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Con il parere n.48/12, il CNF vietava l’utilizzo da parte degli avvocati di siti internet per pubblicizzare la propria attività. Il procedimento avviato dall’Antitrust sulla correttezza di tale parere, si è concluso con una sanzione di quasi 1 milione di euro inflitta al CNF, per aver ristretto la concorrenza limitando l’autonomia degli avvocati in materia di pubblicità.

 

L’Antitrust sanziona il Consiglio nazionale forense, sostenendo che: l’obbligatorietà della tariffa minima, non più vincolante dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012, e il ‘divieto’ di pubblicizzare sconti sulle parcelle su siti Internet costituiscono una illecita limitazione della concorrenza. Secondo il Garante, il parere n.48/12 (CNF), nel limitare l’impiego da parte degli avvocati un importante canale di distribuzione dei servizi professionali messo a disposizione dalle nuove tecnologie, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale danneggerebbe gli stessi avvocati e consumatori. Ne deriva che la censura del CNF verso tali strumenti di commercializzazione dei servizi è idonea a limitare politiche di prezzo competitive, ostacolando l’instaurarsi di una maggiore concorrenza tra professionisti anche sotto tale profilo.

 

In sintesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento del 22 ottobre 2014, ha inflitto al Cnf una multa da 912.536 euro per aver posto in essere atti lesivi del principio che tutela la libera concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. Alla multa si è aggiunta una diffida affinché non si ripetano situazioni simili in futuro. Lo rende noto la stessa Autorità, precisando che si chiude così un’istruttoria sulle condotte del CNF per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

Il Consiglio Nazionale Forense, appreso del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust per presunte pratiche restrittive della concorrenza praticate con una circolare e con un parere reso ad un Ordine, lo ritiene abnorme e sproporzionato. Il CNF – si legge in un comunicato stampa – impugnerà il provvedimento ritenendolo abnorme sia nel merito che in procedura. Un provvedimento certamente frutto di superficiali letture delle normative in esso richiamate e dei fatti contestati, ispirato a noti pregiudizi. Per non parlare della sanzione che per la sua assurda quantificazione si commenta da sola.

 

La cosa forse più grave è che il codice etico posto a base della tutela dei cittadini sia considerato alla stregua di intese anticoncorrenziali accedendo all’idea che l’etica debba essere esclusa dei rapporti economici.

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