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DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile,  adottato
ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124.
(19G00126) 

(GU n.243 del 16-10-2019)

 

Capo I
Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe  al  Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice
di giustizia contabile, adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  della
legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Vista la legge 9 novembre 2018, n.  128,  concernente  la  modifica
all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  recante
proroga del termine per  l'adozione  di  disposizioni  integrative  e
correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi  innanzi
alla Corte dei conti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2019; 
  Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti  ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge  9  febbraio  1939,  n.
273,  convertito  dalla  legge  2  giugno  1939,  n.  739,   espresso
nell'adunanza del 1° luglio 2019; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; 
  Considerato che sono state ottemperate le  condizioni  poste  dalle
Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di
redazione della sentenza perche' i  termini  di  pubblicazione  della
stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100,
comma 2,  del  codice  di  giustizia  contabile,  nonche'  di  quella
relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel  giudizio
sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e
terzieta' del giudice anche in questo giudizio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 settembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 6  del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita' 
 
  1.  All'articolo  6  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  dopo  le  parole  «nonche'  le  specifiche»  sono
inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale  degli
atti e dei provvedimenti del giudice e»; 
    b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero  contabile  puo'»
sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le
parti possono». 
                               Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 7  del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le
parole «del presente codice che» sono sostituite dalle  seguenti:  «,
del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano  anche»
sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,». 
                               Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 9  del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Sezioni giurisdizionali 
 
  1.  All'articolo  9  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «impedimento  del
presidente»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «titolare  e  di   quello
aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
ruolo»; 
    b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia  di  ricorsi»
sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi»  e  le  parole:  «,  in
funzione di giudice unico» sono soppresse; 
    c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto
speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige». 
                               Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 10 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                 Sezioni giurisdizionali di appello 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  collegio  e'
presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o,  in  caso  di
loro assenza o impedimento, dal magistrato  con  maggiore  anzianita'
nel ruolo.». 
                               Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 11 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                           Sezioni riunite 
 
  1. All'articolo  11  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse  e'  assegnato
un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e'
assegnato un numero di magistrati»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il  collegio  delle
sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto,  oltre  che  dal
presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di  ogni  anno,
preferibilmente  tra   quelli   in   servizio   presso   le   sezioni
giurisdizionali di appello, sulla  base  di  criteri  predeterminati,
mediante interpello.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il  collegio  delle
sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre  che  dal
presidente, da sei magistrati, in pari numero  tra  quelli  assegnati
alle sezioni giurisdizionali  e  quelli  assegnati  alle  sezioni  di
controllo, centrali e regionali, individuati sulla  base  di  criteri
predeterminati, mediante interpello.». 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 12 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                   Ufficio del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 12 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Le  funzioni   di   procuratore   regionale   comportano
l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente  ai
magistrati  che  hanno  conseguito  la  qualifica  di  presidente  di
sezione.». 
                               Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 17 del  codice  della  giustizia  contabile  -
               Decisione su questioni di giurisdizione 
 
  1. All'articolo  17  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  le  parole  «sono  fatti  salvi  gli   effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo e'  riassunto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  fatti  salvi  gli  effetti
processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta»
e le parole  «,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla
comunicazione  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di  tre  mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza»; 
    b) al comma 4, le parole «ferme  restando  le  preclusioni  e  le
decadenze intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  processuali  e
sostanziali della domanda,» sono soppresse  e  dopo  le  parole  «nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni
unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni  e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e
processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin
dall'instaurazione del primo giudizio»; 
    c) al comma 7, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile,  per  la
dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso  della
parte interessata si applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 78.»; 
    d)  al  comma  8,  le  parole  «Nei  giudizi  di  responsabilita'
patrimoniale  amministrativa  di  danno,»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Nei giudizi di responsabilita'  amministrativa  per  danno
all'erario,», le parole «entro sei mesi dal  passaggio  in  giudicato
della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi  dal
passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le  preclusioni  e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e
processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin
dall'instaurazione del primo giudizio.»; 
    e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per
danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore  del
giudice contabile, i soggetti indicati  dall'articolo  52,  comma  1,
trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque  entro  un
mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale  della  Corte  dei
conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 
      8-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2,  se  il  pubblico
ministero notifica l'invito a dedurre di cui  all'articolo  67  entro
tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme  restando
le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti  salvi
gli effetti sostanziali e processuali della domanda.» 
                               Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 18 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Competenza territoriale 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia
contabile  le  parole:  «quando  il  danno  e'  conseguenza  di   una
pluralita' di condotte poste in essere in piu'  ambiti  regionali  la
sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del  luogo
della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse. 
                               Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 20 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Rilievo dell'incompetenza 
 
  1. All'articolo  20  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «finche' la causa non  e'  decisa»  sono
sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa  in  primo
grado»; 
    b) al comma 3, primo periodo,  la  parola  «territorialmente»  e'
soppressa;  al  secondo  periodo,  le  parole  «davanti  al   giudice
indicato,  questo,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «davanti  al
giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede
d'ufficio il regolamento di competenza» sono  inserite  le  seguenti:
«alle sezioni riunite»; 
    c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le  parole
«si applica l'articolo  17,  comma  7,  con  riferimento  al  giudice
dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse  perdono
la  loro  efficacia  trenta  giorni   dopo   la   pubblicazione   del
provvedimento che dichiara il difetto di competenza del  giudice  che
le ha emanate. Le parti possono riproporre le  domande  cautelari  al
giudice competente». 
                               Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 21 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Astensione 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse. 
                               Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 22 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Ricusazione 
 
  1. All'articolo  22  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le  parole  «,  previa  sostituzione  del  giudice
ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in  Camera  di  consiglio,
previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata  proposta
la ricusazione»; 
    b) al comma 6, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Sulla ricusazione del presidente di una sezione  giurisdizionale  di
primo o di secondo grado decide il  collegio  di  una  delle  sezioni
centrali o  della  sezione  di  appello  siciliana,  secondo  criteri
predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della  Corte
dei conti.». 
                               Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 25 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Commissario ad acta 
 
  1. All'articolo 25 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nei giudizi  di  conto,  il  collegio  puo'  nominare  un
commissario ad acta in ipotesi di inadempimento  dell'amministrazione
a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di
decidere, stabilendone il compenso.». 
                               Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 28 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Patrocinio 
 
  1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma  2
e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi  davanti  alle  sezioni
giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio  il
ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle
giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle  comparse
di costituzione e risposta deve essere fatta  elezione  di  domicilio
nel comune in cui ha  sede  il  giudice  adito,  ovvero  indicato  un
indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare
le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende
domiciliata, ad  ogni  effetto,  presso  la  segreteria  del  giudice
adito.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 29 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                          Procura alle liti 
 
  1. All'articolo 29 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque  l'elezione  di
domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine
dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha
effetto anche per  la  fase  del  giudizio  instaurato  con  atto  di
citazione di cui all'articolo 86.». 
                               Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 36 del  codice  della  giustizia  contabile  -
           Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte 
 
  1. All'articolo 36, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso  e
il precetto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  citazione,  il
ricorso e la comparsa»  e  le  parole  «l'originale  e  le  copie  da
notificare,  sono  sottoscritti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'originale e' sottoscritto». 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 37 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                   Contenuto del processo verbale 
 
  1. All'articolo 37,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  della
giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  chi  presiede  l'udienza   e   dal
segretario». 
                               Art. 17 
 
        Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza 
 
  1. All'articolo  39  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
recano l'intestazione "Repubblica italiana"»; 
    b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono
aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  La  decisione  e'
nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g)  del  comma
2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale  di  udienza,  gli
elementi di cui  alle  lettere  a),  b),  d)  e  f)  del  comma  2  e
l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»; 
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Se,  dopo  la
pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per
morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal  componente  piu'
anziano  del  collegio,  purche'  prima  della   sottoscrizione   sia
menzionato l'impedimento; se l'estensore non  puo'  sottoscrivere  la
sentenza  per  morte  o  altro   impedimento,   e'   sufficiente   la
sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento.» 
                               Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 50 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Pronuncia sulla nullita' 
 
  1. All'articolo 50, comma 2, del codice della  giustizia  contabile
le parole  «della  parte  che  ha  dato  luogo  alla  nullita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «del responsabile». 
                               Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 51 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Notizia di danno erariale 
 
  1. All'articolo 51, comma 4, del codice della  giustizia  contabile
le parole «prima  della  pendenza  del  giudizio,  la  sezione»  sono
sostituite dalle seguenti «prima della pendenza  del  giudizio,  sono
comunque  tenute  riservate  le  generalita'  del   denunciante.   La
sezione». 
                               Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 52 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 
 
  1. All'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole  «sono  tenute
riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque  riservate  le
generalita'  dei  soggetti  pubblici  o  privati  che  segnalano   al
procuratore regionale  eventi  di  danno,  anche  se  non  sottoposti
all'obbligo di cui al presente comma»; 
    b) al comma 2, la parola  «nonche'»  e'  soppressa  e  le  parole
«secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo la  normativa  di  settore,  nonche'  gli  incaricati  della
liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,». 
                               Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 54 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Apertura del procedimento istruttorio;  introduzione  dell'articolo
  54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile 
 
  1. All'articolo 54 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  il
procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie
determinazioni in  ordine  all'eventuale  apertura  del  procedimento
istruttorio.». 
  2. Dopo l'articolo 54  del  codice  della  giustizia  contabile  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 54-bis (Astensione e sostituzione  del  pubblico  ministero
contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le
disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici,
ma non quelle relative alla ricusazione. 
    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito  degli
uffici di rispettiva  competenza,  il  procuratore  regionale  ed  il
procuratore generale, il quale e'  competente  anche  in  ipotesi  di
astensione del procuratore regionale. 
    3.  Con  il  provvedimento  che  accoglie  la  dichiarazione   di
astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e'
sostituito  con  un   altro   magistrato   del   pubblico   ministero
appartenente al medesimo  ufficio  ovvero  indicato  dal  procuratore
generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.». 
                               Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 56 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Deleghe istruttorie 
 
  1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile  la  parola
«, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali  e
motivati, salvo quanto  disposto  dall'articolo  61,  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «, nonche',  per  specifiche  esigenze»  e
dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti:  «,
ove possibile, di». 
                               Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 58 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                Richieste di documenti e informazioni 
 
  1. All'articolo 58 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis: Il  pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche  mediante
collegamento   telematico   diretto,   alla   sezione   dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.». 
                               Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 59 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       esibizione di documenti 
 
  1. All'articolo 59, comma 3, del codice della  giustizia  contabile
dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite  le  seguenti:
«e dei documenti». 
                               Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 60 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         audizioni personali 
 
  1. All'articolo  60  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica,  dopo  le  parole  «Audizioni  personali»  sono
aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; 
    b) al comma 1, le parole «puo'  disporre  con  decreto  motivato»
sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto
motivato l'individuazione e» e le parole «alla  individuazione  delle
personali responsabilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
emersione delle personali responsabilita'». 
                               Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 62 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                        Sequestro documentale 
 
  1. All'articolo 62, comma 7, del codice della  giustizia  contabile
le parole «consegna del  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«conoscenza dell'avvenuto sequestro». 
                               Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 64 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                Procedimenti d'istruzione preventiva 
 
  1. All'articolo 64, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente
della sezione o il giudice da lui delegato». 
                               Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 65 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 65 del codice della  giustizia  contabile  dopo  le
parole  «pubblico  ministero»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ove
espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le
seguenti: «secondo periodo,». 
                               Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 67 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                     Invito a fornire deduzioni 
 
  1. All'articolo  67  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 68»; 
    b) al comma 7, dopo le parole «a seguito  delle  controdeduzioni»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano  situazioni
obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria  precedente,  che
non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre  e  salva  la
comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati». 
                               Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 68 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Istanza di proroga 
 
  1. All'articolo 68, comma 5, del codice della  giustizia  contabile
dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte  le
seguenti: «a cura della segreteria della stessa». 
                               Art. 31 
 
Modifiche all'articolo 69 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                            Archiviazione 
 
  1. All'articolo  69  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa  si  e'»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ove   valuti   che   l'azione
amministrativa si sia»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole  «procuratore  regionale,  e'»  e'
inserita la seguente: «tempestivamente». 
                               Art. 32 
 
Modifiche all'articolo 70 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato 
 
  1. All'articolo  70  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «sopravvengano  fatti  nuovi  e  diversi
successivi al provvedimento di archiviazione» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dopo   l'emanazione   del   formale   provvedimento   di
archiviazione  emergono   elementi   nuovi   consistenti   in   fatti
sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Della riapertura  del  fascicolo  e'  data  notizia  ai
soggetti   ai   quali   sia    stata    precedentemente    comunicata
l'archiviazione.». 
                               Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 71 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                  Accesso al fascicolo istruttorio 
 
  1. All'articolo  71  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito  a  dedurre
ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il  destinatario  dell'invito  a
dedurre e, se nominato, il difensore  dotato  di  procura  alle  liti
hanno» e le parole «previa presentazione  di  domanda  scritta»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «previa   presentazione   di   apposita
istanza»; 
    b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza
dei documenti» sono inserite le  seguenti:  «non  gia'  acquisiti  al
fascicolo istruttorio,». 
                               Art. 34 
 
Modifiche all'articolo 72 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                 Deduzioni scritte e documentazione 
 
  1. All'articolo  72  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
destinatario  dell'invito  a  dedurre  puo'  presentare  al  pubblico
ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine
di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. In caso  di  pluralita'  di  destinatari  di  invito  a
dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi  comunicato
ai  soli  effetti  della  proroga  della  scadenza  per  il  deposito
dell'atto di citazione.». 
                               Art. 35 
 
Modifiche all'articolo 74 del  codice  della  giustizia  contabile  -
              Sequestro conservativo prima della causa 
 
  1. All'articolo 74 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Il  terzo  puo'  sempre  opporsi  al  provvedimento   di
sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti,  intervenendo
all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.». 
                               Art. 36 
 
Modifiche all'articolo 75 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza  dei
  termini per l'impugnazione 
 
  1. All'articolo 75, comma 3, del codice della  giustizia  contabile
le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole
«su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o  del  terzo  che,
venuto  a  conoscenza  del  provvedimento  cautelare  in  un  momento
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1,
assume di esserne pregiudicato». 
                               Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 76 del  codice  della  giustizia  contabile  -
              Reclamo contro i provvedimenti cautelari 
 
  1. All'articolo  76  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono  inserite  le
seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume  di
essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le  parole  «,  o
della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite
dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»; 
    b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del
ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni  dal
deposito del reclamo»; 
                               Art. 38 
 
Modifiche all'articolo 77 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                  Sequestro conservativo in appello 
 
  1. All'articolo  77  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e  immobili»  sono
inserite le seguenti: «della controparte»; 
    b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2.  Quando  la   convocazione   della   controparte   potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla  domanda  provvede
il  presidente  della  sezione  d'appello,  con   decreto   motivato,
procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione  delle
parti innanzi al giudice monocratico designato entro un  termine  non
superiore  a  quarantacinque  giorni,   nonche'   ad   assegnare   al
procuratore generale un termine perentorio  non  superiore  a  trenta
giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano
i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 
      3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio
secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.». 
                               Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 78 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Inefficacia del sequestro 
 
  1. All'articolo 78, comma 2,  secondo  periodo,  del  codice  della
giustizia contabile dopo le parole «In caso  di  contestazione»  sono
inserite le seguenti: «non manifestamente infondata». 
                               Art. 40 
 
Modifiche all'articolo 79 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di
  custode 
 
  1.  All'articolo  79  del  codice  della  giustizia  contabile   il
riferimento all'articolo 684 e' soppresso. 
                               Art. 41 
 
Modifiche all'articolo 81 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro 
 
  1. All'articolo 81, comma 2, del codice della  giustizia  contabile
le parole «in favore del Ministero dell'economia e  delle  finanze  o
alla  diversa  amministrazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«nell'interesse dell'amministrazione». 
                               Art. 42 
 
Modifiche all'articolo 82 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Ritenuta cautelare 
 
  1. All'articolo 82, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «in virtu' di sentenza definitiva di  condanna  passata  in
giudicato  per  responsabilita'  erariale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per
responsabilita' amministrativa». 
                               Art. 43 
 
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte  II  del
                  codice della giustizia contabile 
 
  1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II  del  codice
della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
generali». 
                               Art. 44 
 
Modifiche all'articolo 83 del  codice  della  giustizia  contabile  -
             Chiamata in giudizio su ordine del giudice 
 
  1. All'articolo  83  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Pluralita'  di
parti»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Nel  giudizio  per
responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in  causa  per
ordine del giudice.»; 
    c) al comma 2, le parole «Quando  il  fatto  dannoso  costituisce
ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti  nei
cui  confronti  deve  essere  assunta  la  decisione  devono   essere
convenute nello stesso processo. Qualora alcune  di  esse  non  siano
state convenute» sono sostituite dalle  seguenti:  «Quando  il  fatto
dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non  sono  state
convenute nello stesso processo,  se  si  tratta  di  responsabilita'
parziaria». 
                               Art. 45 
 
Modifiche all'articolo 85 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                   Intervento di terzi in giudizio 
 
  1. All'articolo 85, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita  la  seguente:
«qualificato». 
                               Art. 46 
 
Modifiche all'articolo 86 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                              Citazione 
 
  1. All'articolo  86  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  La  costituzione  del  convenuto  sana  i  vizi  della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della
domanda secondo quanto disposto al comma 4.»; 
    b) il comma 9 e' abrogato. 
                               Art. 47 
 
Modifiche all'articolo 91 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                          Udienza pubblica 
 
  1. All'articolo 91, comma 7, del codice della  giustizia  contabile
le parole «i  rappresentanti  delle  parti  presenti  e  il  pubblico
ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e
i difensori delle parti». 
                               Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 103 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
 
  1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1
e' abrogato. 
                               Art. 49 
 
Modifiche all'articolo 105 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Incidente di falso 
 
  1. All'articolo 105  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole «dalla  parte  che  ha  dedotto  la
falsita'» sono inserite le seguenti:  «,  unitamente  all'istanza  di
fissazione di udienza»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Se  nessuna  parte
deposita la copia della sentenza nel termine  di  tre  mesi  dal  suo
passaggio in giudicato,  il  giudizio  e'  dichiarato  estinto  anche
d'ufficio.». 
                               Art. 50 
 
Modifiche all'articolo 106 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Sospensione del giudizio 
 
  1. All'articolo 106  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  del
processo»; 
    b) al comma 1, le parole «civile, penale o  amministrativa»  sono
soppresse. 
                               Art. 51 
 
Modifiche all'articolo 107 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso 
 
  1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi  dalla»  sono
inserite le seguenti: «conoscenza della». 
                               Art. 52 
 
Modifiche all'articolo 108 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Interruzione del giudizio 
 
  1. All'articolo 108  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Interruzione  del
processo»; 
    b) al comma  6,  le  parole  «ovvero  di  successori  di  persona
giuridica,» sono soppresse. 
                               Art. 53 
 
Modifiche all'articolo 114 del codice  della  giustizia  contabile  -
                     Deferimento della questione 
 
  1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale  o
da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «a seguito di istanza  formulata  da  ciascuna  delle
parti». 
                               Art. 54 
 
Modifiche all'articolo 124 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Notificazione del ricorso 
 
  1.  All'articolo  124,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  della
giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 1), le parole «Commissione  per  la  finanza  e  gli
organi  degli  enti   locali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»; 
    b) il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:  «2)  al  prefetto
ovvero  alla  autorita'  territoriale  istituzionalmente  competente,
nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti
incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture  o  di
altra autorita' istituzionale;». 
                               Art. 55 
 
Modifiche all'articolo 132 del codice  della  giustizia  contabile  -
                            Procedimento 
 
  1. All'articolo 132  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la  costituzione
in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  decreto  e'
notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente
all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione  deve  essere
sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e
deve essere depositata presso la segreteria della  sezione  entro  il
termine assegnato, che decorre dalla data di  legale  conoscenza  del
decreto.». 
                               Art. 56 
 
Modifiche all'articolo 133 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie 
 
  1. All'articolo 133  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso»  sono  inserite
le seguenti: «, unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza
camerale,»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in  esso
richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto  di  fissazione
dell'udienza camerale,» e le parole «del  medesimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medesimi». 
                               Art. 57 
 
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della  parte  III  del
                  codice della giustizia contabile 
 
  1. La rubrica del capo I del titolo I della parte  III  del  codice
della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
generali». 
                               Art. 58 
 
Modifiche all'articolo 141 del codice  della  giustizia  contabile  -
                               Ricorso 
 
  1. All'articolo 141  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole  «a  seguito  di
comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; 
    b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono  soppresse
e le parole «per  il  deposito  del  conto.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone
notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi',  un  termine
all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti  e
per il conseguente deposito del  conto  presso  la  segreteria  della
sezione.»; 
    c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato  ai  sensi  dell'articolo
131, comma 2». 
                               Art. 59 
 
Modifiche all'articolo 142 del codice  della  giustizia  contabile  -
                             Opposizione 
 
  1. All'articolo 142  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «Avverso  il  decreto  del  giudice
monocratico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Avverso  i  decreti
emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole  «nel
termine fissato per il deposito del  conto.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel termine di trenta  giorni  decorrente  dalla  relativa
comunicazione alle parti.»; 
    b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono  sostituite
dalle seguenti: «alle parti». 
                               Art. 60 
 
Modifiche all'articolo 144 del codice  della  giustizia  contabile  -
                              Decisione 
 
  1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «all'amministrazione da cui lo  stesso  dipende»  sono
inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento». 
                               Art. 61 
 
Modifiche all'articolo 145 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Istruzione e relazione 
 
  1. All'articolo 145  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le  parole  «e
notizie» sono  soppresse  e  le  parole  «,  e  all'effettuazione  di
ispezioni, accertamenti  diretti  e  nomine  di  consulenti  tecnici,
previa autorizzazione del collegio  in  Camera  di  consiglio.»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre  procedere  ad  ispezioni,
accertamenti diretti e  nomine  di  consulenti  tecnici,  per  questi
ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in  Camera  di
consiglio.»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul  conto  conclude»
sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,». 
                               Art. 62 
 
Modifiche all'articolo 147 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Iscrizione a ruolo d'udienza 
 
  1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4
e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza
e la relazione del giudice designato per l'esame del  conto,  a  cura
della segreteria della sezione, sono  comunicati  all'amministrazione
interessata e, per il tramite di quest'ultima,  all'agente  contabile
nonche' al pubblico ministero.». 
                               Art. 63 
 
Modifiche all'articolo 148 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Udienza di discussione 
 
  1. All'articolo 148  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente  contabile
puo'  chiedere  di  essere  ascoltato  dal   Collegio   per   fornire
chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di  un
legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza  a  mezzo  di  un
funzionario appositamente delegato.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il magistrato che  ha  sottoscritto  la  relazione  sul
conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte  del  collegio
giudicante.». 
                               Art. 64 
 
Modifiche all'articolo 149 del codice  della  giustizia  contabile  -
                              Decisione 
 
  1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le
seguenti:  «,  ovvero   dichiara   l'irregolarita'   della   gestione
contabile». 
                               Art. 65 
 
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I  della  parte  IV  del
                  codice della giustizia contabile 
 
  1. La rubrica del capo I del titolo I della  parte  IV  del  codice
della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
generali e fase istruttoria». 
                               Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 151 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Giudice competente 
 
  1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse. 
                               Art. 67 
 
Modifiche all'articolo 154 del codice  della  giustizia  contabile  -
                        Deposito del ricorso 
 
  1. All'articolo 154  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «di guerra e  di  pensioni  privilegiate
ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo'  essere  depositato»
e' inserita la seguente: «anche»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
                               Art. 68 
 
Modifiche all'articolo 155 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso 
 
  1. All'articolo 155  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice monocratico»; 
    b) al comma 3, le parole  «che  viene  comunicato  al  ricorrente
dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con
il quale dispone anche la trasmissione del  fascicolo  amministrativo
da parte dell'amministrazione. Il decreto di  fissazione  di  udienza
viene  notificato  all'amministrazione   a   cura   del   ricorrente,
unitamente al ricorso depositato in segreteria,  entro  dieci  giorni
dalla data di comunicazione del decreto stesso.»; 
    c) al comma 4, le  parole  «non  intercorrono  piu'  di  sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «intercorrono  non  meno  di
centoventi giorni»; 
    d) il comma 5 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente
deve altresi' depositare nella  segreteria  della  sezione  le  prove
dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data  di
udienza.»; 
    f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore
di trenta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «intercorre  un
termine non minore di novanta giorni»; 
    g) al comma 7, le parole «quaranta  giorni»  e  «ottanta  giorni»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi  giorni»
e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»; 
    h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e'  sostituita
dalla seguente: «giudice»; 
    i)  al  comma  10,  la  parola  «collegio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «giudice». 
                               Art. 69 
 
Modifiche all'articolo 156 del codice  della  giustizia  contabile  -
                     Costituzione del convenuto 
 
  1. All'articolo 156  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il  giudice  adito»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di  posta
elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo  28,
comma 2»; 
    b)  al  comma  2,  primo  periodo,  la  parola  «cancelleria»  e'
sostituita dalla seguente: «segreteria»; 
    c) al comma 3, le  parole  «dall'attore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal ricorrente». 
                               Art. 70 
 
Modifiche all'articolo 158 del codice  della  giustizia  contabile  -
               Difesa delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del  codice  di
procedura civile»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  quella
dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al  codice  di
procedura civile». 
                               Art. 71 
 
Modifiche all'articolo 160 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione  del
  contraddittorio per ordine del giudice 
 
  1. All'articolo 160  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3, le parole «alle  parti  avverse»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle altre parti»; 
  2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
    «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio  per  ordine  del
giudice). - 1. Il  giudice,  quando  ritiene  che  vi  siano  persone
interessate  ad  opporsi  al  ricorso,  ordina   l'integrazione   del
contraddittorio. 
    2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque
giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di  costituzione  del  convenuto,  osservati  i
termini di cui ai commi 4,  6  e  7  dell'articolo  155.  Il  termine
massimo entro il quale deve tenersi la nuova  udienza  decorre  dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione. 
    3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno  di  dieci  giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma
dell'articolo 156. 
    4. A tutte le notificazioni e comunicazioni  occorrenti  provvede
la segreteria del giudice.». 
                               Art. 72 
 
Modifiche all'articolo 161 del codice  della  giustizia  contabile  -
                   Istanza provvedimenti cautelari 
 
  1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2
e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza
in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con
decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente,
il quale notifica alle  parti  il  decreto,  unitamente  al  ricorso,
almeno dieci giorni  prima  della  data  fissata  per  la  Camera  di
consiglio; le  parti  possono  depositare  in  segreteria  memorie  e
documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza». 
                               Art. 73 
 
Modifiche all'articolo 162 del codice  della  giustizia  contabile  -
                               Reclamo 
 
  1. All'articolo 162  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «nel  termine  perentorio  di  quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza»  e'  inserita  la
seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria»  sono
aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per  reclamo.  Le  parti
possono  presentare  memorie  e  documenti  fino  al  quinto   giorno
precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il  magistrato
che ha emesso il provvedimento reclamato non fa  parte  del  collegio
che decide sul ricorso». 
                               Art. 74 
 
Modifiche all'articolo 164 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Udienza di discussione 
 
  1. All'articolo 164  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e'
sostituita dalla seguente: «segreteria»; 
    b) al comma 9, le parole «Nei casi  previsti  dall'articolo  165»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nei  casi  previsti  dall'articolo
160-bis». 
                               Art. 75 
 
Modifiche all'articolo 167 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Pronuncia della sentenza 
 
  1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia  contabile
le parole «un termine non superiore a dieci giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni». 
                               Art. 76 
 
Modifiche all'articolo 168 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Deposito della sentenza 
 
  1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la  parola
«cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria». 
                               Art. 77 
 
Modifiche all'articolo 170 del codice  della  giustizia  contabile  -
                  Appello in materia pensionistica 
 
  1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia  contabile
le parole  «la  sentenza  del  giudice  unico  delle  pensioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle
pensioni». 
                               Art. 78 
 
Modifiche all'articolo 173 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Forma della domanda 
 
  1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «novanta
giorni». 
                               Art. 79 
 
Modifiche all'articolo 174 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. All'articolo 174  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto  impugnato»
sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il  primo
periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il  ricorrente  deve  altresi'
depositare  nella  segreteria   della   sezione   le   relazioni   di
notificazione  entro  il  decimo  giorno  che  precede  la  data   di
udienza.»; 
    b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni». 
                               Art. 80 
 
Modifiche all'articolo 175 del codice  della  giustizia  contabile  -
                  Intervento del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 175  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi  di  cui  all'articolo
172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse  e  le  parole  «trenta
giorni prima dell'udienza fissata» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«venti giorni  prima  dell'udienza  fissata  o  nel  diverso  termine
stabilito dal presidente della sezione»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
                               Art. 81 
 
Modifiche all'articolo 178 del codice  della  giustizia  contabile  -
              Termini per le impugnazioni e decorrenza 
 
  1. All'articolo 178  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole  «di  cui  all'articolo  202,  comma  1,
lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202,
comma 1, lettera b)»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Indipendentemente
dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il  caso  in  cui  la
parte contumace dimostra di non aver avuto  conoscenza  del  processo
per nullita' della citazione o della  notificazione  di  essa  o  per
nullita' della notificazione degli atti di cui  all'articolo  93,  la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), deve essere depositata, a pena  di  decadenza,  entro  un  anno
dalla pubblicazione della sentenza.»; 
    c) al comma  5,  le  parole  «Il  ricorso  per  Cassazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Indipendentemente  dalla  notificazione
della sentenza, il ricorso per cassazione»; 
    d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di  cui  al  comma  1»
sono inserite le seguenti: «o 4»; 
                               Art. 82 
 
Modifiche all'articolo 180 del codice  della  giustizia  contabile  -
                 Deposito dell'atto di impugnazione 
 
  1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse
e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e'  inserita  la  seguente:
«notificato». 
                               Art. 83 
 
Modifiche all'articolo 182 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza 
 
  1. All'articolo 182, del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite  dalle
seguenti «alle altre parti»  e  dopo  le  parole  «entro  il  termine
stabilito» sono aggiunte le seguenti: «;  nel  caso  di  impugnazione
concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il  decreto
di fissazione dell'udienza va in ogni caso  notificato,  dalla  parte
che  lo   abbia   ottenuto,   all'amministrazione   di   appartenenza
dell'agente contabile»; 
    b) al  comma  5,  le  parole  «a  norma  dell'articolo  88»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93». 
                               Art. 84 
 
Modifiche all'articolo 190 del codice  della  giustizia  contabile  -
                   Forma e contenuto dell'appello 
 
  1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del  codice  della  giustizia
contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono
sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere». 
                               Art. 85 
 
Modifiche all'articolo 196 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Improcedibilita' dell'appello 
 
  1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le  parole  «,  benche'  si  sia  anteriormente   costituito,»   sono
soppresse. 
                               Art. 86 
 
Modifiche all'articolo 199 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Rinvio al primo giudice 
 
  1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre
mesi». 
                               Art. 87 
 
Modifiche all'articolo 201 del codice  della  giustizia  contabile  -
                 Forma della domanda e procedimento 
 
  1. All'articolo 201  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «Il  ricorso  deve  essere  depositato,
entro il termine stabilito dall'articolo 178,  commi  1  e  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro
il termine  stabilito  dall'articolo  178,  commi  1  e  2,  mediante
deposito»; 
    b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite
dalle seguenti: «nel ricorso». 
                               Art. 88 
 
Modifiche all'articolo 202 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Casi di revocazione 
 
  1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia  contabile
le parole «di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c),  d)
ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite
le seguenti: «che accerta il  dolo  del  giudice  o  la  riconosciuta
omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo». 
                               Art. 89 
 
Modifiche all'articolo 203 del codice  della  giustizia  contabile  -
                Proposizione e termini per la domanda 
 
  1. All'articolo 203  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite
dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»; 
    b) al comma 3, le parole «, decorrenti  dall'irrevocabilita'  nei
casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e,  negli
altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione
o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse. 
                               Art. 90 
 
Modifiche all'articolo 212 del codice  della  giustizia  contabile  -
                          Titolo esecutivo 
 
  1. All'articolo 212  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «sull'originale  o  sulla  copia,  della
seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del  funzionario
all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  spedizione  del
titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle  parti
a favore delle  quali  e'  stato  pronunciato  il  provvedimento.  Il
rilascio  della  copia  in  forma  esecutiva   alle   amministrazioni
interessate  avviene  d'ufficio,  da  parte  della  segreteria  della
sezione giurisdizionale, per il tramite del  pubblico  ministero,  al
quale le stesse si rivolgono indicando il numero  di  copie  conformi
necessarie all'esecuzione del provvedimento.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non  puo'  spedirsi
senza giusto motivo piu' di una copia in  forma  esecutiva  a  favore
dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono  chieste
dalla parte interessata con  motivata  istanza  al  presidente  della
sezione,  che  provvede  con  decreto;  la  richiesta  nell'interesse
dell'amministrazione  e'  fatta   per   il   tramite   del   pubblico
ministero.»; 
    d) al comma 5, dopo le  parole  «Il  dirigente  della  segreteria
della  sezione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   il   funzionario
delegato». 
                               Art. 91 
 
Modifiche all'articolo 214 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato 
 
  1. All'articolo 214  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  o  enti
interessati, la riscossione delle  spese  di  giustizia  deve  essere
curata dal titolare del maggior credito o, in caso  di  piu'  crediti
della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«L'amministrazione  puo'  richiedere  al  procuratore  regionale   di
conoscere  gli  esiti  degli  accertamenti   patrimoniali   volti   a
verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.». 
                               Art. 92 
 
Modifiche all'articolo 217 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Giudice dell'ottemperanza 
 
  1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia  contabile
le parole «Il giudice unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
giudice monocratico». 

Capo II
Modifiche alle norme di attuazione del codice della giustizia contabile di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

                               Art. 93 
 
Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del  codice  della
  giustizia contabile - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 
 
  1. All'articolo 3  delle  norme  di  attuazione  del  codice  della
giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «di  quelli  affidati  dall'ufficio,  e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli  incarichi  anche  a  mezzo  di  strumenti  informatici»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  quelli  affidati  complessivamente
dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce  che  sia  assicurata
l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti  informatici,  del
conferimento dei medesimi»; 
    b) al comma 3, la parola «Questi» e' sostituita  dalle  seguenti:
«Il presidente». 
                               Art. 94 
 
Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del  codice  della
            giustizia contabile - Registri di segreteria 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di  attuazione  del  codice
della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni
del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,». 
                               Art. 95 
 
Modifiche al Capo VII delle norme  di  attuazione  del  codice  della
                         giustizia contabile 
 
  1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia
contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei  conti).  -
1. La  formazione  teorico-pratica,  prevista  dall'articolo  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso  la
Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di  controllo,
sia  presso  gli  uffici  della  procura  generale  e  delle  procure
regionali. 
    2. I requisiti, le modalita' e gli effetti  della  partecipazione
al periodo di formazione  teorico-pratica  presso  gli  uffici  della
Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del  decreto-legge
n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli  altri  uffici
giudiziari. 
    3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su  proposta
del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione
della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei
conti.». 

Capo III
Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

                               Art. 96 
 
Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26
  agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari 
 
  1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26  agosto
2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «da presentare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in
vigore del codice»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  qualunque  sia
l'esercizio di riferimento»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del
codice, non si applica agli incarichi gia'  conferiti  alla  data  di
entrata in vigore della medesima  disposizione,  i  quali  proseguono
sino alla relativa scadenza. 
                               Art. 97 
 
Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto  legislativo  26
                  agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto  legislativo
26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita  la  seguente:
«f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;». 

Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 98 
 
  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 
 
  1. Al codice della giustizia contabile di cui  all'allegato  1  del
decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,  sono  apportate  le
seguenti modifiche redazionali: 
    a) all'articolo 8, le parole  «dalle  sezioni  di  appello»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   sezioni   giurisdizionali   di
appello»; 
    b)  all'articolo  9,  nella  rubrica,  la  parola  «sezioni»   e'
sostituita dalla seguente: «Sezioni»; 
    c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le  sezioni  centrali
di  appello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tra   le   sezioni
giurisdizionali centrali di appello»; 
    d) all'articolo 13, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Momento determinante della giurisdizione»; 
    e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo,  le  parole  «delle
forza di polizia» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  forze  di
polizia»; 
    f) all'articolo 43, comma 6, le  parole  «di  essere  incorsa  in
decadenza» sono sostituite  dalle  seguenti  «di  essere  incorsa  in
decadenze» e  le  parole  «commi  11  e  12»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 12 e 13»; 
    g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e'  sostituita
dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla
seguente: «chi»; 
    h) all'articolo 69,  al  comma  1,  le  parole  «vi  siano»  sono
sostituite dalle seguenti: «vi sono»; 
    i) all'articolo 84, comma  1,  le  parole  «Quando  piu'  giudizi
relativi alla stessa causa pendono davanti  ad  una  stessa  sezione,
ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto  o  per  il  titolo,»
sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu'  giudizi  relativi  alla
stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per  il
titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»; 
    l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il  pubblico  ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»; 
    m) all'articolo 118, comma 1, le  parole  «dinanzi  alla  sezioni
riunite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dinanzi  alle  sezioni
riunite»; 
    n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di  cui
all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa; 
    o) all'articolo 157, nella  rubrica,  la  parola  «personali»  e'
sostituita dalla seguente: «personale»; 
    p) all'articolo 161, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Istanza di provvedimenti cautelari»; 
    q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le  altri  parti»
sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»; 
    r) all'articolo 214, comma 1, le  parole  «o  con  provvedimento»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento». 
                               Art. 99 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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