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Giurisprudenza: CONDOMINIO

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CONDOMINIO – Copertura da parte di un condomino di posti auto su area di sua proprietà esclusiva mediante tettoia appoggiata al muro condominiale – Violazione dell’articolo 1102 c.c. – Insussistenza – Condizioni. In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all’interno della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2021, n. 7870. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Giusti.

 

CONDOMINIO – Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomìni – Presunzione legale di condominialità – Operatività – Limiti – Conseguenze in tema di obblighi di manutenzione e custodia. Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest’ultimo e non all’intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull’amministratore e sull’assemblea del singolo edificio. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 2021, n. 2623. Pres. D’Ascola. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Documenti attinenti all’adempimento degli obblighi assunti dall’amministratore per la gestione collegiale di interessi individuali – Diritto del condomino alla relativa acquisizione – Sussistenza – Onere di specificazione delle ragioni della richiesta – Esclusione – Limiti – Fattispecie. In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (nella specie, finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni quali una diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 26 Febbraio 2021, n. 5443. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Impugnazione di delibera condominiale – Intervento in giudizio degli altri condomini – Ammissibilità – Limiti. Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest’ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all’intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell’amministratore nei giudizi relativi all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 2021, n. 2636. Pres. D’Ascola. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Tetto condominiale – Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano sottostante, in terrazza di uso esclusivo – Liceità – Condizioni e limiti. Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2021, n. 2126. Pres. D’Ascola. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Regolamento contrattuale – Azione di nullità – Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell’amministratore – Esclusione – Litisconsorzio necessario di tutti i condomini – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie. Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e, quindi, dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, versandosi in una situazione di litisconsorzio necessario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisse l’oggetto di un accertamento incidentale – nel qual caso non sarebbe stata imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini – aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i condomini). (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 09 Novembre 2020, n. 24957. Pres. Cosentino. Est. Dongiacomo.

 

CONDOMINIO – Avviso di convocazione – Natura di atto recettizio – Conseguenze – Verifica della tempestività dell’avviso – Condizioni – Riferimento alla data fissata per l’adunanza in prima convocazione – Necessità – Fondamento. Ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione, previsto dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente “ratione temporis”, quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 30 Ottobre 2020, n. 24041. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale – Delibera di modifica del servizio – Maggioranza ex art. 1136 c.c. – Ammissibilità – Ragioni – Limiti derivanti dalla disciplina delle innovazioni vietate – Accertamento del giudice di merito – Sussistenza. I condomini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell’ambito di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l’ubicazione dell’autoclave, dell’elettropompa e della cisterna della riserva dell’impianto idrico) con le maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della delibera la rinunzia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda l’unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l’estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell’utilità ritraibile dalla parte comune (art. 1120, comma 2, c.c., nella formulazione “ratione temporis” applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012). (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 28 Ottobre 2020, n. 23741. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

 

CONDOMINIO – Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii – Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii – Legittimità – Esclusione – Fondamento.

In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. (CED massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20543. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. De Marzo.

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