MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2019, n. 106
Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (19G00113) (GU n.233 del 4-10-2019) Vigente al: 1-4-2020
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante, ai commi 3 e 4, disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contenente disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario; Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie; Visto il comma 4 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina delle modalita' di tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, contenente norme sul personale dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, nonche' il codice deontologico forense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014; Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; Sentito il Ministero della giustizia; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018; Acquisito il parere n. 416 dell'11 luglio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2019, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta: il seguente regolamento Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le modalita' di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi «Direzione della giustizia tributaria».
Art. 2 Tenuta ed articolazione dell'elenco 1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 1. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 3 Requisiti per l'iscrizione 1. Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione nelle sezioni dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 9; d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato; g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 2. Per l'iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e', altresi', necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare, senza indugio, alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonche' il sopraggiungere di cause di incompatibilita'. 5. La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell'assenza di cause di incompatibilita', mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.
Art. 4 Elenco delle attivita' connesse ai tributi 1. Ai fini dell'individuazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione I di cui all'articolo 2, comma 2, sono da considerarsi attivita' connesse ai tributi di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti: a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonche' relative attivita' accessorie; b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.
Art. 5 Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di iscrizione e' compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attivita' in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico; d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Universita' e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonche' i dati della relativa abilitazione se richiesta; e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; f) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita' procedenti; h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3; i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la domanda deve, altresi', contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 3. La domanda di iscrizione e' presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l'istante sia titolare, all'indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1. 4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti, come previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di cui al comma 3. 6. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio professionale, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
Art. 6 Documenti da allegare alla domanda 1. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nelle sezioni I e II del comma 2 dell'articolo 2, i richiedenti allegano apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I soggetti di cui alle sezioni III, IV e V del comma 2 dell'articolo 2 certificano il possesso dei requisiti richiesti allegando alla domanda: a) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l'associazione di categoria e l'iscrizione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, negli elenchi tenuti, all'anzidetta data, dalle intendenze di finanza competenti per territorio, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione III dell'elenco; b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere con le associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione IV dell'elenco; c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF) comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificando la tipologia del contratto di lavoro e l'eventuale scadenza, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione V dell'elenco. 3. Il richiedente produce un'attestazione in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se sussistono casi di incompatibilita' di cui all'articolo 9. 4. Il richiedente, ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 8, allega una foto con le seguenti caratteristiche: formato digitale «jpg», sfondo uniforme bianco, inquadratura frontale. Il file relativo alla foto deve essere nominato con cognome e nome completo.
Art. 7 Iscrizione 1. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, alla data antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco di cui all'articolo 2. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui all'articolo 6, comma 3. 2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarita' della domanda, provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. 3. In caso di irregolarita' o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Art. 8 Rilascio della tessera di riconoscimento 1. La Direzione della giustizia tributaria, in seguito all'iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La tessera nominativa, munita di foto contiene l'indicazione della sezione dell'elenco nella quale il soggetto e' iscritto, il numero di iscrizione e l'eventuale termine di validita'. 2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio, la tessera alla Direzione della giustizia tributaria nel caso di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 16.
Art. 9 Incompatibilita' 1. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata, altresi', nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2. L'attivita' di assistenza tecnica e', altresi', incompatibile: a) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; b) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico; c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 10 Doveri e deontologia 1. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale. 2. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere esercitata con coscienza, lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, assicurando la qualita' della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 3. L'iscritto e' tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce le norme di comportamento da osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita, con la controparte e con gli altri professionisti. L'iscritto e' libero di accettare l'incarico. Il rapporto con la parte assistita e con il cliente e' fondato sulla fiducia. 4. La violazione dei doveri puo' comportare, a seconda della gravita', la sospensione o la revoca dell'iscrizione di cui agli articoli 13 e 14. 5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare all'iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le violazioni delle norme deontologiche e di legge che non comportano l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione della comunicazione. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense, in quanto compatibili.
Art. 11 Provvedimenti 1. La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e 14. 2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione della giustizia tributaria comunica all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, i motivi che ne comportano l'adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della giustizia tributaria entro trenta giorni adotta il provvedimento motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. 4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di sospensione o di revoca procede all'archiviazione e ne da' comunicazione all'interessato con le modalita' di cui al precedente comma. 5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provvedimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire il corretto esercizio delle attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica e' acquisita dall'autorita' giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i soggetti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, segnalano alla Direzione della giustizia tributaria i casi di incompatibilita', di diniego, di sospensione e di revoca eventualmente riscontrati nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 7. Le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC, o altro mezzo idoneo, sono eseguite assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione degli atti e documenti previsti dal presente articolo.
Art. 12 Diniego dell'iscrizione 1. Il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' adottato in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalita' e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11.
Art. 13 Sospensione 1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilita' gravi, tenendo conto dei principi di gradualita' di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili. 2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione del termine finale, e' adottato secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11. 3. Il soggetto sospeso e' tenuto ad astenersi dall'esercizio della assistenza, senza necessita' di alcun ulteriore avviso.
Art. 14 Revoca dell'iscrizione 1. La revoca dell'iscrizione e' disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita' delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione. 2. La revoca e' disposta, altresi', nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'elenco. 3. Il provvedimento di revoca e' adottato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 7. 4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento. 5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all'articolo 2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette giorni alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.
Art. 15 Sospensione cautelare 1. La sospensione cautelare puo' essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi: a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica, nonche' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto. 3. La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato, da effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione del provvedimento. 4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio. 5. La sospensione puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia piu' adeguata ai fatti commessi.
Art. 16 Cancellazione 1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco. 2. L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 3. La cancellazione avviene, altresi', o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.
Art. 17 Pubblicazione dell'elenco 1. L'elenco e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e contiene i dati identificativi dell'iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l'indicazione della relativa sezione, nonche' l'eventuale stato di sospensione dall'esercizio dell'attivita', senza alcun riferimento ai relativi presupposti.
Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest'ultima, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca. 3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice e' fornita da quest'ultima.
Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La Direzione della giustizia tributaria e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 2019 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1200