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L’Agenzia delle Entrate accelera sull’aggiornamento della modulistica internazionale approvando i nuovi modelli di domanda per il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana applicata sui redditi, tra cui dividendi, interessi e canoni, corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale che i residenti in Italia possono presentare alle amministrazioni estere per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta estera. I modelli, con le relative istruzioni, approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, sono redatti anche in lingua inglese e francese, oltre che italiana. Il popolo delle doppie imposizioni – La variegata platea dei contribuenti che faranno uso di questi nuovi modelli comprende, in ordine:

► i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l’esonero dall’imposta estera sulla base della normativa convenzionale;

► i sostituti d’imposta italiani cui viene richiesta l’applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa convenzionale, alla direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosiddetta direttiva “madre-figlia”, e alla direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003, cioè la direttiva “interessi e canoni”;

► i soggetti non residenti aventi diritto ai predetti benefici che richiedono il rimborso dell’imposta italiana applicata, cui s’aggiungono gli intermediari autorizzati a rappresentarli. Modalità d’invio dei modelli A,B,C e D – Questi modelli sono utilizzabili dai soggetti non residenti per ottenere il rimborso o l’esonero dall’imposta italiana, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. In dettaglio, si tratta di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e altre tipologie. In particolare, se usati ai fini dell’applicazione diretta dell’agevolazione prevista dalla specifica Convenzione, i modelli si presentano al soggetto italiano che corrisponde il reddito, cioè il sostituto d’imposta, mentre per i rimborsi l’indirizzano al Centro Operativo di Pescara, sede dell’Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. In entrambi i casi i modelli riportano l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’Autorità fiscale estera.

“Madre-figlia” e “Interessi e canoni” parola alla comunitaria – I modelli E ed F sono utilizzati dalle imprese per l’applicazione della due direttive comunitarie, rispettivamente “madre-figlia” e “interessi e canoni”. La prima definisce le regole per l’esenzione dall’imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell’Unione europea, mentre la seconda riguarda l’esenzione dall’imposta su interessi e canoni erogati tra società consociate. Nel primo caso, è il modello E che il beneficiario dei redditi presenta al soggetto erogante i dividenti, mentre nel secondo caso è il modello F che va presentato, sempre dal beneficiario, al soggetto erogante canoni e interessi.

“Madre-figlia” e “Interessi e canoni” con rimborso – In entrambi i casi, qualora i contribuenti non si siano avvalsi dell’esenzione, i due modelli possono essere utilizzati anche per richiedere il rimborso dell’imposta al Centro Operativo di Pescara, sede dell’Ufficio competente per i rimborsi ai soggetti non residenti. Naturalmente, i modelli sono sempre corredati dall’attestazione di residenza fiscale dell’Autorità fiscale estera.

Rimborsi, 4 anni per fare domanda – Si ricorda che il termine per richiedere il rimborso è, per tutti i modelli indifferentemente – A,B,C,D,E ed F – di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta italiana.

Attestato di residenza fiscale: per il modello ci si rivolge alle Direzioni provinciali – Con il Provvedimento di oggi è approvato anche il modello di attestato di residenza fiscale in Italia da presentare all’Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale il contribuente ha prodotto il reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il medesimo Stato. Il modello può essere richiesto a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia.

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