In tema di tempestività della convocazione per l’assemblea di condominio, non trattandosi di atti giudiziari si applica la regola dell’art. 1335 del Codice Civile in base al quale si presume che sia conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.
Decisione: Sentenza n. 23396/2017 – Cassazione Civile
Classificazione: Condominio
Massima:
In caso di contestazione circa la tempestività della convocazione, il condominio è tenuto semplicemente a provare la data in cui la comunicazione è pervenuta all’indirizzo del destinatario, salvo la possibilità di quest’ultimo di provare di non averne avuto notizia senza colpa.
Osservazioni.
La Suprema Corte ha ricordato che nel caso della convocazione ai condomini, si tratta di corrispondenza tra privati, alla quale si applica la regola prevista dall’art. 1335 codice civile.
Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Art. 1335 – Presunzione di conoscenza
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.