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Comunità Europea: clausola attributiva di competenza, contenuta in un contratto di compravendita in materia civile e commerciale. – QUOTIDIANO LEGALE
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Comunità Europea: clausola attributiva di competenza, contenuta in un contratto di compravendita in materia civile e commerciale.

Nell’ambito di una successione di contratti, stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di compravendita tra il produttore e l’acquirente di un bene non può essere opposta al subacquirente, a meno che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso alla stessa

Il regolamento n. 44/2001 determina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, articolata intorno al principio fondamentale della competenza del giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. In taluni casi, tuttavia, il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Ciò accade, in particolare, quando le parti – di cui almeno una sia domiciliata nel territorio dell’Unione – abbiano pattuito in un contratto una clausola attributiva di competenza, mediante la quale esse stesse determinano il giudice competente.

La Doumer SNC ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare situato a Courbevoie (Francia), assicurandosi presso la società Axa Corporate, avente sede in Francia.

Nell’ambito di tali lavori, sono stati installati sistemi di climatizzazione, ciascuno dei quali era munito di una serie di compressori che erano stati: 1) fabbricati dalla società italiana Refcomp SpA; 2) acquistati presso quest’ultima e assemblati dalla Climaveneta, anch’essa società italiana, e infine 3) venduti alla Doumer dalla società Liebert, alla quale è ormai subentrata la società Emerson, a sua volta assicurata presso la compagnia Axa France, le cui rispettive sedi si trovano in Francia. Sopravvenivano alcuni malfunzionamenti nel sistema di climatizzazione e una perizia giudiziaria ha rivelato che i guasti provenivano da un difetto di fabbricazione dei compressori.

L’Axa Corporate, surrogata nei diritti della Doumer che aveva indennizzato quale sua assicurata, ha convenuto in giudizio il produttore italiano Refcomp, l’assemblatore Climaveneta ed il fornitore Emerson, dinanzi al tribunal de grande instance di Parigi, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del pregiudizio subito. La Refcomp ha contestato la competenza del tribunale francese ed ha invocato una clausola attributiva della competenza ai giudici italiani contenuta nel contratto da essa stipulato con la Climaveneta. Dato che il tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Refcomp, quest’ultima ha proposto appello avverso tale decisione e successivamente ricorso per cassazione.

La Cour de cassation (Francia) chiede quindi alla Corte di giustizia se una clausola attributiva di competenza, contenuta in un contratto di compravendita stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene e che rientra in una serie di contratti stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, produca i suoi effetti nei confronti del subacquirente, in modo da consentirgli di avviare un’azione di responsabilità nei confronti del produttore.

Nella sentenza, la Corte rileva che il regolamento non precisa se una clausola attributiva di competenza possa essere trasmessa, oltre la cerchia composta dalle parti del contratto iniziale, a un terzo, parte di un contratto ulteriore e che succede nei diritti e nelle obbligazioni di una delle parti del contratto iniziale.

La Corte ricorda che spetta al giudice nazionale adito esaminare se la clausola attribuiva della competenza ad un determinato giudice abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, poiché la verifica dell’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi perseguiti dal regolamento. La Corte conclude che la clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. Ne consegue che è opponibile ad un terzo soltanto se quest’ultimo abbia effettivamente prestato il suo consenso.
Pertanto, poiché la Corte ha già dichiarato che, ai fini dell’applicazione del regolamento, il subacquirente ed il produttore non possono essere considerati legati da un vincolo contrattuale, occorre dedurne che non è possibile ritenere, ai sensi del regolamento stesso, che essi «abbiano attribuito la competenza» di un giudice designato come competente nel contratto iniziale stipulato tra il produttore ed il primo acquirente.

Tale interpretazione del regolamento – che non rinvia agli ordinamenti giuridici nazionali – evita in tal modo di dar luogo a soluzioni divergenti tra gli Stati membri, tali da compromettere l’obiettivo di unificare le norme sulla competenza che il regolamento persegue. Un rinvio al diritto nazionale sarebbe altresì fattore d’incertezze, incompatibili con l’obiettivo di garantire la prevedibilità della competenza giurisdizionale, che rappresenta uno degli scopi del regolamento.

Di conseguenza, la Corte risponde dichiarando che il regolamento dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, contenuta in un contratto di compravendita stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente iniziale, non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità nei confronti del produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo ha prestato il suo consenso a detta clausola.

 

Note:

Corte di giustizia dell’Unione europea Sentenza causa C-543/10
Refcomp SpA / Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network e Climaveneta SpA

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001). Esso sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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