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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: Linee guida per gli affidamenti da parte dei concessionari – art. 177, c.1.

Appalti pubblici

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’art. 177 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che per i concessionari autostradali titolari di concessioni non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, la quota da esternalizzare sia pari al sessanta per cento, invece dell’ottanta per cento prevista per il caso generale.

L’Autorità ritiene opportuno prorogare il termine di consultazione relativo alle Linee guida per gli affidamenti da parte dei concessionari – art. 177, comma 1, del codice al 22 gennaio 2018, per permettere ai soggetti interessati di tener conto delle modifiche normative intervenute nell’invio dei propri contributi. Il termine per la presentazione dei contributi è il 22 gennaio 2018.

 

Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea.

Consultazione on line del 4 dicembre 2017 – invio contributi entro il 22 gennaio 2018

L’art. 177 del codice ha previsto in capo ai concessionari titolari di concessioni  già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, l’obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture riferiti alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Il termine per l’adeguamento a tale disposizione è stato fissato, nel comma 2 del richiamato art. 177, in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice.

Il comma 3 della disposizione in parola attribuisce il compito di verificare annualmente il rispetto del citato limite dell’80% ai «soggetti preposti» e all’ANAC, «secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice».

Ai fini dell’elaborazione delle linee guida di cui all’art. 177, comma 3, il Consiglio ha adottato il documento posto in consultazione che scaturisce dal confronto avviato nell’ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito cui hanno partecipato le Autorità indipendenti,  il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, l’ANCI, ITACA e alcune amministrazioni concedenti.

Il documento di consultazione è costruito in modalità aperta, al fine di stimolare al massimo la partecipazione degli stakeholder e consentire la raccolta del maggior numero di suggerimenti, informazioni e ipotesi di soluzione. Inoltre, atteso che l’indicazione delle modalità di verifica del rispetto delle percentuali individuate dalla norma presuppone l’interpretazione della disposizione normativa, non sempre agevole e univoca, sono state sottoposte a anche le varie possibilità di interpretazione offerte dal dato testuale.

Gli stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso e a formulare proposte operative entro il 22 gennaio 2018 alle ore 18.00, utilizzando l’apposito modulo. Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

 

Documento di consultazione – pdf

Modulo osservazioni

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