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Contratti pubblici
Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici di diritto privato, soggetti all’applicazione del Codice dei contratti

In un comunicato del Presidente dell’Anac i chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha chiesto all’Autorità di chiarire se, ai fini dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, gli Ordini possano ritenersi tenuti al rispetto dei soli principi indicati nell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Nell’adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico.
Secondo l’Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017

Oggetto: chiarimenti  in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di  contratti pubblici

 

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