DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126)
(GU n.243 del 16-10-2019)
Capo I
Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019; Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i termini di pubblicazione della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonche' di quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita' 1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «nonche' le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»; b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».
Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio 1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».
Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali 1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»; b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».
Art. 4 Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello 1. All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».
Art. 5 Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite 1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».
Art. 6 Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero 1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.».
Art. 7 Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile - Decisione su questioni di giurisdizione 1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»; b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»; c) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.»; d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.»; e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»
Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: «quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.
Art. 9 Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza 1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «finche' la causa non e' decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa in primo grado»; b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» e' soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»; c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le parole «si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».
Art. 10 Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione 1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.
Art. 11 Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione 1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»; b) al comma 6, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».
Art. 12 Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta 1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».
Art. 13 Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio 1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».
Art. 14 Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti 1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».
Art. 15 Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte 1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti: «la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale e' sottoscritto».
Art. 16 Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile - Contenuto del processo verbale 1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da chi presiede l'udienza e dal segretario».
Art. 17 Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza 1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e recano l'intestazione "Repubblica italiana"»; b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»
Art. 18 Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullita' 1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».
Art. 19 Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale 1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «prima della pendenza del giudizio, la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione».
Art. 20 Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»; b) al comma 2, la parola «nonche'» e' soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».
Art. 21 Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile - Apertura del procedimento istruttorio; introduzione dell'articolo 54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile 1. All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.». 2. Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale e' competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale. 3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».
Art. 22 Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie 1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', per specifiche esigenze» e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».
Art. 23 Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile - Richieste di documenti e informazioni 1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis: Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
Art. 24 Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile - esibizione di documenti 1. All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti».
Art. 25 Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - audizioni personali 1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; b) al comma 1, le parole «puo' disporre con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla individuazione delle personali responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle personali responsabilita'».
Art. 26 Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale 1. All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».
Art. 27 Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile - Procedimenti d'istruzione preventiva 1. All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».
Art. 28 Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile - Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero 1. All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».
Art. 29 Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile - Invito a fornire deduzioni 1. All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»; b) al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».
Art. 30 Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga 1. All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».
Art. 31 Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile - Archiviazione 1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa si e'» sono sostituite dalle seguenti: «ove valuti che l'azione amministrativa si sia»; b) al comma 4, dopo le parole «procuratore regionale, e'» e' inserita la seguente: «tempestivamente».
Art. 32 Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile - Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato 1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.».
Art. 33 Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile - Accesso al fascicolo istruttorio 1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito a dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno» e le parole «previa presentazione di domanda scritta» sono sostituite dalle seguenti: «previa presentazione di apposita istanza»; b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti» sono inserite le seguenti: «non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio,».
Art. 34 Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione 1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».
Art. 35 Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo prima della causa 1. All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».
Art. 36 Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione 1. All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».
Art. 37 Modifiche all'articolo 76 del codice della giustizia contabile - Reclamo contro i provvedimenti cautelari 1. All'articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono inserite le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le parole «, o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»; b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni dal deposito del reclamo»;
Art. 38 Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello 1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».
Art. 39 Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro 1. All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».
Art. 40 Modifiche all'articolo 79 del codice della giustizia contabile - Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode 1. All'articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all'articolo 684 e' soppresso.
Art. 41 Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile - Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro 1. All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».
Art. 42 Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile - Ritenuta cautelare 1. All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».
Art. 43 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile 1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
Art. 44 Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile - Chiamata in giudizio su ordine del giudice 1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pluralita' di parti»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»; c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria».
Art. 45 Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio 1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita la seguente: «qualificato».
Art. 46 Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile - Citazione 1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.»; b) il comma 9 e' abrogato.
Art. 47 Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica 1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».
Art. 48 Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile - Pubblicazione e comunicazione della sentenza 1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.
Art. 49 Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso 1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsita'» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Art. 50 Modifiche all'articolo 106 del codice della giustizia contabile - Sospensione del giudizio 1. All'articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del processo»; b) al comma 1, le parole «civile, penale o amministrativa» sono soppresse.
Art. 51 Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso 1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».
Art. 52 Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio 1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»; b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.
Art. 53 Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione 1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
Art. 54 Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso 1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;».
Art. 55 Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento 1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».
Art. 56 Modifiche all'articolo 133 del codice della giustizia contabile - Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie 1. All'articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso» sono inserite le seguenti: «, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,»; b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,» e le parole «del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi».
Art. 57 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile 1. La rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
Art. 58 Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso 1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.»; c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2».
Art. 59 Modifiche all'articolo 142 del codice della giustizia contabile - Opposizione 1. All'articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Avverso il decreto del giudice monocratico» sono sostituite dalle seguenti: «Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole «nel termine fissato per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.»; b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti».
Art. 60 Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione 1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».
Art. 61 Modifiche all'articolo 145 del codice della giustizia contabile - Istruzione e relazione 1. All'articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le parole «e notizie» sono soppresse e le parole «, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in Camera di consiglio.» sono sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.»; b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul conto conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,».
Art. 62 Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza 1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».
Art. 63 Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione 1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».
Art. 64 Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione 1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile».
Art. 65 Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile 1. La rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali e fase istruttoria».
Art. 66 Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente 1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.
Art. 67 Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile - Deposito del ricorso 1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo' essere depositato» e' inserita la seguente: «anche»; b) il comma 3 e' abrogato;
Art. 68 Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso 1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»; b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»; c) al comma 4, le parole «non intercorrono piu' di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»; d) il comma 5 e' abrogato; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»; g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice»; i) al comma 10, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice».
Art. 69 Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile - Costituzione del convenuto 1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2»; b) al comma 2, primo periodo, la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; c) al comma 3, le parole «dall'attore» sono sostituite dalle seguenti: «dal ricorrente».
Art. 70 Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile - Difesa delle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile».
Art. 71 Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice 1. All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3, le parole «alle parti avverse» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»; 2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). - 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio. 2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. 4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.».
Art. 72 Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari 1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».
Art. 73 Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo 1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» e' inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».
Art. 74 Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione 1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; b) al comma 9, le parole «Nei casi previsti dall'articolo 165» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 160-bis».
Art. 75 Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza 1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».
Art. 76 Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza 1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».
Art. 77 Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica 1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».
Art. 78 Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda 1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Art. 79 Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni 1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Art. 80 Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile - Intervento del pubblico ministero 1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi di cui all'articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole «trenta giorni prima dell'udienza fissata» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 81 Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza 1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»; c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»; d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;
Art. 82 Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione 1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e' inserita la seguente: «notificato».
Art. 83 Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza 1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»; b) al comma 5, le parole «a norma dell'articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».
Art. 84 Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello 1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».
Art. 85 Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilita' dell'appello 1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, benche' si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.
Art. 86 Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice 1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Art. 87 Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda e procedimento 1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»; b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
Art. 88 Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione 1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».
Art. 89 Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile - Proposizione e termini per la domanda 1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.
Art. 90 Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo 1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sull'originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero.»; d) al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il funzionario delegato».
Art. 91 Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato 1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».
Art. 92 Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile - Giudice dell'ottemperanza 1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico».
Capo II
Modifiche alle norme di attuazione del codice della giustizia contabile di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Art. 93 Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 1. All'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi»; b) al comma 3, la parola «Questi» e' sostituita dalle seguenti: «Il presidente».
Art. 94 Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile - Registri di segreteria 1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,».
Art. 95 Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile 1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: «Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). - 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali. 2. I requisiti, le modalita' e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari. 3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.».
Capo III
Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Art. 96 Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari 1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del codice» sono aggiunte le seguenti: «, qualunque sia l'esercizio di riferimento»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Art. 97 Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni 1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;».
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 98 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali: a) all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»; b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»; c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»; d) all'articolo 13, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»; e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»; f) all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»; g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e' sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»; h) all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»; i) all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»; l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»; m) all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»; n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa; o) all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» e' sostituita dalla seguente: «personale»; p) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»; q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»; r) all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».
Art. 99 Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede