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Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico.

Gli ambiti d’intervento riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio delle condotte; le procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Nello specifico, il testo prevede:

  • la previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
  • a destinazione per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
  • criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione;
  • l’equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;
  • l’inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l’istituzione della giornata del mare nelle scuole;
  • l’istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni.

Infine, il testo rivede la disciplina sanzionatoria, relativamente alle violazioni commesse mediante l’utilizzo di un’unità da diporto. Si prevedono, in particolare, sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino.

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