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CODICE CIVILE: La corruzione tra privati.

La corruzione nel codice penale, si distingue in corruzione propria, quando l’atto è contrario ai doveri del proprio ufficio, (art. 319 c.p.), impropria, quando l’atto compiuto è conforme ai doveri che scaturiscono dalla propria funzione (art. 318 c.p. riformato dalla l. 6\11\2012 n. 190; il vecchio articolo 318 era rubricato Corruzione per un atto d’ufficio).

Mentre con il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30/03/2017, n.75), sono stati introdotti nuovi articoli 2635 e ss. nel codice civile, articoli che si occupano di una nuova ipotesi di corruzione, la corruzione tra privati, partendo dalla corruzione attiva e passiva.

Soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; Si tratta, dal lato passivo di reato proprio.
Soggetto passivo: la società.

 

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Art. 2635.

(Corruzione tra privati).

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, di societa’ o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra
utilita’ non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedelta’, sono puniti con la reclusione
da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso
da chi nell’ambito organizzativo della societa’ o dell’ente privato
esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di
cui al precedente periodo.))

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il
fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

((Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o
altra utilita’ non dovuti alle persone indicate nel primo e nel
secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste.))

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si
tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca
per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle
((utilita’ date, promesse o offerte)).

 
Art. 2635-bis.

(( (Istigazione alla corruzione tra privati). ))

((Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi
un’attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive,
affinche’ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta’, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi attivita’
lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione
di denaro o di altra utilita’, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedelta’, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.))

 

 

Art. 2635-ter.

(( (Pene accessorie). ))

((La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma,
importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis
del codice penale nei confronti di chi sia gia’ stato condannato per
il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo
comma.))

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