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N. 155 SENTENZA 8 maggio – 21 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento penale - Procedimento  per  decreto  -  Criteri  per  la
  determinazione della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di
  quella detentiva. 
- Codice di procedura  penale,  art.  459,  comma  1-bis,  introdotto
  dall'art.  1,  comma  53,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103
  (Modifiche al codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale  e
  all'ordinamento penitenziario). 
-   

(GU n.26 del 26-6-2019 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  459,  comma
1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1,  comma
53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al  codice  penale,
al codice  di  procedura  penale  e  all'ordinamento  penitenziario),
promossi dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale
ordinario di Termini Imerese, con ordinanza del 12 febbraio  2018,  e
dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  ordinario  di
Macerata,  con  due  ordinanze  del  20  settembre   2017,   iscritte
rispettivamente ai numeri 88, 168 e 184 del registro ordinanze 2018 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24 e  47,
prima  serie  speciale,  dell'anno  2018  e  numero  1,  prima  serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2019  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 febbraio 2018, iscritta  al  n.  88  del
registro ordinanze 2018, il Giudice per le indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Termini Imerese ha sollevato - in  riferimento
agli artt. 3, 27 e 11 [recte: 111] della Costituzione - questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 53,  della  legge  23
giugno 2017, n.  103  (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di
procedura penale e all'ordinamento penitenziario),  «nella  parte  in
cui prevede che ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  della
pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve
tener conto della condizione economica  complessiva  dell'imputato  e
del suo nucleo familiare e che comunque  il  valore  giornaliero  non
puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un
giorno di pena detentiva e  non  puo'  superare  di  tre  volte  tale
ammontare». 
    1.1.-  L'ordinanza  di  rimessione  e'  stata   pronunciata   nel
procedimento a carico di V. Z., imputato del reato  di  cui  all'art.
116, commi 15 e 17 (guida senza patente), del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  in  relazione  al
quale il pubblico ministero ha chiesto l'emissione di decreto  penale
di condanna, indicando la pena da irrogare in 1.950 euro di  ammenda.
Tale importo e' stato calcolato dal pubblico ministero a  partire  da
una pena base di 20 giorni di arresto e 2.400 euro di ammenda,  sulla
quale e' stata operata la diminuzione prevista dall'art.  459,  comma
2,  cod.  proc.  pen.  in  ragione  della   specialita'   del   rito,
pervenendosi cosi' a una pena di 10 giorni di arresto e 1.200 euro di
ammenda. La  pena  detentiva  e'  stata  quindi  convertita  in  pena
pecuniaria ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod.  proc.  pen.  in
ragione di 75 euro pro die, per un totale di 750 euro, da sommare  ai
restanti 1.200 euro di ammenda. 
    1.2.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente espone
che «dalle stesse dipende  la  possibilita'  per  questo  Giudice  di
definire il procedimento mediante l'emissione di  decreto  penale  di
condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero  l'obbligo  di
rigettare la richiesta rimettendo gli atti al [p]ubblico  [m]inistero
affinche' proceda con altro rito». 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il  giudice  a  quo
dubita anzitutto della compatibilita'  della  disposizione  censurata
con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 
    Prescrivendo che, nel determinare la pena  pecuniaria  sostituiva
della  pena  detentiva,  il  giudice  tenga  conto  delle  condizioni
economiche dell'imputato e del  suo  nucleo  familiare,  l'art.  459,
comma 1-bis, cod. proc. pen., introdurrebbe «una  doppia  valutazione
delle condizioni economiche del reo», che sarebbero valorizzate  «una
prima volta in  sede  di  determinazione  della  pena  pecuniaria  da
irrogare, ex art. 133-bis c.p., ed  una  seconda  volta  in  sede  di
determinazione della pena pecuniaria  sostitutiva».  Tale  meccanismo
creerebbe una irragionevole disparita' di trattamento «tra i soggetti
meno abbienti (giudicati  piu'  favorevolmente)  e  i  soggetti  piu'
abbienti (giudicati meno favorevolmente)». 
    Il principio di eguaglianza sarebbe altresi' leso in ragione  del
trattamento  irragionevolmente  differenziato   che   subirebbero   i
soggetti imputati del medesimo  reato,  a  seconda  che  il  pubblico
ministero decida  o  meno  di  esercitare  l'azione  penale  mediante
richiesta di emissione  di  decreto  di  condanna.  Nel  primo  caso,
infatti, la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva  sarebbe
determinata ai sensi dell'art. 459, comma  1-bis,  cod.  proc.  pen.,
secondo una variabile compresa tra 75 e 225 euro per ogni  giorno  di
pena detentiva. Nel secondo caso, invece, si applicherebbe il  regime
di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria  stabilito  in
via generale dall'art. 135  del  codice  penale,  che  ragguaglia  un
giorno di pena detentiva alla somma fissa di 250 euro. 
    1.4.- Il giudice a quo denuncia altresi'  la  contrarieta'  della
norma censurata al principio di  personalita'  della  responsabilita'
penale, sancito dall'art. 27 Cost., nella  misura  in  cui  il  comma
1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen. obbliga il giudice  a  tenere  in
considerazione, per determinare la pena pecuniaria sostitutiva  della
pena detentiva, le condizioni economiche non del  solo  imputato,  ma
anche del nucleo familiare dello stesso. 
    1.5.- Il rimettente dubita, infine,  della  compatibilita'  della
norma censurata con il canone di  ragionevole  durata  del  processo,
sancito dall'art. 111, secondo comma,  Cost.  La  necessita'  che  il
giudice, onde stabilire l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva
di  quella  detentiva,   disponga   accertamenti   sulle   condizioni
economiche  dell'imputato  e  del  nucleo  familiare   determinerebbe
infatti «una chiara, inevitabile  e  ingiustificata  dilatazione  dei
tempi di definizione del procedimento per decreto, per sua natura  di
rapida definizione». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
siano dichiarate inammissibili o infondate. 
    2.1.-  L'interveniente  evidenzia  anzitutto  l'insufficienza   e
l'erroneita' della motivazione del  giudice  a  quo  in  ordine  alla
rilevanza delle  questioni,  prospettate  con  esclusivo  riferimento
all'alternativa tra accoglimento della richiesta di decreto penale  e
restituzione degli atti al pubblico ministero. Il rimettente  avrebbe
omesso di considerare che, nell'ambito del rito speciale, il  giudice
potrebbe  altresi'  ritenere  incongrua  la   pena   in   riferimento
all'imputazione oppure prosciogliere l'imputato  ai  sensi  dell'art.
129 cod. proc. pen.; e  avrebbe,  conseguentemente,  omesso  di  dare
conto della rilevanza  delle  questioni  «ai  fini  di  ciascuno  dei
possibili esiti della vicenda processuale principale». L'ordinanza di
rimessione non chiarirebbe poi le ragioni per cui, rispetto  al  caso
concreto - nemmeno sommariamente descritto - la pena  determinata  ai
sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. dovrebbe  ritenersi
incongrua. 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  sottolinea,  in
ogni caso, la radicale infondatezza delle questioni sollevate. 
    Non  sarebbe  predicabile  alcuna  violazione  del  principio  di
eguaglianza, sotto il profilo di un eventuale trattamento di  maggior
favore dei  soggetti  meno  abbienti,  posto  che  il  comma  secondo
dell'art. 3 Cost. mira precisamente alla rimozione degli ostacoli  di
ordine economico e «presuppone dunque una distinzione tra abbienti  e
meno abbienti, in senso opposto a quello proposto in ordinanza». 
    Neppure sarebbe irragionevole l'obbligo di valutare le condizioni
economiche dell'imputato, anche con riguardo ai componenti del nucleo
familiare, posto che l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. ricalca
la formulazione dell'art. 53 della legge 24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche   al   sistema   penale),   norma   mai   sospettata    di
incostituzionalita', e comunque non idonea a incidere sul  «principio
di personalita' della pena». 
    L'infondatezza della questione sarebbe tanto  piu'  evidente,  in
quanto la norma censurata introduce un  trattamento  piu'  favorevole
all'imputato, rispetto a quello previsto dall'art. 135 cod. pen. 
    Non sussisterebbe, infine, alcuna violazione dell'art. 111 Cost.,
poiche'  il  giudice  potrebbe   procedere   all'accertamento   delle
condizioni reddituali dell'imputato valendosi di mere  presunzioni  e
della documentazione in atti,  senza  essere  obbligato  a  espletare
alcun  incombente  suscettibile  di  ritardare  la  definizione   del
procedimento. 
    3.- Con  due  ordinanze  di  identico  tenore,  entrambe  del  20
settembre 2017, rispettivamente iscritte al n. 168 e al  n.  184  del
registro ordinanze 2018, il Giudice per le indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato -  in  riferimento  agli
artt. 3  e  27  Cost.  -  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc.  pen.,  «nella  parte  in  cui
prevede che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva
in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte  tale  ammontare
tenuto conto della condizione economica complessiva  dell'imputato  e
del suo nucleo familiare». 
    3.1.- La prima ordinanza di rimessione e' stata  pronunciata  nel
procedimento a carico di H. M., imputato del «reato di  cui  all'art.
186 [d.lgs. n. 285 del  1992]»  (guida  in  stato  di  ebbrezza),  in
relazione al quale il pubblico ministero ha  chiesto  l'emissione  di
decreto penale di condanna, indicando la pena da  irrogare  in  1.425
euro di ammenda. Tale importo e' stato in  questo  caso  calcolato  a
partire da una pena base di 15 giorni di  arresto  e  1.100  euro  di
ammenda,  sulla  quale  e'  stata  operata  la  diminuzione  prevista
dall'art. 459, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della  specialita'
del rito, pervenendosi cosi' a  una  pena  di  9  giorni  di  arresto
(convertita a sua volta in ammenda in ragione di 75 euro pro  die)  e
750 euro di ammenda. 
    3.2.- La seconda ordinanza di  rimessione  e'  stata  emessa  nel
procedimento a carico di M.  M.,  imputato  del  medesimo  reato,  in
relazione al quale il pubblico ministero ha  chiesto  l'emissione  di
decreto penale di condanna, indicando la pena da  irrogare  in  7.500
euro di ammenda (importo ottenuto operando, su una  pena  base  di  6
mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, la diminuzione per il  rito,
pervenendosi a una pena di 3 mesi di arresto e 750 euro  di  ammenda,
indi convertendosi la pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi  del
censurato comma 1-bis, in ragione di 75 euro pro die). 
    3.3.- In entrambe le  ordinanze,  la  rilevanza  delle  questioni
sollevate e' motivata in base alla necessita'  di  irrogare  la  pena
all'imputato nell'ambito  del  procedimento  per  decreto  penale  di
condanna,  e  all'insussistenza  di  presupposti  per  rigettare   la
richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto. 
    3.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma  1-bis,  cod.  proc.
pen., il rimettente prospetta anzitutto  la  violazione  dell'art.  3
Cost., sottolineando come, per  effetto  della  norma  censurata,  il
trattamento sanzionatorio in caso di emissione di decreto  penale  di
condanna sia  irragionevolmente  differente  da  quello  che  sarebbe
applicabile ove si procedesse con rito ordinario. 
    Evidenziano in proposito  entrambe  le  ordinanze  che,  in  base
all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., la conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria avviene equiparando un  giorno  di  pena
detentiva a una somma non inferiore a 75 euro e non superiore  a  225
euro, laddove invece l'art. 53 della legge n. 689 del 1981,  relativo
alla sostituzione delle pene detentive brevi con la pena  pecuniaria,
ragguaglia un giorno di pena detentiva a una somma compresa tra 250 e
2500 euro, mentre l'art. 135 cod. pen. equipara  un  giorno  di  pena
detentiva a una somma fissa di 250 euro.  In  caso  di  emissione  di
decreto penale di condanna, dunque, l'importo della  pena  pecuniaria
sostitutiva della pena detentiva «varia entro un range edittale  base
con possibilita' di moltiplicarlo per tre (75-225), mentre in tutti i
restanti  casi  di  conversione  di  pena  detentiva  in   pecuniaria
l'importo  pecuniario  e'  di  importo  comunque  superiore   e   con
possibilita' di moltiplicarlo per 10 (250-2500 euro), con  differenza
che non trova origine nella  diversa  natura  dei  fatti  oggetto  di
giudizio». Il pubblico ministero avrebbe  pertanto  la  possibilita',
mediante la scelta discrezionale di procedere o meno con richiesta di
decreto penale di condanna, di «determinare il tasso  di  conversione
della pena sostanziale finale irroganda, quantomeno sotto il  profilo
di precludere all'imputato di fruire del particolare  favore  di  cui
all'art. 459 cpp non chiedendo la emissione di decreto penale». 
    Il rimettente osserva inoltre  che,  ove  il  decreto  penale  di
condanna  fosse  opposto,  la  pena   pecuniaria   irrogata   sarebbe
determinata in base al «tasso di conversione da 250 a  25000  [recte:
2.500] euro pro die», ossia in misura enormemente  maggiore  rispetto
alla pena irrogata con il decreto e calcolata in base  all'art.  459,
comma 1-bis, cod. proc. pen.  Tale  differenza  sarebbe  ancora  piu'
macroscopica  con  riferimento  a  soggetti  abbienti,  i  quali   si
vedrebbero applicare, nel decreto penale di condanna, un parametro di
conversione della pena detentiva  in  pena  pecuniaria  di  225  euro
giornalieri,  operante  su  una  pena  dimezzata  in   considerazione
dell'applicazione del rito speciale, mentre, in caso di  opposizione,
sarebbero soggetti a un parametro di conversione della pena detentiva
in pena pecuniaria di euro 2500 giornalieri. 
    Con specifico riferimento ai giudizi a quibus, nell'ordinanza  di
rimessione di cui al r. o. n. 168 del 2018 si illustra che la pena da
irrogare all'imputato, ai sensi  dell'art.  459,  comma  1-bis,  cod.
proc. pen. e' pari a 1.425 euro, laddove, in caso di  opposizione  al
decreto penale di condanna e di  celebrazione  del  dibattimento,  la
pena da irrogare sarebbe pari a non meno di 5.600 euro. 
    Nell'ordinanza di rimessione di cui al r. o.  n.  184  del  2018,
invece, si espone che la  pena  da  irrogare  all'imputato  ai  sensi
dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. e'  pari  a  7.500  euro,
mentre, ove fosse celebrato il dibattimento a seguito di  opposizione
al decreto penale di condanna, la pena da irrogare sarebbe pari a non
meno di 46.500 euro. 
    In entrambe le ordinanze, il giudice rimettente ritiene che  tale
macroscopica differenza tra la pena irrogata nel  decreto  penale  di
condanna e quella irrogabile in caso di celebrazione del processo con
il rito ordinario, sia incompatibile con il criterio di eguaglianza e
ragionevolezza, non apparendo razionalmente correlabile alla mera non
opposizione dell'imputato al decreto penale. 
    Il giudice a quo sottolinea  inoltre  come  un  effetto  premiale
della portata di quello previsto dall'art.  459,  comma  1-bis,  cod.
proc. pen. non  sia  previsto  per  nessun  altro  rito  alternativo,
incluso il  patteggiamento,  ove  l'imputato  «di  fatto  rinunzia  a
difendersi», a fronte di uno sconto di  pena,  peraltro  inferiore  a
quello conseguibile nel procedimento per decreto. 
    Ad  avviso  del  rimettente,  non  sarebbe  dirimente  che,   nel
procedimento per  decreto,  sia  comunque  possibile  e  doverosa  la
valutazione da parte del giudice circa la congruita'  della  pena  da
irrogare.  Detta   valutazione,   invero,   riguarderebbe   la   pena
originariamente   determinata   dal   pubblico   ministero    e    la
compatibilita'  della  conversione  della  pena  detentiva   con   le
finalita' deterrenti e rieducative. Valutati tali profili,  tuttavia,
il tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e  la
necessita' di  tenere  in  considerazione  le  condizioni  economiche
dell'imputato  e  del  suo  nucleo   familiare   sarebbero   elementi
prefissati dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. 
    La  natura  discriminatoria  e  l'irragionevolezza  della   norma
censurata non sarebbero d'altra parte superate dalla circostanza  che
la pena possa essere commisurata all'interno della  forbice  edittale
(75-225 euro) prevista dall'art. 459, comma 1-bis, cod.  proc.  pen.,
ne' dalla possibilita' per il giudice  di  applicare  le  circostanze
attenuanti generiche. Tali profili, propri sia del rito speciale  per
decreto, sia del rito ordinario, non scalfirebbero infatti il  quadro
di  «totale  eterogeneita'»  dell'esito  sanzionatorio   conseguibile
rispettivamente nell'ambito di ciascun procedimento. 
    3.5.- Entrambe le ordinanze di rimessione dubitano, infine, della
conformita'  della  disposizione   censurata   all'art.   27   Cost.,
affermando  come  non  possa  ritenersi  compatibile  con   il   fine
rieducativo della pena «la irrogazione di una pena pari anche a  meno
di 1/20 di quella irroganda all'esito di giudizio ordinario». 
    4.- Con distinti atti  di  identico  tenore,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto in entrambi i giudizi, chiedendo
che  questa  Corte  dichiari  l'infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale sollevate. 
    L'interveniente  evidenzia  come   il   giudice   a   quo   fondi
l'ipotizzata contrarieta' dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
all'art. 3 Cost. sulla comparazione tra  due  istituti  assolutamente
eterogenei, quali sono il procedimento per decreto da un lato,  e  la
sostituzione delle pene detentive brevi,  disciplinata  dall'art.  53
della legge n. 689 del 1981, dall'altro. Il primo  istituto  avrebbe,
infatti,  carattere  processuale,  laddove  il  secondo  rivestirebbe
natura eminentemente sostanziale, non  potendo,  quindi,  fungere  da
tertium comparationis rispetto alla norma censurata. 
    Il procedimento per decreto, inoltre, non avrebbe natura di  rito
premiale in senso stretto, a differenza del giudizio abbreviato e del
patteggiamento, di talche' non sarebbe possibile  operare  una  utile
comparazione tra istituti. 
    Sarebbe altresi' ingiustificato porre a  confronto  il  risultato
sanzionatorio conseguibile all'esito  del  procedimento  per  decreto
rispetto a quello riconducibile al  rito  ordinario,  avuto  riguardo
alle finalita' acceleratorie e  deflattive  che  connotano  il  primo
procedimento. 
    5.-  In  prossimita'  della  camera  di  consiglio,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato, in relazione ai giudizi di cui al
r. o. n. 168 e n. 184 del  2018,  memorie  illustrative  di  identico
tenore, nelle quali ha insistito per la declaratoria di  infondatezza
delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal GIP  del
Tribunale ordinario di Macerata. 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato   ha   ribadito   l'assoluta
eterogeneita' tra il meccanismo di conversione della  pena  detentiva
in pena pecuniaria previsto dal comma 1-bis dell'art. 459 cod.  proc.
pen. e quello di sostituzione delle pene detentive brevi disciplinato
dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Il primo si inserirebbe  in
un rito processuale - il  procedimento  per  decreto  -  a  finalita'
acceleratoria  e  deflattiva  del  contenzioso  penale;  il   secondo
rivestirebbe  natura  sostanziale,  opererebbe  solo  all'esito   del
giudizio ordinario, e avrebbe  finalita'  di  decongestionamento  del
sovraffollamento carcerario. La differente natura  dei  due  istituti
impedirebbe di ravvisare una lesione all'art.  3  Cost.,  in  ragione
della differenziazione del criterio di ragguaglio tra pena  detentiva
e pena pecuniaria. Del resto, la previsione di  una  disciplina  piu'
vantaggiosa per l'imputato, riservata al procedimento per decreto, in
un'ottica di favore per detto rito  alternativo,  rientrerebbe  nelle
scelte discrezionali del  legislatore,  come  affermato  anche  dalla
recente giurisprudenza di legittimita' (sono richiamate  le  sentenze
della Corte di  cassazione,  sezione  quarta  penale,  19  ottobre-30
ottobre 2018, n. 49602 e sezione terza penale, 9 novembre-11 dicembre
2018, n. 55359). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 febbraio 2018, iscritta  al  n.  88  del
registro ordinanze 2018, il Giudice per le indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Termini Imerese ha sollevato - in  riferimento
agli artt. 3, 27 e 11 [recte: 111] della Costituzione - questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 53,  della  legge  23
giugno 2017, n.  103  (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di
procedura penale e all'ordinamento penitenziario), nella parte in cui
prevede che  il  giudice,  nel  determinare  l'ammontare  della  pena
pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena  detentiva,  debba
tener conto della condizione economica  complessiva  dell'imputato  e
del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero  di  ragguaglio
sia non inferiore ad euro 75  e  non  superiore  a  tre  volte  detto
ammontare per ogni giorno di pena detentiva. 
    2.- Con due ordinanze del 20 settembre 2017, iscritte al n. 168 e
al n. 184 del registro ordinanze 2018, il GIP del Tribunale ordinario
di Macerata ha censurato la medesima disposizione, in parte  qua,  in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. 
    3.-  Stante  la  larghissima  sovrapponibilita'  delle  questioni
prospettate, deve preliminarmente essere  disposta  la  riunione  dei
giudizi. 
    4.- In relazione all'ordinanza di cui al r. o. n.  88  del  2018,
l'Avvocatura generale  dello  Stato  ha  eccepito  l'inammissibilita'
delle questioni per insufficiente ed erronea  motivazione  in  ordine
alla rilevanza. In  particolare,  il  rimettente  non  si  troverebbe
nell'alternativa obbligata tra accogliere la richiesta  di  pena  del
pubblico ministero, oppure restituire a quest'ultimo gli atti perche'
proceda con diverso rito, essendo prospettabili anche altri esiti del
procedimento per decreto  penale  (proscioglimento  dell'imputato  ai
sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., valutazione di  inammissibilita'
del rito o di incongruita' della pena), rispetto ai quali il  giudice
a quo non  avrebbe  argomentato  la  rilevanza  delle  questioni.  La
carente descrizione del caso concreto impedirebbe poi di  comprendere
perche', nel caso di specie, la pena da irrogare risulti incongrua. 
    L'eccezione e' infondata. 
    Il  rimettente  espone  anzitutto  che  dalla   decisione   sulle
questioni di costituzionalita' proposte dipende  la  possibilita'  di
«definire il procedimento mediante l'emissione di decreto  penale  di
condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero  l'obbligo  di
rigettare la richiesta rimettendo  gli  atti  al  pubblico  ministero
affinche' proceda con altro rito». 
    E' evidente che la prospettazione di tale alternativa sottenda la
ritenuta impossibilita', per il  giudice  a  quo,  di  addivenire  al
proscioglimento dell'imputato ex art.  129  cod.  proc.  pen.,  o  di
restituire gli atti al pubblico ministero per difetto dei presupposti
di ammissibilita' del rito, nonche' una valutazione almeno  implicita
di congruita' della pena detentiva richiesta dal pubblico  ministero,
appuntandosi  poi  le   censure   del   rimettente   sulla   asserita
illegittimita' costituzionale del tasso  di  conversione  della  pena
detentiva medesima introdotto dalla disposizione censurata. 
    D'altra parte,  l'illustrazione  della  vicenda  processuale  del
giudizio a quo risulta sufficiente a  consentire  la  verifica  della
rilevanza  delle  questioni  sollevate.  Pur  descrivendo   il   capo
d'imputazione attraverso il mero richiamo alla disposizione dell'art.
116, commi 15 e 17, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), il giudice a quo puntualmente da'  conto
dell'ammontare  della  pena  detentiva  e   della   pena   pecuniaria
determinate dal pubblico ministero e del tasso di  conversione  della
pena detentiva utilizzato dalla pubblica accusa (75 euro per ciascuna
giornata di pena detentiva). Cio' consente a questa Corte di valutare
il grado  di  divergenza  del  trattamento  sanzionatorio  risultante
dall'applicazione del comma 1-bis  dell'art.  459  cod.  proc.  pen.,
rispetto a  quello  derivante  in  base  all'ordinario  parametro  di
ragguaglio previsto dall'art. 135 del codice penale.  Ed  e'  proprio
tale verifica che il rimettente intende sollecitare,  censurando  non
tanto l'incongruita' in  assoluto  della  pena  da  irrogare,  quanto
l'irragionevole mitezza di tale trattamento sanzionatorio, rispetto a
quello applicabile nell'ambito del rito ordinario o degli altri  riti
speciali. 
    5.- Non inficia l'ammissibilita'  delle  questioni  sollevate  la
circostanza  che  le   ordinanze   di   rimessione,   nel   censurare
l'applicabilita'  al  procedimento  per  decreto  di  un  trattamento
sanzionatorio piu' mite (conversione della  pena  detentiva  in  pena
pecuniaria secondo il tasso giornaliero di 75-225  euro)  rispetto  a
quello conseguibile nell'ambito del rito ordinario e degli altri riti
speciali (ove viene applicato il tasso di conversione "fisso" di euro
250 pro die), in effetti sollecitino una pronuncia ripristinatoria di
un regime sanzionatorio di maggior rigore per l'imputato. 
    Come recentemente rammentato da questa Corte (sentenze n. 37  del
2019, n. 236 e n. 143 del 2018), l'inammissibilita' di  questioni  di
legittimita' costituzionale con potenziali effetti in malam partem  -
perche' miranti a conseguire il ripristino nell'ordinamento di  norme
incriminatrici abrogate (ex plurimis, sentenze n. 330 del 1996  e  n.
71 del 1983; ordinanze n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355  del
1997), la creazione di nuove norme penali  o  l'estensione  del  loro
ambito applicativo a casi non previsti  (o  non  piu'  previsti)  dal
legislatore (ex multis, sentenze n. 161 del 2004 e n.  49  del  2002;
ordinanze  n.  65  del  2008  e  n.  164  del   2007),   o,   ancora,
l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie  o  della  complessiva
disciplina del reato (ex multis, ordinanze n. 285 del  2012,  n.  204
del 2009, n. 66 e n. 5 del 2009) - non puo' essere  considerata  come
principio assoluto. 
    In particolare, il sindacato di questa  Corte  e'  stato  ammesso
laddove  il  legislatore  introduca  norme  penali  di  favore,   che
sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte
alla regola della generale rilevanza penale di una piu' ampia  classe
di condotte, stabilita da una  disposizione  incriminatrice  vigente,
ovvero   prevedano   per    detto    sottoinsieme    -    altrettanto
irragionevolmente -  un  trattamento  sanzionatorio  piu'  favorevole
(sentenza n. 394 del 2006). In tal caso, «l'effetto in  malam  partem
non discende dall'introduzione di nuove norme o  dalla  manipolazione
di norme esistenti da  parte  della  Corte,  la  quale  si  limita  a
rimuovere   la   disposizione   giudicata   lesiva   dei    parametri
costituzionali;   esso   rappresenta,   invece,    una    conseguenza
dell'automatica riespansione della norma generale o  comune,  dettata
dallo   stesso   legislatore,   al   caso   gia'   oggetto   di   una
incostituzionale disciplina derogatoria» (sentenza n. 394 del 2006). 
    Poiche' il comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen.,  in  questa
sede  censurato,  ha  introdotto  un  piu'   favorevole   trattamento
sanzionatorio per i soli imputati giudicati mediante procedimento per
decreto,  di  talche'  l'effetto  in  malam  partem  di  un'eventuale
pronuncia di accoglimento  delle  questioni  sollevate  conseguirebbe
all'automatica riespansione del regime  generale  di  ragguaglio  tra
pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'art. 135  cod.  pen.,
non sussistono ostacoli a un esame  nel  merito  delle  questioni  in
questa sede sollevate. 
    6.- Nel merito, le questioni non sono tuttavia fondate. 
    6.1.-  Le  ordinanze  di  rimessione  prospettano  una  possibile
lesione dell'art. 3 Cost., in  relazione  all'asserita  irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  gli  imputati  giudicati   con   il
procedimento per decreto penale, beneficiari del tasso di conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria previsto  dalla  disposizione
censurata, e gli imputati giudicati con il procedimento  ordinario  o
con gli  altri  riti  speciali,  soggetti  al  tasso  di  conversione
risultante  dall'art.  135  cod.   pen.   (ovvero,   ricorrendone   i
presupposti, dal combinato disposto di quest'ultima norma e dell'art.
53 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»). 
    In proposito,  si  deve  anzitutto  rammentare  che,  secondo  il
costante orientamento di questa Corte, il legislatore gode  di  ampia
discrezionalita',  in  materia  di  determinazione  dei   trattamenti
sanzionatori (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e
n.  236  del  2016)  cosi'  come   di   disciplina   degli   istituti
processualpenalistici (ex multis, sentenza n. 236 del 2018),  con  il
solo limite della manifesta irragionevolezza  o  arbitrarieta'  delle
opzioni prescelte. 
    Un tale vizio non puo' ravvisarsi nella disposizione censurata. 
    Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 103  del  2017,
il cui art. 1, comma 53, ha introdotto il comma 1-bis  dell'art.  459
cod. proc. pen., la riduzione - per effetto dell'introduzione  di  un
criterio di ragguaglio piu' favorevole  tra  pena  detentiva  e  pena
pecuniaria - dell'importo delle sanzioni irrogabili nel  procedimento
per decreto penale e' stata concepita dal legislatore nell'ottica  di
incentivare il ricorso al rito speciale. 
    In effetti, l'innalzamento del  tasso  di  conversione  tra  pena
detentiva e pena pecuniaria - da 38 euro a 250 euro al  giorno  -  ad
opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in  materia  di
sicurezza pubblica) aveva determinato un disincentivo al ricorso,  da
parte della pubblica accusa, al procedimento per  decreto  penale  di
condanna in conseguenza dell'aumento esponenziale  delle  opposizioni
ai decreti emessi, a loro volta legato all'eccessivo ammontare  delle
sanzioni pecuniarie irrogate  sulla  base  di  tale  nuovo  tasso  di
conversione. Numerose erano  state,  pertanto,  le  richieste  di  un
intervento del legislatore, al  fine  di  incentivare  nuovamente  il
ricorso al rito in parola e alle conseguenti  definizioni  anticipate
dei procedimenti penali,  essenzialmente  in  chiave  deflattiva  del
contenzioso penale. 
    Il nuovo comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen. in questa sede
censurato - che consente di determinare entro una  forbice  piuttosto
ampia (da 75 a 225 euro) il tasso di  conversione  giornaliero  della
pena detentiva in sede di decreto penale di  condanna  -  costituisce
per l'appunto la risposta del legislatore alle esigenze emerse  nella
prassi, calibrate sulle specificita' del procedimento per decreto: un
procedimento che scommette sulla possibilita' che l'imputato  accetti
la pena irrogatagli al di fuori del contraddittorio, con  conseguente
prezioso risparmio di energie per la giurisdizione penale, in  cambio
- in genere - di un consistente sconto rispetto  allo  stesso  minimo
edittale della pena e - in ogni caso - a fronte della  rinuncia  alla
pena detentiva da parte della pubblica accusa. 
    Tali  considerazioni  consentono  pianamente  di   escludere   la
manifesta  irragionevolezza  della  disciplina  censurata,  anche  in
rapporto alle diverse discipline dettate  per  la  conversione  delle
pene detentive  nell'ambito  del  rito  ordinario  o  di  altri  riti
speciali. 
    6.2.- All'evidenza e' privo di fondamento l'ulteriore  dubbio  di
conformita' della disciplina censurata all'art.  3  Cost.,  sollevato
dall'ordinanza di cui al r. o. n. 88 del 2018 sul presupposto che  il
comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen., nell'imporre al giudice di
determinare la pena pecuniaria da irrogare in sostituzione della pena
detentiva  tenendo  conto  della  condizione  economica   complessiva
dell'imputato  e  del  suo  nucleo  familiare,   determinerebbe   una
irragionevole disparita' di trattamento «fra i soggetti meno abbienti
(giudicati  piu'  favorevolmente)  ed  i   soggetti   piu'   abbienti
(giudicati meno favorevolmente)». 
    Come correttamente sottolineato  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, la graduazione  della  sanzione  pecuniaria  a  seconda  delle
condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare, lungi
dal risultare lesiva dell'art. 3 Cost., ne realizza precipuamente  il
fine di evitare un'impropria parificazione di situazioni e condizioni
tra loro diverse. La considerazione delle condizioni  economiche  del
reo nella determinazione della pena  pecuniaria  costituisce,  a  ben
guardare, un naturale riflesso dello stesso principio  costituzionale
di eguaglianza, dal momento che l'impatto "esistenziale" di  sanzioni
pecuniarie di identico importo puo' essere in concreto assai diverso,
secondo le differenti condizioni dell'autore; di talche' proprio tali
differenti condizioni economiche giustificano  la  commisurazione  di
sanzioni di diversa  entita',  pur  a  fronte  di  illeciti  di  pari
gravita'. 
    6.3. - Nemmeno risultano fondate le questioni sollevate dalle tre
ordinanze di rimessione in relazione all'art. 27 Cost. 
    Non coglie nel segno, anzitutto, la censura mossa  dall'ordinanza
di cui al r. o. n. 88 del 2018, secondo  cui  contrasterebbe  con  il
principio di personalita'  della  responsabilita'  penale  (art.  27,
primo comma,  Cost.)  la  necessita'  di  considerare  le  condizioni
economiche non solo dell'imputato, ma anche del suo nucleo  familiare
nella determinazione del tasso di conversione  tra  pene  all'interno
della forbice tra 75 e 225 euro. La prescrizione in  parola  risulta,
infatti,  funzionale  a  garantire  proprio  un  maggior   grado   di
individualizzazione della pena  -  principio,  quest'ultimo,  sotteso
allo stesso  imperativo  costituzionale  della  "personalita'"  della
responsabilita'  penale  (sentenza  n.  222  del  2018)  -,   essendo
evidente, ad esempio, come l'impatto della  sanzione  pecuniaria  sia
diverso a seconda della sussistenza o meno di oneri  di  mantenimento
di altri componenti del nucleo familiare privi di proprie risorse. 
    Tale esigenza di  individualizzazione  della  pena  sottesa  alla
disposizione censurata e', del resto, ulteriormente valorizzata dalla
recente giurisprudenza di legittimita', secondo la quale  il  giudice
e' bensi' vincolato alla misura della pena  detentiva  richiesta  dal
pubblico ministero, ma puo' discostarsi da tale richiesta  quanto  al
tasso  giornaliero  utilizzato  per  la  sua  conversione   in   pena
pecuniaria, ovviamente all'interno della forbice tra 75  e  225  euro
individuata dal  legislatore  (Corte  di  cassazione,  sezione  terza
penale, sentenza 29 marzo-21 maggio 2018,  n.  22458;  sezione  sesta
penale, sentenza 27 giugno-25 settembre 2018, n. 41596; sezione terza
penale, sentenza 11 dicembre 2018-20 marzo 2019, n. 12272). 
    Ne' puo' essere accolta la censura prospettata dalle ordinanze di
cui al r. o. n. 168 e  n.  184  del  2018,  secondo  cui  l'eccessiva
tenuita' del trattamento sanzionatorio  risultante  dall'applicazione
del criterio di ragguaglio  tra  pena  detentiva  e  pena  pecuniaria
introdotto   dall'art.   459,   comma   1-bis,   cod.   proc.    pen.
pregiudicherebbe la  finalita'  rieducativa  della  pena,  prescritta
dall'art. 27, terzo  comma,  Cost.  Tale  finalita'  risulta  infatti
costantemente  evocata,  nella  giurisprudenza   costituzionale,   in
relazione alla necessita' che la  pena  non  sia  sproporzionata  per
eccesso rispetto  alla  gravita'  del  fatto  di  reato  (ex  multis,
sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018),  e  non  certo  a
sostegno di pronunce il  cui  effetto  sia  quello  di  inasprire  il
trattamento sanzionatorio previsto discrezionalmente dal legislatore. 
    6.4.- Infondato e', infine, il dubbio di costituzionalita'  della
disciplina censurata sollevato, con riferimento all'art.  111  Cost.,
dall'ordinanza di cui al r. o. n. 88 del 2018. 
    A parere del rimettente, l'obbligo di considerare  le  condizioni
economiche dell'imputato e del suo nucleo  familiare  ai  fini  della
determinazione del tasso giornaliero di conversione comporterebbe per
il giudice la necessita' di compiere accertamenti  incompatibili  con
la speditezza del procedimento per decreto  penale,  con  conseguente
lesione del canone della ragionevole  durata  del  processo,  di  cui
all'art. 111, secondo comma, Cost. 
    In relazione a tale principio, la  giurisprudenza  costituzionale
ha, tuttavia, ripetutamente affermato che - «alla luce  dello  stesso
richiamo al connotato di "ragionevolezza", che compare nella  formula
costituzionale  -  possono  arrecare  un  vulnus  a  quel   principio
solamente le norme "che comportino  una  dilatazione  dei  tempi  del
processo non  sorrette  da  alcuna  logica  esigenza"  (ex  plurimis,
sentenze n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009, n.  148  del  2005)»
(sentenza n. 12 del 2016; nello stesso  senso,  sentenza  n.  91  del
2018). 
    Non  e'  questo,  all'evidenza,  il   caso   della   disposizione
censurata. Il  -  contenuto  -  dispendio  di  attivita'  istruttorie
supplementari da parte  del  pubblico  ministero  relativamente  alle
condizioni economiche dell'imputato e del suo  nucleo  familiare  (su
cui si vedano Cass., n. 22458  e  n.  41596  del  2018)  risulta  qui
congruamente  giustificato  dall'evidente  beneficio  in  termini  di
"personalizzazione" della  risposta  sanzionatoria  assicurato  dalla
disposizione in esame: cio' che appare altresi' funzionale a  ridurre
il rischio di opposizioni imperniate soltanto sull'incongruita' della
pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo  e  del
suo nucleo familiare. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art.  459,  comma  1-bis,  del  codice  di   procedura   penale,
introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n.  103
(Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale  e
all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli  artt.
3,  27  e  111  della  Costituzione,  dal  Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal  Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di  Macerata  con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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