La cessioni di quote ad altri coeredi è solo una variazione soggettiva e non altera l’oggetto della comunione
Principio Giurisprudenziale
Ai fini dell’imposta di registro, la successiva cessione di quote della comunione ereditaria, da parte del coniuge superstite rinunciatario, a favore degli antri condividenti, è un atto che non può essere qualificato titolo di provenienza, avendo l’unico effetto di determinare una variazione delle entità delle quote originariamente ereditate.
Una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un comunista se ne sia sostituito o aggiunto un altro per un qualunque atto o fatto giuridico che non attribuisca ai comunisti una nuova massa.
Le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto.
Le variazioni soggettive dei comunisti (a seguito di successioni o di atti traslativi a titolo oneroso o gratuito determinati il trasferimento di diritti di comproprietà) non incidono relativamente alla determinazione ed alla individuazione della massa divisionale, la quale è stabilita e regolamentata dal titolo o dall’evento che ha dato origine alla comunione.
Decisione: Sentenza n. 7604/2018 Cassazione Civile – Sezione V
Classificazione: Civile, Tributario
Principio:
In tema di imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), l’art. 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l’acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l’oggetto della comunione, sicché ai sensi dell’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria.
Osservazioni.
In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa: nel diritto tributario è stata pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.
Per l’individuazione dell’imposta da applicare, è importante il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto: se quest’ultima superi la quota di diritto, la divisione, per l’eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento.
Le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto: ai fini della sussistenza delle eventuali masse plurime, si devono individuare i titoli che generano la comunione e non quelli che traslano le quote tra i soggetti all’interno di una stessa massa.
Ai fini della configurazione del fenomeno delle masse plurime, non si può prescindere dalla pluralità dei titoli di acquisto che le hanno generate, essendo, invece, ininfluente la pluralità degli atti traslativi di quote di comunioni preesistenti.
Le variazioni soggettive dei comunisti (a seguito di successioni o di atti traslativi a titolo oneroso o gratuito determinati il trasferimento di diritti di comproprietà) non incidono relativamente alla determinazione ed alla individuazione della massa divisionale, la quale è stabilita e regolamentata dal titolo o dall’evento che ha dato origine alla comunione.
Una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un comunista se ne sia sostituito o aggiunto un altro per un qualunque atto o fatto giuridico che non attribuisca ai comunisti una nuova massa.
Ne deriva che la successiva cessione di quote, da parte del coniuge superstite rinunciatario, a favore degli antri condividenti, è un atto che non può essere qualificato titolo di provenienza, avendo l’unico effetto di determinare una variazione delle entità delle quote originariamente ereditate.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 25075/2014
Cass. 13009/2007
Cass. 6398/2006
Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Art. 34 – Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.