Con Ordinanza del 12 giugno 2012, n. 9578, conferma, la Cassazione civile Sez. VI, che tutte le diverse forme di condono previste dalla legge n. 289 del 2002, non si applicano alle istanze di rimborso o comunque di riconoscimento di un credito a favore del contribuente (ovviamente sempre che non sussistano specifici elementi normativi in senso contrario).
Sicché, il condono fiscale cancella in tutto o in parte, per la sua caratteristica il debito fiscale. Pur non trovando applicazione per quel che riguarda i crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio fiscale competente.
In altri termini, i condoni fiscali riguardano solo rapporti in cui lo Sato è creditore, o si asserisce tale e, mediante la sanatoria, percepisce una parte di ciò che pretende, o potrebbe pretendere con degli avvisi di accertamento. Viceversa, non sono mai sanabili i rapporti in cui lo Stato si presenta come potenziale debitore.