Site icon QUOTIDIANO LEGALE

Consiglio di Stato Sez. VI 6 maggio 2013 n. 2409. “Sull’autorizzazione paesaggistica nella zone con vincolo di inedificabilità”

di Morena Luchetti*. La sentenza in argomento pone l’attenzione sull’autorizzazione paesaggistica e sulla sua stretta necessità nell’ipotesi di domanda di sanatoria di un intervento realizzato su area demaniale marittima.
I Giudici amministrativi, muovendo dal presupposto che il demanio, nella porzione compresa fino a 300 metri dalla linea di battigia, è assoggettato a vincolo, stigmatizzano la fattispecie come risalente nel tempo, atteso che, se attualmente è il D. Lgs. 42/2004 (art. 142) a prevederla, prima il D.M. 21 settembre 1984, poi la Legge 431/1985 ed infine il D. Lgs. 490/1999 l’avevano sancita.
Secondo, dunque, un principio di continuità sostanziale, il vincolo si è protratto nel tempo.
Ciò posto, il Supremo Consesso ravvisa nel predetto vincolo l’inderogabile necessità di chiedere ed ottenere anche il parere da parte dell’autorità preposta al vincolo medesimo, nell’ipotesi di intervento edilizio realizzato su area demaniale per il quale viene presentata la domanda di sanatoria.
Nel caso specifico, sull’area in questione insiste un vincolo di inedificabilità assoluta direttamente collegabile alla legge (che ha imposto, secondo l’excursus normativo innanzi detto, il vincolo paesistico sui territori costieri), ed in tale contesto, per le argomentazioni sopra enunciate, deve applicarsi la norma di cui all’art. 32 della Legge n. 47/1985 (“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”) con conseguente subordinazione del rilascio del titolo in sanatoria al favorevole parere paesaggistico.

* Avvocato, Studio Legale LMLex

Exit mobile version