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CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Artt. 183, 188, 192, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 256, 258 e 266 c.4° D.Lgs. n.152/2006.
Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato).
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti e assoluta occasionalità – Differenza  – Attività e condotta occasionale – Valutazione di fatto rimessa al giudice del merito.
In materia di gestione dei rifiuti, l’assoluta occasionalità non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un soggetto – anche, come nel caso di specie, mero “detentore” di rifiuti – appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e vendita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone in essere una “attività” di gestione di rifiuti per la quale occorre preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi. Evidentemente il profilo della assoluta occasionalità sarà oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente motivata, non sarà suscettibile di censura in sede di legittimità. Va ribadito inoltre, che, in ragione della occasionalità, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic), purchè costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24841, proc. Altamura
 
Nota
Conforme: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24840, proc. Ciciriello; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24839, proc. Capogna; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24837, proc. Pellegrini; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24836, proc. Pellegrini; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24835, proc. Ventola; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24834, proc. Spinelli; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24838;  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24833, proc. Maino; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 13/04/2016) Sentenza n.24832, proc. Lops;
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