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Il Governo non sembra voler ascoltare le indicazioni giunte dagli operatori economici e dal personale della PA ed ha scelto di attuare misure spot e non organiche sulla materia degli appalti.

Da molti mesi si parla di modifiche al Codice dei Contratti il quale, a parere di molti, necessita di diversi “aggiustamenti”. In relazione a questo tema di grande importanza alla fine dell’estate dello scorso anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha posto in essere una consultazione libera online su “primi temi di riflessione” del Codice dei Contratti D.lgs 56/2016 il quale, trascorsi due anni dalla sua approvazione, presenta ancora delle criticità in merito ad alcune questioni.

Tali criticità sono state a più riprese esposte al Governo da parte delle associazioni di categoria oltre che da parte degli operatori della Pubblica Amministrazione le quali a gran voce hanno richiesto un confronto con il nuovo esecutivo al fine individuare la migliore delle soluzioni percorribili al fine di porre rimedio alle storture dell’attuale “sistema” degli appalti pubblici.

Come indicato sul sito del Ministero, I temi sottoposti a consultazione, benché indicati ove possibile in forma volutamente neutra, costituiscono altrettanti punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al Ministero da un’ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.

Il Ministero con questa sua iniziativa dichiara di voler avviare la consultazione pubblica in vista di un futuro intervento di riforma del “Codice dei Contratti pubblici”, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito solo Codice) e chiude sostenendo che l’obiettivo dell’intervento di riforma è di: i) garantire l’efficienza del sistema dei contratti pubblici; ii) procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza; iii) eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo.

La Consultazione online sul sito del Ministero, aperta dall’8 agosto al 10 settembre, ha visto la partecipazione di quattro tipologie di soggetti così come indicato di seguito con riportata la percentuale di partecipazione in rapporto al totale: Pubblica Amministrazione 30,08%,  Aziende Private 56,76%, Professionisti 12,74% e Altri 0,42%.

Il personale del MIT ha individuato alcuni articoli del Codice o parti dello stesso, che sulla base delle segnalazioni potevano essere definite “critiche”, e  per ogni quesito i partecipanti potevano indicare una delle seguenti risposte: Proposte di modifica/integrazione; proposte di abrogazione; proposte di conferma e altro (interventi fuori argomento, ecc). Per ogni quesito veniva, inoltre, aggiunto un focus avente lo scopo di chiarire la proposta di modifica.

Una prima riflessione riguarda la partecipazione alla consultazione che ha visto una netta predominanza degli operatori economici i quali hanno coperto poco meno del 60% della totalità dei contributi, a fronte di un restante 40% degli altri soggetti interessati alla consultazione.

Il dato appalesa la difficoltà del mondo imprenditoriale ad approcciarsi al nuovo Codice ed alle regole in esso contenute. Troppe regole e troppi cambiamenti rendono difficile seguire le procedure di appalto soprattutto alle micro/piccole imprese che non dispongono di un ufficio appalti con personale specializzato nella materia a ciò si aggiunga il ruolo normativo che ha assunto l’ANAC con le sue Linee Guida che hanno aggiunto ulteriori elementi innovativi alle norme.

In questi ultimi mesi si sono rincorse voci di modifiche al Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016 confermate all’interno della legge di bilancio nel comma 911 il quale recita “Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei Contratti pubblici …” a dimostrazione del fatto che l’esecutivo intende riscrivere l’intero impianto normativo. Inoltre, sempre a dicembre, il vice premier Di Maio sosteneva di voler approvare un disegno di legge delega per la riforma del Codice che tuttavia è stato parzialmente modificato per rimendare ad altro momento la stesura della delega.

Infine il DDL semplificazione il quale tra le altre disposizioni modifica l’art. 80 del Codice.

È evidente che l’impatto dei contratti pubblici sull’economia del Paese è tale che non può essere affidata a comunicati stampa, a proclami o a modifiche minime ma richiede un’attenta analisi dello stato dell’arte, un processo di “ascolto” degli stakeholders e successivamente una riscrittura “a quattro mani” dei tecnici del governo con l’ausilio del mondo accademico del Codice dei Contratti.

Tuttavia ad oggi pare invece che l’esecutivo abbia scelto di dare risposte parziali e non organiche.

Si auspica un approccio diverso.

Di seguito si riportano in modo dettagliato le voci della consultazione sulle quali si sono concentrati maggiormente i soggetti che hanno preso parte all’iniziativa.

 

Analisi dei singoli focus

Articolo 105                                                                                                          

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Subappalto.

Disciplina dei limiti con riferimento alla quota subappaltabile e alle categorie dei lavori, servizi e forniture, indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta. Limiti di affidamento del subappalto anche con riferimento alle imprese che abbiano partecipato infruttuosamente alla stessa gara. Pagamento diretto. Rilevanza, ai fini della qualificazione dell’appaltatore, di una quota dei lavori, servizi e forniture affidati in subappalto.

 In merito a questo testo il 54% dei contributi hanno chiesto di abrogare sia la parte legata ai limiti (del 30%) che sulla terna (indicazione dell’elenco) mentre il 39% ha chiesto una modifica/integrazione del testo. A conferma dell’orientamento del mondo imprenditoriale vi è il fatto che solo il 7% dei contributi giunti hanno presentato dei pareri di conferma.

L’articolo del Codice che più di tutti è stato oggetto di attenzione è il 105, quello relativo al subappalto il quale ha totalizzato 127 contributi.

Il comma 1 dell’articolo prevede che “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”

Il subappalto previsto dal Codice permette ad ogni concorrente di prevedere già in fase di gara di voler ricorrere a tale istituto al fine di affidare ad un altro soggetto, in possesso dei requisiti, parte delle lavorazioni di cui si compone l’appalto. La noma rimasta pressoché invariata con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pone un limite rispetto alla percentuale subappaltabile infatti prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” . Questo limite è stato da sempre osteggiato da parte degli operatori per il fatto che viene percepito proprio come “un limite” tuttavia la vera novità è relativa al fatto che “È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. L’introduzione di questo obbligo pone dei seri problemi sia all’appaltatore il quale deve già in fase di predisposizione della sua documentazione di gara individuare i tre soggetti ai quali affidare la parte delle opere da far eseguire in subappalto. Questa norma prevede che, oltre al possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto, il soggetto non possa partecipare alla gara come singolo. E’ evidente che nel caso di procedure aperte ove il numero di partecipanti è grande diventa complesso bloccare in cospicuo numero di imprese per tutti il tempo della gara le quali come appena accennato non possono prendere parte alla procedura con concorrenti singoli.

 

Articolo 95

Il secondo argomento che ha ricevuto grande attenzione è l’articolo 95 relativo ai criteri di aggiudicazione dell’appalto. Il Ministero, vista la complessità del contenuto dell’articolo e del suo impatto sulle procedure, ha scelto di presentare tre quesiti ponendo l’accento su tre commi distinti.

 

Articolo 95, commi 4 e 5

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Criteri di aggiudicazione.

Disciplina del minor prezzo.

Tuttavia gli interventi vertono sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

 In merito a questo testo il 62% dei contributi avevano ad oggetto la modifica o l’integrazione della parte della norma che riguarda l’offerta economicamente più vantaggiosa mentre il 31% ha chiesto un’abrogazione del testo. Anche in questo caso a conferma dell’orientamento del mondo imprenditoriale vi è il fatto che solo il 3% dei contributi giunti hanno presentato dei contributi di conferma dell’attuale assetto normativo.

I commi 4 e 5 dell’articolo in questione prevedono che “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

  • fermo restanto quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’ obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8; 
  • b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  • c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
  • Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta

Non sembra affatto strano che, pur essendo il quesito indirizzato verso le questioni legate alla scelta del minor prezzo, gli utenti abbiano preferito, invece, di presentare molti dei contributi in relazione all’altro metodo previsto dalla norma; quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

Tuttavia, pare utile ricordare che dall’approvazione del nuovo Codice i partecipanti alle procedure di appalti non hanno mai accettato la limitazione introdotta in merito che riguarda la soglia degli appalti da porre a gara con il metodo del minor prezzo per via del fatto che, in questo caso, la predisposizione della documentazione di gara richiede un impegno maggiore da parte dello stesso. Basti pensare al fatto che la predisposizione di una relazione o di un progetto da presentare alla Stazione Appaltante per la presentazione della propria candidatura presuppone un attenta analisi della documentazione di gara ed una attenta valutazione delle diverse possibili soluzioni da presentare ed argomentare con dovizia di particolari.

Inoltre se fosse stato possibile anche il legislatore avrebbe dato ancor maggiore spazio a questo metodo di aggiudicazione il quale, lo si ricorda, rende la gara estremamente più veloce in relazione al fatto che dopo aver effettuato la verifica della documentazione amministrativa, mancando un offerta tecnica, l’analisi si sposta direttamente all’offerta economica che consta di un prezzo o percentuale di ribasso.

Ciò non è stato possibile perché la Comunità Europea ha indicato chiaramente, nelle sue Direttive, che il metodo del minor prezzo deve essere “residuale” rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa perché sposta l’attenzione, nel caso degli appalti, dal prezzo alla qualità.

 

Articolo 95, comma 10

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Costi della manodopera.

Indicazione separata dei costi aziendali e dei costi della manodopera

In merito a questo testo il 58% dei contributi avevano ad oggetto la modifica o l’integrazione della parte della norma che riguarda l’obbligo di indicare già in fase di gara, a pena di esclusione, sia gli oneri della sicurezza aziendale che i costi della manodopera mentre il 19% ha chiesto un’abrogazione del testo. Si segnala come il 10% dei contributi erano volti a segnalare una conferma dell’assetto normativo il quale, pur nella sua rilevanza, permette un’analisi attenta della qualità dell’offerta presentata e del rispetto delle norme riguardo i due aspetti.

Il comma 10 prevede che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d”

L’introduzione di questo comma nel nuovo Codice ha prodotto un numero elevato di ricorsi i quali hanno riguardato l’omessa indicazione di questi due elementi da parte dei concorrenti e la conseguente esclusione della gara dei medesimi. Il gran numero di ricorsi e le difficoltà rilevate dalla imprese in fase di predisposizione delle proposte di partecipazione ben giustificano la richiesta di modifica da parte dei 2/3 dei partecipanti alla consultazione di questo comma. Si auspica pertanto una revisione del testo pur nella consapevolezza del fatto che garantire alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto dei livelli minimi di salario agli operai sia di notevole importanza.

 

Articolo 95, comma 10.bis

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Punteggio massimo dell’offerta economica.

Punteggio attribuito all’offerta tecnica.

Tetto massimo del punteggio economico.

Disciplina relativa alla previsione, in norma primaria, del peso massimo da attribuire all’offerta.

In merito a questo testo i contributi di modifica/integrazione e quelli di abrogazione rappresentano il 72% del materiale inviato dai partecipanti (34% modifica/integrazione e 38% abrogazione). Questo dimostra certamente che la tematica è molto sentita dalla platea dei concorrenti e che l’approccio è senz’altro negativo.

La norma prevede “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

Gli operatori economici mal digeriscono il fatto che la norma limita al 30% il punteggio massimo attribuibile al ribasso. Comprensibile l’approccio del privato ma non condivisibile, questa disposizione pone al centro dell’attenzione per i soggetti che devono valutare le offerte da parte degli imprenditori l’offerta tecnica oggetto dell’appalto la quale deve dimostrare la qualità dell’offerta presentata.

 

Articolo 97, commi 2 e 3

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Anomalia.

Disciplina della soglia di anomalia. Criteri di calcolo anche con riferimento al numero delle offerte ammesse.

In merito a questo testo i contributi di modifica/integrazione rappresentano il 59%  con particolare attenzione al contenuto del comma 2.

Il dato conferma l’attenzione degli operatori alla questione legata alle anomalie e alla loro valutazione in quanto tali da parte del RUP coadiuvato, ove necessario, dalla Commissione Giudicatrice.

La norma prevede che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi”

Il metodo previsto all’interno dell’articolo, innovativo rispetto al quadro normativo precedente, prevede che, in caso di gara con aggiudicazione con il metodo del minor prezzo, durante la prima seduta di gara il presidente della seduta di gara estragga, con l’aiuto del personale o dei concorrenti presenti alla seduta, una delle lettere da a) a e) al fine di selezionare il metodo per l’individuazione della formula per il calcolo della soglia di anomalia. Il vantaggio di questo metodo è quello di evitare che i concorrenti possano predeterminare la soglia di anomalia delle offerte fatto che rende impossibile creare, in gare con un gran numero di concorrenti, il così detto “cartello” al fine di condizionare tale soglia.

 

Articolo 29, commi 1 e 2                                                                                  

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Oggetto della pubblicazione e termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa.

Obbligatorietà di pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento e duplice pubblicazione su diversi siti.

In merito a questo testo i contributi di abrogazione rappresentano il 89% del materiale inviato dai partecipanti  a dimostrazione del fatto che il personale della PA ritiene inutile tale procedura oltre a generare un sovraccarico di lavoro per il personale.

La norma al comma 1 prevede che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Mentre il comma 2 prevede che “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa”.

Questa disposizione introdotta con il “correttivo” nel 2017 ha lo scopo, a detta del legislatore, di permettere al concorrente di impugnare anche l’atto con cui la PA ammette uno dei concorrenti ad una procedura di gara. Tale nuova disposizione, anche a parere dello scrivente, non amplia la tutela giurisdizionale in capo ai concorrenti ed al tempo stesso aumenta, a carico del personale dell’amministrazione, le incombenze ed al tempo stesso ne rallenta la procedura.

 

Articolo 31, comma 1

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Nomina e requisiti del RUP.

Responsabile unico del procedimento – RUP.

Disciplina relativa alla nomina e ai requisiti del RUP, anche in riferimento a livello professionale del medesimo.

In merito a questo testo i contributi di modifica/integrazione rappresentano il 82% del materiale inviato dai partecipanti.

La norma prevede che “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”

La questione del RUP come centro unico di responsabilità ha visto un ulteriore incombenza in capo a questo soggetto in quanto gli viene riconosciuto anche la facoltà di presiedere all’apertura del plico della documentazione amministrativa, della verifica e dell’analisi dell’anomalia  dell’offerta e della richiesta di chiarimenti in merito a queste vicende.

 

Articolo 38

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Qualificazione di diritto delle centrali uniche di committenza con particolare riferimento ai soggetti aggregatori regionali. Coordinamento con la disciplina prevista dal Decreto Legge n.66 del 2014.

Obbligatorietà dell’iscrizione in un apposito elenco per le stazioni appaltanti che devono procedere agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture senza distinzione dei relativi ambiti di pertinenza e, indifferentemente, per tutte le fasi relative al procedimento (programmazione, affidamento ed esecuzione).

In merito a questo testo i contributi di modifica/integrazione rappresentano il 67% del materiale inviato dai partecipanti, il 5% contributi di abrogazione e il 12% in merito alla conferma dello stato attuale.

Tutta la norma che riguarda la qualificazione delle Centrali di Committenza, introdotta nel 2014 con l’istituzione delle centrali a base provinciale e proseguite con l’approvazione del nuovo Codice, ha aperto una serie di problematiche relative all’obbligatorietà dell’effettuazione delle gare solo ed esclusivamente a mezzo di questi soggetti. Inoltre è stato introdotto, di recente, l’obbligo dell’utilizzo delle piattaforme elettroniche di negoziazione il quale ha ulteriormente aggravato la procedura sia in termini di costi che di aggravio in termini mera procedura.

 

Articolo 77, commi 1 e 3

Il testo su cui si chiedeva il parere è:

Commissioni giudicatrici. Albo presso l’ANAC dei Commissari.

Procedura di nomina dei commissari, incluso il Presidente, diversificate in relazione all’importo dell’affidamento. Compensi dovuti ai componenti delle commissioni medesime.

In merito a questo testo i contributi di modifica/integrazione rappresentano il 55% del materiale inviato dai partecipanti e 33% di contributi relativi all’abrogazione e il 9% in merito alla conferma dello stato attuale.

La questione della Commissione ha destato grossi interrogativi da parte degli operatori economici e da parte anche degli addetti ai lavori.

La vicenda è così complessa che dimostra la totale mancanza di conoscenza della materia da parte di coloro che hanno tentato di normare questo ambito inoltre la vicenda dei compensi, astronomici, ha ulteriormente dimostrato come un tale approccio non sia assolutamente praticabile ove si voglia rilanciare l’economia del paese anche a mezzo degli appalti pubblici.

 

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