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Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen: principio del ne bis in idem. – QUOTIDIANO LEGALE
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Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen: principio del ne bis in idem.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden – Germania) – WS / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-505/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione delle persone – Avviso rosso dell’Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WS

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, lette alla luce dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), fintanto che non sia stato accertato, con decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o in uno Stato membro, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva, in particolare in quanto esso è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.

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1 GU C 357 del 21.10.2019.

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