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La Corte costituzionale, con le ordinanze nn. 16 e 17 del 13 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione n. 7 del 2012 e n. 2 del 2013 promossi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto in relazione al decreto-legge n. 207 del 2012, sia nel testo originario che in quello risultante dalla sua conversione, con modificazioni, nella legge n. 231 del 2012, riguardanti le cosiddette “vicende ILVA di Taranto”.
Le suddette ordinanze della Corte costituzionale sono motivate sul duplice rilievo che:

a) il conflitto di attribuzione relativo ad una legge o ad un atto avente forza di legge è inammissibile, come affermato da costante giurisprudenza, quando sussista la possibilità di sollevare eccezione di legittimità costituzionale in via incidentale nell’àmbito di un giudizio comune;

b) siffatta possibilità sussiste nel caso di specie e si è addirittura concretizzata con la rimessione alla Corte costituzionale in via incidentale, da parte sia del GIP presso il Tribunale ordinario di Taranto sia di tale Tribunale (rispettivamente con le ordinanze r.o. n. 19 e n. 20 del 2013), di questioni di legittimità costituzionale relative al citato decreto-legge n. 207 del 2012, quale risultante dalla sua conversione in legge, e concernenti proprio le “vicende ILVA di Taranto”

Il Presidente della Corte fisserà per il prossimo mese di aprile, nel rispetto dei tempi tecnici per la costituzione delle parti, l’udienza pubblica di discussione delle sopra indicate questioni incidentali.

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