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Causa C236/18

GRDF SA

contro

Eni Gas & Power France SA e a.

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 11 – Risoluzione delle controversie relative agli obblighi imposti al gestore del sistema – Effetti nel tempo delle decisioni dell’organo per la risoluzione delle controversie – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73 – Ambito di applicazione – Condizioni di accesso alla rete imposte ai fornitori di gas naturale dal gestore del sistema di distribuzione – Clausola contrattuale che impone ai fornitori di sostenere il rischio degli insoluti relativi agli importi dovuti dai clienti finali per la tariffa di distribuzione – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, artt. 32, §1, 41, § 1, a) e b), §§ 10 e 11]

(v. punti 23‑26)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Provvedimenti di ravvicinamento – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73 – Compito e competenze dell’autorità di regolamentazione – Contratti di trasporto del gas fra il gestore del sistema di distribuzione e i fornitori – Clausola contrattuale che impone ai fornitori di sostenere il rischio degli insoluti relativi agli importi dovuti dai clienti finali per la tariffa di distribuzione – Obblighi imposti al gestore del sistema di distribuzione – Sistema di accesso alla rete basato su tariffe pubblicate, applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema – Autorità di regolamentazione che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie – Decisione dell’autorità di regolamentazione che impone di rendere il contratto conforme la direttiva per l’intero periodo contrattuale – Ammissibilità – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 33, § 1, e 2009/73, considerando 4, 6, 25 e 40 e artt. 1, 32, §1, 41, § 1, b), 10 e 11]

(v. punti 29‑52 e dispositivo)

Sintesi

La Corte si pronuncia sulla portata temporale delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione nazionali nell’ambito del loro compito di risoluzione delle controversie sul mercato del gas naturale

Nella sentenza GRDF (C‑236/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte si è espressa relativamente alla portata temporale del potere decisionale conferito alle autorità nazionali di regolamentazione, nell’ambito del loro compito di risoluzione delle controversie sul mercato del gas naturale, dall’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 relativa al mercato interno del gas naturale (1).

All’origine della causa in parola vi è una controversia fra due fornitori di gas naturale e la GRDF, il gestore del sistema di distribuzione di gas naturale in Francia, e vertente sulla validità di una clausola inclusa nei rispettivi contratti di trasporto del gas naturale sulla rete di distribuzione, conclusi nel 2005 e nel 2008. In forza di tale clausola, i fornitori erano tenuti a riscuotere, nell’ambito dei contratti conclusi con i clienti finali, gli importi dovuti a titolo di tariffa dei servizi di distribuzione della GRDF e a riversarglieli, anche nel caso in cui i clienti finali non li avessero pagati. Nel 2014, una decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie e le sanzioni della Commission de régulation de l’énergie (Commissione di regolamentazione dell’energia; in prosieguo: la «CRE») ha constatato l’incompatibilità dei contratti con la direttiva a partire dalla data della loro conclusione. Poiché suddetta decisione è stata confermata in appello, la GRDF ha allora adito la Cour de cassation (corte di cassazione), che ha deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di stabilire, in sostanza, se la direttiva 2009/73 ostasse a che una decisione di un’autorità di regolamentazione producesse effetti prima dell’insorgere della controversia fra le parti.

La Corte ha confermato di essere competente a fornire una risposta alla questione pregiudiziale, nella misura in cui tale questione era basata sulla premessa che l’obbligo imposto ai fornitori di gas dal gestore di rete, il quale costituiva una condizione di accesso alla rete in parola, era una pratica incompatibile con le disposizioni della direttiva 2009/73.

Nel merito, la Corte ha dichiarato che la menzionata direttiva non osta a che un’autorità di regolamentazione, che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie, adotti una decisione la quale impone al gestore della rete di rendere un contratto di trasporto di gas naturale concluso con un fornitore conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale, ivi incluso quindi il periodo precedente l’insorgenza della controversia fra le parti. A tale riguardo, la Corte ha innanzitutto rilevato che l’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non precisa quali siano gli effetti nel tempo delle decisioni dell’autorità di regolamentazione che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie. Interpretando, poi, suddetta disposizione alla luce dell’obiettivo e del contesto della direttiva 2009/73, la Corte fa presente che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73, l’autorità di regolamentazione ha il compito garantire che i gestori di rete ottemperino agli obblighi che ad essi incombono, fra cui quello di applicare il sistema di accesso dei terzi alla rete obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Ciò comporta l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l’autorità di regolamentazione sia dotata, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73, del potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale, imponendo loro, se necessario, di modificare le modalità di connessione e di accesso alla rete, comprese le tariffe, in modo che siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio. Orbene, limitare la portata temporale di una decisione dell’autorità di regolamentazione, che agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie, al periodo successivo all’insorgere della controversia fra le parti, sarebbe contrario agli obiettivi della direttiva 2009/73 e nuocerebbe al suo effetto utile.

La Corte ha peraltro dichiarato che siffatta interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non è rimessa in discussione né dal principio della certezza del diritto né dal principio della tutela del legittimo affidamento. Da un lato, infatti, se un giudice nazionale può eccezionalmente essere autorizzato, nelle condizioni stabilite dalla Corte, a mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, il giudice del rinvio non ha, nella fattispecie, menzionato elementi concreti idonei a consentire di accertare specifici rischi relativi alla certezza del diritto. D’altro lato, se la GRDF ha fatto valere che i contratti di trasporto in discussione erano stati negoziati sotto l’egida e il controllo della CRE, essa non ha dimostrato che quest’ultima le avesse fornito assicurazioni specifiche quanto alla conformità della clausola controversa, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

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