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Consiglio di Stato Sez. VI sentenza 13 marzo 2013 n. 1502. Sull’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto di insistenza

di Morena Luchetti. La Sentenza in argomento pone l’accento sulla corretta interpretazione da conferire all’art. 37 Cod. Nav. in tema di c.d. diritto di insistenza.
Oggi abrogato per effetto dell’art. 1 comma 18 D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 25, l’articolo 37, vigente (ratione temporis) al momento del rinnovo della concessione da parte di un Comune in favore di precedente concessionario, sancisce (sanciva) la preferenza da accordare al concessionario uscente rispetto ad un altro concessionario nella procedura concorrenziale indetta dall’Amministrazione per l’assegnazione del bene demaniale.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, l’applicazione della norma in questione, spesso intesa da molte Amministrazioni come la “semplice” conferma del titolo in capo allo stesso operatore, non può prescindere dai principi di marca europea, oltrechè costituzionali, che impongono una procedura aperta, trasparente e comparativa, funzionalmente orientata a destinare l’area demaniale ad un soggetto privato sottraendola all’uso pubblico.
Prova ne è la littera dello stesso articolo 37 nella sua originaria formulazione (“1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 2. Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E’ altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”).
Ne deriva, pertanto, che nel caso in cui, come nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Supremo Consesso, anche al tempo in cui vigeva l’art. 37 Cod. Nav. un operatore economico presentava una domanda per l’ottenimento di una concessione demaniale marittima ormai scaduta e prima destinata ad altro operatore che ne aveva, a sua volta, richiesto il rinnovo, la P.A. era (ed è), tenuta allo svolgimento di una procedura concorrenziale.

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