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Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica

 

Massima Giurisprudenziale

Costituisce applicazione distorta, e perciò erronea, del concetto di pericolosità generica, anche qualora riferita ai reati di natura tributaria, ritenere sussistente la pericolosità generica del soggetto sulla base delle mere risultanze delle indagini afferenti a procedimenti penali pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura di primo grado.

 

Decisione: Sentenza n. 53003/2018 Cassazione Penale – Sezione VI
Classificazione: Penale

Massima:

Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere dal pregresso accertamento in sede penale – ancorché non definito da una sentenza di condanna ma in ipotesi mediante applicazione di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater della I. n. 227 del 1990, prescrizione, etc. – dell’avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l’esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite, con la necessità di “una valutazione oggettiva delle ‘prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell’individuo” o la messa in evidenza di “segni specifici esteriori” delle sue tendenze criminali.

Osservazioni.

La Pronuncia della sesta sezione penale della Suprema Corte si attesta sulla scia dei rilievi formulati della citata decisione Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, che ha espressamente posto in risalto la necessità di una valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell’individuo o la messa in evidenza di “segni specifici esteriori” delle sue tendenze criminali.

Il Collegio ha ritenuto necessario riconsiderare l’interpretazione finora data in giurisprudenza della nozione di traffici delittuosi di cui all’art. 1 lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011 da cui si è discostato.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. Sezioni Unite 6067/2016
Cass. Sezioni Unite 35541/2014
Cass. 19995/2013

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Art. 1 – Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto , comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

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