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CONTRATTO DI CESSIONE QUOTE SOCIALI: Risoluzione di diritto per mancato pagamento del prezzo.

Finanziarie e borsa

Risoluzione di diritto del contratto di cessione quote sociali per mancato pagamento del prezzo.

Commento a Decisione Giurisprudenziale.

Nella cessione di quote sociali di SRL in cui è prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l’acquirente non paghi una parte del prezzo dilazionato, e la facoltà di incamerare quanto incassato a titolo di penale e liquidazione anticipata del danno, la pronuncia del giudice in favore della parte che comunicato alla controparte l’intenzione di avvalersi di detta clausola ha natura dichiarativa con effetti dalla data di ricezione della comunicazione.

La parte venditrice ha l’onere di allegare e provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, la quale è gravata all’onere della prova del fatto stintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Decisione: Sentenza n. 10379/2017 Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa “B”

Classificazione: Civile, Commerciale, Societario

 

Il caso.

A seguito del mancato pagamento di una parte del prezzo, pattuito in forma dilazionata a fronte della cessione di quote sociali in una SRL, parte cedente si rivolge al Tribunale per invocare la risoluzione di diritto in base alla clausola risolutiva espressa, e in via subordinata la risoluzione per inadempimento imputabile al cessionario, e ottenere quindi la restituzione delle quote sociali, ritenendo quanto incasato a titolo di penale e liquidazione anticipata del danno.

Il Tribunale accoglie la domanda.

 

La decisione.

Il Tribunale, dopo aver sintetizzato la fattispecie oggetto di causa, ha accolto la domanda, anche in conseguenza della mancata costituzione in giudizio dell’acquirente, il quale non ha assolto all’onere della prova circa l’esatto adempimento necessario per resistere alla domanda attrice.

Per il Collegio, l’attrice aveva assolto all’onere di allegare e provare il contratto di trasferimento delle qote sociali, nonché di aver dato esecusione al contratto avendo acconsentito all’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese.

Inoltre, essendo prevista apposita clausola risolutiva espressa nella scrittura di cessione delle partecipazioni, aveva provato di aver comunicato l’intenzione di avvalersene, producendo la comunicazione e la prova della ricezione da parte della controparte.

Il Tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ricorda che «in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13.533; così anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 gennaio 2015)».

Dichiara pertanto la risoluzione di diritto del contratto di cessione delle partecipazioni sociali ex art. 1456 codice civile, a far data dalla data di ricezione della comunicazione con la quale, parte attrice, ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa; dichiara altresì che la quota di partecipazione è tornata, sempre da tale data, di esclusiva proprietà dell’attrice, e precisa che la sentenza costituisce titolo idoneo all’iscrizione nel Registro delle imprese del nominativo dell’attrice quale titolare della quota.

 

Osservazioni.

L’attrice aveva richiesto la declaratoria che la quota di partecipazione è di sua esclusiva proprietà, e la pronuncia di condanna del convenuto alla restituzione della quota acquistata.

In merito a tale ultima domanda, il Collegio precisa che «La presente pronuncia può dunque produrre esclusivamente effetti dichiarativi della caducazione del contratto che già è avvenuta per effetto della risoluzione di diritto, senza dunque che vi sia necessità di alcuna pronuncia di condanna alla restituzione di alcunché».

Nella SRL, infatti, la quota non è rappresentata da un titolo di credito, e l’eventuale certificato ha solo valore interno probatorio: non ha alcuna rilevanza sulla circolazione giuridica.

La cessione si perfeziona con il solo consenso dei contraenti, ma ai fini dell’esercizio dei diritti inerenti è necessario il deposito nel Registro Imprese e l’iscrizione nel libro soci (ove adottato, stante la mancata obbligatorietà dal 2009) verso esibizione del titolo del trasferimento e del certificato di deposito.

Mentre per la validità tra le parti la forma è libera, ma per l’iscrizione nel Registro delle imprese le cessioni devono risultare almeno da atto autenticato da notaio.

Un aspetto che casi analoghi può presentarsi problematico in relazione alla SPA è quello relativo alla eventuale detenzione dei certificati azionari, dei quali – in situazioni simili a quella oggetto di pronuncia – è bene chiedere, già nella domanda giudiziale, la condanna alla riconsegna.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 13533/2001
Cass. 15659/2011
Cass. 826/2015

 

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Art. 1456 – Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 2470 – Efficacia e pubblicità

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale.

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