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Controllo dell’acquisizione e uso di armi. Nuova disciplina.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Ministero dell’interno – decreto legislativo – esame definitivo)

Il decreto attua la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

La direttiva ha il fine di armonizzare le condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali all’interno dell’Unione e impone alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele.

Recependo la direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.

Tra le principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma, il divieto assoluto di usare armi “camuffate”, intese come armi modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

Infine, il decreto riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione e prescrive l’obbligo di presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi, e integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).

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