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CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI: Acque provenienti da frantoio e pratica della fertirrigazione.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/06/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.24361
 
 
 
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Acque provenienti da frantoio – Pratica della fertirrigazione – Disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze nella stessa attività agricola – Artt. 133, 137 e 256 D.Lvo n. 152/06.
La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l’attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti. Pertanto, integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità aì fini agricoli (Cass. Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014 (dep. 01/10/2014), Pellegrino).
RIFIUTI – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento di acque di vegetazione dei frantoi oleari – Acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari – Inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività – Sanzioni e limiti.
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 5, prevede un’ipotesi dì illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, per l’ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 170, comma 7, fino all’emanazione della disciplina regionale dì cui all’art. 112, comma 2, mentre l’art. 137, comma 14°, stabilisce l’applicazione della sanzione penale per l’effettuazione dell’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure in caso di inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività e, infine, per l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. Da ciò consegue, come già rilevato (Cass. Sez. 3^ n. 38411, 9/10/2008,) che, stante la presenza, nell’articolo 133, della clausola che fa salva l’applicabilità della sanzione penale, l’irrogazione della sanzione amministrativa è consentita ” …solo per quelle violazioni delle disposizioni regionali che non consistano nell’esercizio della utilizzazione agronomica fuori dei casi e delle procedure previste, o nell’inizio della attività senza previa comunicazione all’autorità competente, ovvero nell’inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività”.
 
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Nozione di fertirrigazione – Presupposti – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Quantità, qualità, modalità e tempi degli effluenti siano adeguate al tipo di coltivazione.
Presupposto imprescindibile per l’effettuazione della pratica della fertirrigazione è l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che l’attività sia di una qualche utilità per l’attività agricola svolta nonché un’indagine sullo stato, le condizioni e le modalità dì utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica. In altre parole, deve trattarsi di un’attività la cui finalità sia effettivamente il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali. Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di coltivazione, i tempi e le modalità dì distribuzione siano compatibili ai fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta, effettuato a fine ciclo vegetativo, oppure senza tener conto delle capacità di assorbimento del terreno con conseguente ristagno.
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di appello – Riforma di una sentenza assolutoria in mancanza di elementi sopravvenuti occorre che la motivazione – Ricorso in Cassazione – Declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi.
Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio [Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 27/11/2014 Ud. (dep. 17/02/2015)]. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità [Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/2/2000) e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell’8/0S/2013 Ud. (dep. 08/07/2013)].
 
(conferma sentenza del 12/06/2014 della Corte d’Appello dì Lecce, sez. distaccata di Taranto) Pres. RAMACCI, Rel. MOCCI, Ric. Bitetti
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