CODICE AMBIENTE: cessazione della qualifica di rifiuto, nuove condizioni. Art. 184 ter Dlgs n. 152/06.
Il nuovo art. 184 ter del Dlgs n.152/06, intitolato “cessazione della qualifica di rifiuto”, stabilisce le condizioni per potere escludere la qualifica di rifiuto. Pertanto, è necessario che esso sia sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) la sostanza o l’oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; 2) sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato; 3) la sostanza o l’oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti; 4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Le novità rispetto alla precedente disciplina consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le “materie prime secondarie” ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (c.d. “end of waste“); g) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto; 3) nel fatto che l’operazione di recupero può consistere anche solo nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. E’ importante sottolineare che non è venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero, perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti.
Sicché, l’attività di recupero, come definita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. t) costituisce una fase della gestione del rifiuto, che deve in ogni caso essere posta in essere da soggetto a ciò autorizzato. La necessità che risulti dimostrata l’intervenuta effettuazione di attività di recupero (condotta nel rispetto di quanto previsto dai D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 16 e D.M. 17 novembre 2005, n. 269) da parte di un soggetto autorizzato a compiere le relative operazioni, è stata più volte ribadita da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 17823 del 17/01/2012, Celano; Sez. 3, n. 25206 del 16/05/2012, Violato).
È vero che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 ter, comma 2, estende l’operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicale nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di operazione di “recupero” che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato (Cass. Sez. 3, n. 41075 del 01/10/2015 Rv. 265165 – 01 Lolliri; Sez. 3 sentenza n. 16423/2014.).
Vedi: DOTTRINA AMBIENTEDIRITTO
Vedi: GIURISPRUDENZA AMBIENTEDIRITTO