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Tante ombre e poche luci delle nuove norme anticorruzione. Difetti di tipizzazione rendono difficile la prova del fatto illecito, con la conseguenza che l’obiettivo a cui mirava il legislatore è tradito.

E’ quanto è emerso nella sessione tematica, coordinata dal consigliere segretario Andrea Mascherin, dedicata al tema I reati contro la pubblica amministrazione dopo la riforma: le nuove fattispecie del delitto di corruzione”, organizzata nell’ambito dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale che ha raccolto al Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia oltre 2300 avvocati fino al 16 marzo.

Nelle relazioni scientifiche sono emerse le ombre di una legislazione che appare “simbolica” con un intento “moralizzatore” piuttosto che con l’obiettivo di garantire una reale ed efficace contrasto alla corruzione.

Roberto Rampioni, ordinario di diritto penale a Tor Vergata, ha proprio evidenziato tale “stortura”: “Tutte le novità del penale si sono concentrate nelle fattispecie riconducibili al soggetto privato. Poco o nulla è stato fatto sul piano dell’introduzione di nuove fattispecie con riguardo alla pubblica amministrazione. L’aver dato al diritto penale quasi una valenza moralizzatrice è stato sicuramente un tentativo maldestro che introduce una pericolosa discrezionalità dei giudici sul piano interpretativo”.

Francesco Iacoviello, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha tacciato le norme che riguardano i delitti di corruzione, di avere una impronta “illiberale”. “La pubblica accusa rischia di non poter provare il fatto illecito; e, sull’altro versante, la difesa di non poter provare l’innocenza. Con l’aumento della discrezionalità riconosciuta al giudice”.

Alberto Gargani, ordinario di diritto penale all’Università di Pisa, pur esprimendo un giudizio meno tranchant in relazione alla necessità di por mano alla materia, ha ritenuto che comunque l’effetto sia quello di una “difficile gestione processuale. Il nostro sistema penale sta vivendo un periodo di transizione, di passaggio, il cui il concetto di corruzione assume confini sempre più ambigui e ibridi”.

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