Nuove disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.103 del 5-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 22).
Pubblicato il testo del Correttivo Appalti, sul numero della Gazzetta Ufficiale del 5-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 2. Le novità principali introdotte dal correttivo Codice Appalti, (con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sono: appalto integrato si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza; Obbligo di parametri per i compensi dei progettisti le stazioni appaltanti dovranno usare specifici parametri per calcolare i compensi dei professionisti; contraente generale si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato; Criteri meno rigidi per l’urbanizzazione per i progetti basta un nuovo ok per i pareri scaduti; varianti, si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis; Incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA, ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA; Gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici; Qualificazione più leggera per le PA, non esiste più il collegio consultivo tecnico; Trasparenza, obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione; subappalto, è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto; semplificazioni procedurali, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni; manutenzione semplificata, viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro; dibattito pubblico, sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
costo della manodopera, se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta; albo dei collaudatori, è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.
costo della manodopera, se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta; albo dei collaudatori, è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.
Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.
argomento:
Categoria:
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 56
Tipo:
Data: 19/04/2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale
Numero pubblicazione: 103
Supplemento: Supplemento Ordinario
Data pubblicazione: 05/05/2017
Numero supplemento: 22
Data supplemento: 05/05/2017
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.103 del 5-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 22)