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Condomini: nuove norme di sicurezza.

 

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 25 gennaio 2019 

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n.
246 concernente norme di sicurezza  antincendi  per  gli  edifici  di
civile abitazione. (19A00734) 

(GU n.30 del 5-2-2019)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art. 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.  246,
recante «Norme di sicurezza antincendi  per  gli  edifici  di  civile
abitazione» e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  15  settembre  2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i  vani  degli  impianti  di  sollevamento  ubicati  nelle  attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre  2005,  n.
232; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  29
agosto 2012, n. 201; 
  Tenuto conto dell'evoluzione  dei  criteri  e  della  normativa  di
prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio  con  particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza  sia  in
condizioni ordinarie che in caso di  emergenza  ed  ai  requisiti  di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili; 
  Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli  edifici
di  civile  abitazione  di  grande  altezza,  con  idonee  misure  di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio  ragionevolmente
credibile e con  l'indicazione  degli  obiettivi  che  devono  essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio  dalle  facciate
degli edifici; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche ed integrazioni al decreto 
          del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 
 
  1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte  integrante  del
presente  decreto  e  che  modifica  le  norme   tecniche   contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il  punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». 
  2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3. 

                               Art. 2 
 
          Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 
                 negli edifici di civile abitazione 
 
  1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di  sicurezza  antincendio  delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: 
    a) limitare  la  probabilita'  di  propagazione  di  un  incendio
originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o  fumi  caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita' verticali della  facciata,
interstizi eventualmente presenti  tra  la  testa  del  solaio  e  la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri  compartimenti  sia
che  essi  si  sviluppino  in  senso   orizzontale   che   verticale,
all'interno  della  costruzione  e   inizialmente   non   interessati
dall'incendio; 
    b) limitare la probabilita' di incendio  di  una  facciata  e  la
successiva propagazione dello stesso  a  causa  di  un  fuoco  avente
origine esterna (incendio in edificio  adiacente  oppure  incendio  a
livello stradale o alla base dell'edificio); 
    c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti  di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque  disgregate  o
incendiate) che possono  compromettere  l'esodo  in  sicurezza  degli
occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso. 
  2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma  1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate  negli  edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di  sicurezza  antincendio  delle
facciate negli edifici civili» allegata  alla  lettera  circolare  n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso
pubblico e della  difesa  civile,  del  Ministero  dell'interno  puo'
costituire un utile riferimento progettuale. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli  edifici  di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli  esistenti  che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione  o  il  rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50%  della  superficie
complessiva delle facciate. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si  applicano  per  gli
edifici di civile abitazione per i quali  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  siano  stati  pianificati,  o  siano  in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate  sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei  vigili  del
fuoco  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, siano gia'  in  possesso  degli  atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita'. 

                               Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  sono  adeguati  alle  disposizioni
dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: 
    a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista,  degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza; 
    b. un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
per le restanti disposizioni. 
  2. Per gli edifici di civile  abitazione  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli  adempimenti  di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei  vigili  del
fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al  comma  1,
all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico
di conformita'  antincendio,  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 gennaio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

                                                           Allegato 1 
                                                             (Art. 1) 
 
Modifiche  ed  integrazioni  all'Allegato  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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