Si è concluso il 20 dicembre scorso, con decreto del GIP del Tribunale di Trieste, un procedimento aperto davanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ad opera del Pubblico Ministero Federico Frezza a carico del RUP della struttura del “Commissario delegato per la mobilità riguardante la A4” e difeso dall’avv. Luca Ponti di Udine.
Siamo di fronte alla realizzazione dell’opera pubblica della terza corsia autostradale ed alla denuncia scattata a seguito della relazione presentata dall’ispettore Ministeriale.
Al RUP, così come al Commissario che aveva ratificato l’atto, era stata contestata la violazione delle norme di cui all’art. 10, c. 7 del d.lgs. n. 163/2006, che impongono l’affidamento alle professionalità interne dei compiti di supporto al responsabile del procedimento, fatta eccezione per le sole ipotesi di carenze accertate di organico e di inadeguatezza dello stesso, nonché di quelle recate dall’art. 27 del medesimo decreto legislativo, secondo cui l’individuazione del professionista deve avvenire sotto i riflettori dell’evidenza pubblica, a seguito di valutazione e comparazione, fra loro, di più candidati. Dunque una doppia accusa: un vantaggio ingiusto a favore del consulente e, contestualmente, un danno ingiusto subito dall’ente che avrebbe potuto trovare al proprio interno la professionalità adeguata.
Se da una parte, dopo aver fatto una ricostruzione documentale della struttura pubblica, era stato individuato nell’avvocato interno la risorsa necessaria, dall’altra il PM aveva riconosciuto la mancanza di competenze amministrative in capo allo stesso. La carenza di organico aveva inoltre reso oggettivamente impossibile l’affidamento dell’incarico alla risorsa interna, così come dimostrato dalle oltre tremila e-mail intercorse in pochissimo tempo fra il consulente esterno ed i dipendenti della struttura.
Rimaneva però aperta la voce della violazione delle norme che impongono l’evidenza pubblica della scelta del candidato.
Preso atto dell’incontestabile situazione di urgenza che rendeva necessarie le vie brevi, il Pubblico Ministero ha convenuto con la difesa che il Rup, così facendo, avesse di fatto perseguito esclusivamente l’interesse pubblico, dotando la struttura del consulente necessario nel più breve tempo possibile. Hanno giocato a favore dell’esclusione dell’intenzionalità del dolo per conseguire un vantaggio ingiusto l’esiguità dell’importo contestato (90mila euro) – sia riguardo al valore di 2 miliardi di euro dell’intera opera, sia riguardo agli elevati redditi del professionista – e l’assenza di rapporti di parentela o amicizia fra pubblico funzionario e soggetto favorito, rendendo così scarsamente percorribile la tesi del favoritismo.
Allegato: Richiesta di archiviazione_PM Trib.Trieste