mai tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessaria
finalita' rieducativa della pena e' stata utilizzata  a  sostegno  di
dichiarazioni di illegittimita' costituzionale  miranti  a  censurare
l'ineffettivita' di comminatorie edittali rispetto agli stessi  scopi
preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilita' della
pena in essa prevista. L'art. 27, terzo  comma,  Cost.  e'  piuttosto
pertinente nel quadro di censure miranti a  denunciare  il  carattere
manifestamente sproporzionato della  pena  prevista  dal  legislatore
rispetto alla gravita' del fatto di reato; ma che la cornice edittale
prevista dall'art. 595, terzo comma,  cod.  pen.  sia  manifestamente
sproporzionata si e' gia'  avuto  poc'anzi  modo  di  escludere,  nei
limiti appena precisati. 
    9.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
deve  essere  dichiarata  in  via   consequenziale   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto  1990,  n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e  privato),  il
quale prevede che «[n]el  caso  di  reati  di  diffamazione  commessi
attraverso trasmissioni consistenti  nell'attribuzione  di  un  fatto
determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1  le  sanzioni
previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47», dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla presente pronuncia. 
    Restera' anche in questo caso applicabile la disciplina  prevista
dall'art. 595, terzo comma, cod. pen. nei termini sopra indicati. 
    10.- La  presente  decisione,  pur  riaffermando  l'esigenza  che
l'ordinamento  si  faccia  carico  della   tutela   effettiva   della
reputazione in quanto diritto fondamentale della persona, non implica
che il legislatore debba  ritenersi  costituzionalmente  vincolato  a
mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi  piu'
gravi di diffamazione (in senso analogo,  in  relazione  al  contiguo
diritto fondamentale all'onore, sentenza n. 37 del 2019). 
    Resta pero' attuale la necessita', gia'  sottolineata  da  questa
Corte con l'ordinanza n. 132 del 2020,  di  una  complessiva  riforma
della disciplina vigente,  allo  scopo  di  «individuare  complessive
strategie sanzionatorie  in  grado,  da  un  lato,  di  evitare  ogni
indebita intimidazione dell'attivita' giornalistica;  e,  dall'altro,
di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro
illegittime - e talvolta maliziose  -  aggressioni  poste  in  essere
nell'esercizio di tale attivita'». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13  della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); 
    2)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 
    3) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 595, terzo  comma,
del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.
10 della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  dal
Tribunale  ordinario  di  Salerno,  sezione   seconda   penale,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.,  sollevata,  in
riferimento  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  di
Salerno,  sezione  seconda  penale,  con  l'ordinanza   indicata   in
epigrafe; 
    5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.,  sollevata,  in
riferimento all'art. 25 Cost.,  dal  Tribunale  di  Salerno,  sezione
seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
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