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CITTA_METROPOLITANA

di Carlo Rapicavoli –

Le note vicende giudiziarie, che hanno condotto tra l’altro alle odierne dimissioni del Sindaco di Venezia, al di là del merito delle stesse e delle valutazioni di ordine politico-amministrativo, giudiziario ed etico che ne discendono, hanno messo in luce, in modo evidente, le gravissime lacune e distorsioni cui conduce la riforma delle Province e Città Metropolitane contenuta nella Legge 56/2014.

Lacune e limiti più volte denunciati da molti, ma rimasti inascoltati e tacciati di voler mantenere lo status quo contro le riforme.

Del tutto evidente appare l’errore di concentrare, su un’unica persona, il sindaco della città capoluogo, ruoli e funzioni esorbitanti l’ambito del mandato elettorale ricevuto e l’ente, il Comune, a guidare il quale è stato eletto.

La Legge istitutiva delle città metropolitane prevede che:

a) Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Nella fase istitutiva:

a) Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana;

b) Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana;

c) Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto;

d) Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.

Niente prevede la legge in caso di vacanza della carica di sindaco della città capoluogo nella fase istitutiva.

La legge si limita a disporre che il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio.

Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell’incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

E nella fase istitutiva? Nulla.

Il Comune di Venezia, presumibilmente, sarà commissariato fino alle prossime elezioni amministrative della primavera 2015.

A meno di non voler stravolgere, oltre ogni limite, i principi di rappresentanza democratica, non è pensabile che il commissario prefettizio, nominato ad amministrare il Comune di Venezia, possa assumere anche le funzioni di sindaco metropolitano.

Non è, peraltro, neanche possibile indire le elezioni del consiglio metropolitano, in assenza del sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Venezia, che rappresentano una quota significativa di elettorato attivo, sulla base del sistema elettorale, con voto ponderato, previsto dalla Legge 56/2014, nonché di elettorato passivo.

A tutto questo va aggiunto che la legge prevede che il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale.

Dunque l’esito delle previsioni normative è quello di determinare un vuoto amministrativo e di gestione dei servizi, esteso su tutto il territorio provinciale, in conseguenza di fatti attinenti una persona ed il sindaco di un Comune.

Da questa esperienza, sarebbe auspicabile un immediato ripensamento delle scelte così ostinatamente perseguite sinora, riportando al centro il tema della rappresentanza democratica.

Per la specifica situazione di Venezia è auspicabile intanto un intervento urgente del Governo che disponga almeno:

a) La proroga dei termini di istituzione della città metropolitana almeno al 30 giugno 2015, dopo il rinnovo degli organi del Comune di Venezia;

b) La contestuale proroga degli organi in carica della Provincia di Venezia, con riconoscimento di pieno potere decisionale e amministrativo, non fortemente limitato agli atti urgenti e improrogabili e alla gestione provvisoria, come oggi previsto, se non si vuole mettere a rischio l’erogazione di servizi essenziali, dalla viabilità, all’edilizia scolastica, trasporti, ambiente, difesa del suolo, ecc.

Quindi, senza dover attendere l’ennesima pronuncia della Corte Costituzionale sui ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto e Puglia, il Governo dovrebbe promuovere una revisione organica del testo normativo, ripristinando la rappresentanza democratica e ridando certezza nell’attribuzioni delle funzioni e delle relative risorse, oggi gravemente a rischio.

Ed anche nella riforma costituzionale in discussione, anziché insistere nella furia abolizionista, quasi che riformare sia sinonimo di abolire o che efficienza comporti inevitabilmente l’eliminazione di livelli di rappresentanza, sarà opportuno ripensare l’assetto degli enti locali e delle rispettive funzioni, nella consapevolezza, finalmente, dell’esigenza di un ente di area vasta rappresentativo della comunità territoriale, fuori e lontano dalla demagogia e dal facile consenso elettorale.

Occorre prima delimitare gli spazi d’azione della Pubblica Amministrazione, semplificare e disboscare tutti quegli ambiti di intervento nei quali non ha senso né utilità l’intervento pubblico come oggi esistente, che può rappresentare soltanto un appesantimento di procedure e costi senza benefici.

Quindi va individuato l’ambito territoriale ottimale e il livello di governo migliore per l’esercizio delle funzioni, individuando con chiarezza ed univocità chi fa cosa, per chiarezza, semplificazione ed individuazione certa delle responsabilità.

Solo dopo questo lavoro di analisi si può e si deve discutere di ambiti territoriali, di adeguate dimensioni degli Enti, di organi, di modalità di governo (ad elezione diretta, elezione di secondo grado).

Tutto questo richiederebbe serio approfondimento che, purtroppo, appare incompatibile con cronoprogrammi mediatici da rispettare e spinte abolizioniste considerate quali uniche forme di autentico riformismo.

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