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CORONAVIRUS: Misure profilattiche contro il nuovo (PHEIC) Coronavirus

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 gennaio 2020

Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV).
(20A00618) 

(GU n.21 del 27-1-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32,  117,  comma  2,  lettera  q)  e  118  della
Costituzione; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto il Testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 82 dell'8 aprile 2014; 
  Visto il decreto 8  aprile  2015,  recante  l'individuazione  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale  del  Ministero  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133
dell'11 giugno 2015; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
e,  in  particolare,  l'art.  9,  paragrafo  2,  nonche'  il  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni; 
  Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia  determinata  da
un nuovo Coronavirus e  della  notifica  all'Organizzazione  mondiale
della sanita' di casi all'interno di alcuni Paesi; 
  Considerato che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale  forma
morbosa indicano, comunque, l'esistenza della trasmissione interumana
dell'infezione; 
  Considerato che la sorveglianza sanitaria  costituisce  una  misura
che consente all'autorita'  competente  di  perseguire  lo  scopo  di
contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive; 
  Vista la  circolare  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997  del  22  gennaio
2020; 
  Dato atto che, come previsto dal menzionato  regolamento  sanitario
internazionale (2005), e' stata  attivata  una  procedura  sanitaria,
gestita dagli uffici di sanita' marittima, aerea  e  di  frontiera  -
Servizi assistenza sanitaria  personale  navigante  (USMAF-SASN)  del
Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza  a  bordo
degli aeromobili di casi sospetti  sintomatici  e  disporre  il  loro
eventuale  trasferimento  in  bio-contenimento,  e   che   e'   stata
rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla  Cina
(e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV); 
  Dato atto, altresi', che e' stato predisposto materiale informativo
da  affiggere   negli   aeroporti   per   informare   i   viaggiatori
internazionali  e  che,  agli  aggiornamenti  inerenti  l'evento,  e'
dedicato  un  apposito  spazio   nella   pagina   «Eventi   epidemici
all'estero» del portale del Ministero della salute; 
  Ritenuta la necessita' di potenziare il servizio di informazione al
cittadino fornita dal numero di pubblica utilita' 1500 del  Ministero
della salute; 
  Tenuto conto che, allo  stato,  tutti  i  passeggeri  sbarcanti  in
Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti  aree  in
cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta  del  nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a  controlli  sanitari,  su
disposizioni del Ministero della salute; 
  Considerato, altresi', che, al  fine  di  assicurare  la  celerita'
delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo'  essere  necessario
effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili
sia  nelle  zone  dedicate,  all'uopo  individuate   dal   competente
USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali; 
  Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile  misura  per
prevenire,   ridurre   e   contenere   il   rischio   di   diffusione
dell'infezione  da  nuovo  Coronavirus  (2019   -   nCoV),   tra   la
popolazione,    anche    in    considerazione    delle    indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per
la prevenzione e il controllo delle malattie; 
  Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e  costo  per
tutti i soggetti interessati; 
  Ritenuto necessario e  urgente  rafforzare  ulteriormente,  per  il
periodo  di  tempo  necessario  e  sufficiente,  il  contingente   di
personale a disposizione del Ministero della salute, anche ricorrendo
a personale esterno all'Amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e  provenienti  con  volo
diretto da Paesi comprendenti  aree  in  cui  si  e'  verificata  una
trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV),
le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e  privati,  che
gestiscono gli scali aeroportuali,  sono  tenuti  al  rispetto  delle
misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori
adottate dai competenti uffici del Ministero della salute. 
  2. Ai fini di cui alla  presente  ordinanza  e  per  i  conseguenti
accresciuti compiti, il Ministero della  salute  e'  autorizzato,  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  all'art.  6   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche,  a
conferire incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
della durata massima di novanta giorni, a settantasei  medici,  anche
in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e successive modifiche, e alle disposizioni  dell'Accordo  collettivo
nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro  psicologi,
a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali. 
  3. Il personale incaricato ai sensi del comma 2  e'  impiegato  per
far fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del  numero  di
pubblica utilita' 1500,  per  i  controlli  sanitari  attivati  dagli
USMAF-SASN  e  per  i  servizi  di  competenza  degli  uffici   3   -
Coordinamento tecnico degli uffici di sanita' marittima, aerea  e  di
frontiera e dei  servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale navigante USMAF - SASN e 5  -  Prevenzione  delle  malattie
trasmissibili e profilassi internazionale  della  Direzione  generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. 
  4. Al personale incaricato ai sensi del comma  2  e'  riconosciuto,
secondo  la  disciplina  applicabile  al  personale  dipendente   del
Ministero della salute e negli stessi limiti, il rimborso delle spese
effettive sostenute e documentate di viaggio, vitto e  alloggio,  per
attivita' svolte a richiesta del Ministero medesimo. 
  5. Al personale sanitario del Ministero della salute effettivamente
impiegato nelle attivita' di risposta rapida al  numero  di  pubblica
utilita' 1500 e  nei  controlli  sanitari  presso  gli  aeroporti  di
Fiumicino e di Malpensa, previa attestazione del  responsabile  della
struttura, e' corrisposta, per il periodo di vigenza  della  presente
ordinanza una indennita'  giornaliera  lorda,  comprensiva  di  oneri
riflessi, pari a euro 70,00, per servizio presso la propria  sede,  e
ad euro 100,00, per servizi presso altre sedi. 
  6. Per far fronte alla  spesa,  stimata  in  euro  2.100.000,00,  a
valere  sull'esercizio  finanziario  corrente,  con  imputazione  sul
capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il  controllo
delle malattie (CCM), si provvede mediante  corrispondente  riduzione
di spesa ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. 
                               Art. 2 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'art.  1,  anche   al   fine   di   rendere
rintracciabili  i   passeggeri,   vengono   trattati   dall'autorita'
sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore
della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta
trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si  sia  verificato
alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) correlabile al
volo cui essa si riferisce. 
                               Art. 3 
 
  1.  La  presente  ordinanza  ha  validita'  di  novanta  giorni,  a
decorrere dalla data odierna. 
  La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 gennaio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 158 
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