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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2019, n. 62

Regolamento recante disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto da  prodotti  assorbenti  per  la  persona  (PAP),  ai  sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. (19G00071) 

(GU n.158 del 8-7-2019)

 

 Vigente al: 23-7-2019

CODICE DELL’AMBIENTE    – 

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «i  criteri
di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in  conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza
di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma  3,  il
quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti  di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2008, n. 210»; 
  Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato che esiste un mercato per  le  plastiche  eterogenee  a
base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto  che
tali  materiali  risultano   comunemente   oggetto   di   transazioni
commerciali e possiedono un effettivo valore  economico  di  scambio,
che sussistono scopi  specifici  per  i  quali  tali  materiali  sono
utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui  al  presente
regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli  standard
esistenti applicabili ai prodotti; 
  Considerato  che  dall'istruttoria  effettuata  e'  emerso  che  le
plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP  e  la  cellulosa,
che soddisfano i requisiti tecnici di cui al  presente  decreto,  non
comportano  impatti  negativi  complessivi  sulla  salute   umana   o
sull'ambiente; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  comunicazione  di  cui  all'articolo  5  della  direttiva
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota n.  1234  del  23
gennaio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine,  il
SAP e la cellulosa derivanti dal  recupero  di  rifiuti  di  prodotti
assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere  qualificati  come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, commi 2  e
          3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
          materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - (Omissis). 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)  e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (concernente  la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE, 93/105/CE e  2000/21/CE),  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il testo della direttiva 2008/98/CE del  19  novembre
          2008 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  (relativa  ai
          rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22.11.2008, n. L
          312. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 2017, n. 264. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  direttiva
          2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del
          Consiglio (che prevede  una  procedura  d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione),
          pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241: 
              «Art. 5. - 1.  Fatto  salvo  l'articolo  7,  gli  Stati
          membri  comunicano  immediatamente  alla  Commissione  ogni
          progetto  di  regola  tecnica,  salvo  che  si  tratti  del
          semplice recepimento integrale di una norma  internazionale
          o europea,  nel  qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione  sulla  norma  stessa.  Essi   le   comunicano
          brevemente anche i motivi che rendono  necessario  adottare
          tale regola tecnica a  meno  che  non  risultino  gia'  dal
          progetto. 
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso in relazione con  una  comunicazione  precedente,
          gli  Stati  membri   comunicano   contemporaneamente   alla
          Commissione  il  testo  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari fondamentali, essenzialmente  e  direttamente
          in questione, qualora la  conoscenza  di  detto  testo  sia
          necessaria per valutare la portata del progetto  di  regola
          tecnica. 
              Gli Stati membri procedono ad una  nuova  comunicazione
          alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo  le
          modalita' stabilite al primo e secondo comma  del  presente
          paragrafo qualora essi  apportino  al  progetto  di  regola
          tecnica modifiche importanti che ne  alterino  l'ambito  di
          applicazione, ne abbrevino il  calendario  di  applicazione
          inizialmente previsto, aggiungano o rendano  piu'  rigorosi
          le specificazioni o i requisiti. 
              Quando  il  progetto  di   regola   tecnica   mira   in
          particolare   a   limitare   la    commercializzazione    o
          l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato  o  di  un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  motivi   di   salute
          pubblica o di tutela dei consumatori o  dell'ambiente,  gli
          Stati membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure  gli
          estremi dei dati  pertinenti  relativi  alla  sostanza,  al
          preparato o al prodotto in questione e di  quelli  relativi
          ai prodotti di sostituzione conosciuti  e  disponibili,  se
          tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze
          previste  delle  misure  per  quanto  riguarda  la   salute
          pubblica o la tutela del consumatore e  dell'ambiente,  con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi previsti nella parte corrispondente della  sezione
          II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento e del Consiglio. 
              La Commissione comunica senza indugio agli altri  Stati
          membri il progetto di regola tecnica e  tutti  i  documenti
          che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre  il
          progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della
          presente direttiva e, se del caso, del comitato  competente
          del settore in questione. 
              Per quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri
          requisiti  o  le  regole  relative  ai   servizi   di   cui
          all'articolo 1, paragrafo 1,  lettera  f),  secondo  comma,
          punto iii), della presente direttiva, le osservazioni  o  i
          pareri  circostanziati  della  Commissione  o  degli  Stati
          membri  possono  basarsi  unicamente  sugli   aspetti   che
          costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per  le
          regole relative ai servizi, alla  libera  circolazione  dei
          servizi o alla liberta' di stabilimento  dell'operatore  di
          servizi, e non sugli elementi fiscali  o  finanziari  della
          misura. 
              2. La Commissione e gli Stati  membri  possono  inviare
          allo Stato membro che ha presentato il progetto  di  regola
          tecnica osservazioni di cui lo Stato membro  terra'  conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio  alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo non sono considerate  riservate,  a  meno  che  lo
          Stato membro autore della notifica  ne  presenti  richiesta
          esplicita. Qualsiasi richiesta in  tal  senso  deve  essere
          motivata. 
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate  le
          debite precauzioni, hanno la  facolta'  di  consultare,  ai
          fini di una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  del
          settore privato. 
              5. Se un progetto di regola tecnica  fa  parte  di  una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da un altro atto  dell'Unione,  gli  Stati  membri  possono
          effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in  forza
          di tale altro atto, a condizione  di  indicare  formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva. 
              La mancanza di reazione della  Commissione  nel  quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica non pregiudica la  decisione  che  potrebbe  essere
          presa nel quadro di altri atti dell'Unione.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) .
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (707) 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)  e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.». 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
nonche' le seguenti: 
    a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona; 
    b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta
per  almeno  l'80%  da  poliolefine  (polietilene  e  polipropilene),
proveniente da trattamento di PAP qualificati come  rifiuti,  che  ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; 
    c)  «SAP  (Super  Absorbent  Polymer)»:  poliacrilato  di  sodio,
proveniente da trattamento di PAP qualificati come  rifiuti,  che  ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; 
    d)   «Cellulosa   ad   alto   contenuto   di   SAP»:    materiale
prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente  da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto; 
    e)   «Cellulosa   a   basso   contenuto   di   SAP»:    materiale
prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente  da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto; 
    f)  «Lotto  di  plastiche  eterogenee  a  base  di  poliolefine»:
quantitativo di plastiche eterogenee a base di  poliolefine  prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP; 
    g)  «Lotto  di  SAP»:  quantitativo  di  polimero  SAP   prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP; 
    h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo  di  materiale  cellulosico
prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo  non
superiore a 3.000 tonnellate di PAP; 
    i)  «Produttore»:  il  gestore  di  un  impianto  autorizzato  al
recupero di materiali da PAP qualificati come  rifiuti  (di  seguito:
impianto di recupero); 
    j)  «Dichiarazione  di  conformita'»:  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta'  rilasciata  dal  produttore,  attestante  le
caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del
SAP o della cellulosa ad alto o a basso  contenuto  di  SAP,  di  cui
all'articolo 5; 
    k)   «Autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 ovvero l'autorita' destinataria della  comunicazione  di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto. 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  183  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  «oli  usati»:  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  «autocompostaggio»:  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                g)  «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  «detentore»:  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) «commerciante»: qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
                  o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                  p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                  q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni
          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso
          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti
          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza
          altro pretrattamento; 
                  r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                  s)  «trattamento»:   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  t)  «recupero»:   qualsiasi   operazione   il   cui
          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di
          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che
          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una
          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale
          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in
          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto
          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                  u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                  v)  «rigenerazione  degli  oli  usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                  z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                  aa)  «stoccaggio»:  le  attivita'  di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                  bb) «deposito temporaneo»:  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il «deposito temporaneo» deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                  cc)  «combustibile  solido  secondario  (CSS)»:  il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                  dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) «compost di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) «emissioni»: le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque  reflue
          di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   «inquinamento   atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                ll) «gestione integrata dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  «centro  di  raccolta»:   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) «circuito organizzato di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) «sottoprodotto»: qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,
          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base
          all'articolo 184-bis, comma 2; 
              qq-bis)  «compostaggio  di   comunita'»:   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.». 
              Il  Titolo  III-bis  della  Parte  Seconda  del  citato
          decreto   legislativo    n.    152    del    2006,    reca:
          "L'autorizzazione integrata ambientale". 
              Il Titolo I, Capo IV  della  Parte  Quarta  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, reca:  "Autorizzazioni
          e iscrizioni". 
                               Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti  dal
recupero dei prodotti assorbenti per  la  persona  (PAP)  cessano  di
essere qualificati come rifiuto e  sono  qualificati  come  plastiche
eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto  o  a
basso contenuto di SAP, se risultano conformi  ai  requisiti  tecnici
generali di cui all'allegato 1  e  ai  rispettivi  requisiti  tecnici
specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4. 
          Note all'art. 3: 
 
               - Il testo dell'articolo 184-ter  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 1. 
                               Art. 4 
 
                 Scopi specifici di utilizzabilita' 
 
  1. Le plastiche eterogenee a base  di  poliolefine,  il  SAP  e  la
cellulosa ad alto o a  basso  contenuto  di  SAP,  sono  utilizzabili
esclusivamente   per   i   rispettivi   scopi   specifici    elencati
nell'Allegato 5 per ciascun materiale. 

                               Art. 5 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  redatta  al
termine del processo  produttivo  di  ciascun  lotto  utilizzando  il
modulo di cui all'Allegato  6  e  inviata  tramite  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  ovvero  con  una  delle  modalita'  di   cui
all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
all'autorita'  competente  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente. 
  2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero  o  presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono. 
  3. Ai fini della verifica  di  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  il  produttore  conserva  per  cinque  anni  presso
l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un  campione
di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di  cellulosa
ad alto o a  basso  contenuto  di  SAP,  prelevato,  al  termine  del
processo produttivo di ciascun lotto, in conformita'  rispettivamente
alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di  poliolefine  e
alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalita' di conservazione
del  campione  sono  tali  da  garantire  la  non  alterazione  delle
caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e
della cellulosa ad alto o a  basso  contenuto  di  SAP,  prelevate  e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi. 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.    82,     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica)  .  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'articolo 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-novies,  nei
          limiti ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'articolo 47 del Codice civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».». 
                               Art. 6 
 
                   Sistema di gestione ambientale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.  761/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS)  e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO  14001
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
  2.  Ai  fini  dell'esenzione  di  cui  al  comma  1,  deve   essere
predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei  seguenti
aspetti: 
    a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; 
    b) il rispetto della normativa  in  materia  ambientale  e  delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; 
    c) la revisione  e  il  miglioramento  del  sistema  di  gestione
ambientale. 
          Note all'art. 6: 
 
              Il regolamento (CE) del 19 marzo 2001,  n.  761/2001/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.
          del 24 aprile 2001, n. L 114. 
                               Art. 7 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata  in  vigore
dello stesso,  presenta  all'autorita'  competente  un  aggiornamento
della  comunicazione  effettuata  ai  sensi   dell'articolo   216   o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV,
del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo  III-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 maggio 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2236 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo del Capo IV del Titolo I, Parte Quarta,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'articolo 2. 
              - Il testo del Titolo III-bis, Parte Quarta, del citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Incenerimento e
          coincenerimento dei rifiuti". 
                                                           Allegato 1 
 
                        (Articolo 3, comma 1) 
 
Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. 
 
    1 - Verifiche sui rifiuti in ingresso. 
    Per la produzione di plastiche eterogenee a base di  poliolefine,
di SAP o di cellulosa ad alto  o  a  basso  contenuto  di  SAP,  sono
ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti: 
      a. codice EER 180104 limitatamente  ai  PAP,  qualificati  come
rifiuti,  provenienti  da  apposite  raccolte  urbane   differenziate
dedicate, che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti  applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in  ogni  caso
quelli provenienti da reparti infettivi  e  con  esclusione  dei  PAP
realizzati con materiali biodegradabili; 
      b. codice EER 150203 limitatamente  ai  PAP,  qualificati  come
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*,  provenienti  da
raccolte urbane differenziate dedicate e scarti  delle  attivita'  di
produzione di PAP con esclusione dei  PAP  realizzati  con  materiali
biodegradabili; 
      c. Per un periodo transitorio della durata di 6 mesi a  partire
dalla entrata in vigore del presente  decreto  sono  ammessi  rifiuti
aventi codice EER  200111  con  annotazione  «rifiuti  costituiti  da
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici». 
    Il sistema di controllo  dei  rifiuti  in  ingresso  deve  almeno
assicurare: 
      controlli analitici mediante analisi  merceologiche  e  analisi
chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno  verificare
che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale  diverso
da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale  al  5%
nonche' l'assenza di  pericolosita'  del  rifiuto  nel  rispetto  dei
criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione  dei  rifiuti
Il campionamento e' da eseguirsi in conformita' alla norma UNI  10802
e  al  piano  di  campionamento  redatto  secondo  la  norma  UNI  EN
14899:2006.  Le   analisi   chimico-fisiche   vanno   eseguite   dopo
omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato; 
      accettazione dei rifiuti da parte di personale con  appropriato
livello di formazione e addestramento; 
      esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti  in
ingresso; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse  le
informazioni sulla provenienza; 
      stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi  atti  a  impedire
contatti accidentali con il personale  dell'impianto  e  a  prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale; 
      assenza di manipolazione da parte degli  operatori  dei  sacchi
contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso; 
      procedura scritta per  la  gestione  e  la  tracciabilita'  dei
singoli flussi di rifiuti nonche' del processo operativo, dalla  fase
di raccolta del rifiuto sino alla produzione  dei  materiali  end  of
waste, e rendicontazione delle non conformita'. 
    2 - Prescrizioni relative al processo di recupero. 
    Il processo di recupero deve prevedere almeno le seguenti fasi: 
      a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori atti a impedire
contatti accidentali con il personale  dell'impianto  e  a  prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale; 
      b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti  liquidi,  da
sottoporre ad idoneo trattamento; 
      c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione; 
      d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi secondo la
norma UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e  UNI  EN  17665-2),
che garantisca il rispetto dei criteri microbiologici di cui al punto
3.a del presente allegato; 
      e. recupero e trattamento del vapore di contatto; 
      f.   triturazione   dei   prodotti   uscenti   dal   ciclo   di
sterilizzazione di cui al punto precedente; 
      g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidita' inferiore
o uguale al 20%; 
      h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la  cui
composizione deve soddisfare i criteri di cui ai punti 3.b, 3.c e 3.d
del presente allegato nonche', a seconda della tipologia di materiale
che si intende produrre, quelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. 
    3 - Criteri sanitari. 
    Le tre tipologie di materiali: plastiche  eterogenee  a  base  di
poliolefine, SAP e cellulosa ad alto o  a  basso  contenuto  di  SAP,
ottenute solo da  PAP  qualificati  come  rifiuti,  relativamente  ai
parametri igienico-sanitari devono soddisfare tutti i criteri di  cui
ai seguenti punti 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d). 
    3.a) Criteri microbiologici. 
    I criteri microbiologici  sono  soddisfatti  se  i  rifiuti  sono
sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione  eseguito  in  ottemperanza
alle norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2,  UNI  EN  285,
UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-3, fermo restando la necessita'
di adottare procedure che garantiscano, all'interno della  camera  di
sterilizzazione,   l'apertura   dei    contenitori    dei    PAP    e
l'omogeneizzazione dei materiali trattati, in modo da  consentire  la
perfetta penetrazione del vettore sterilizzante in ciascun  punto  di
materiale durante la fase di sterilizzazione. 
    Per ogni lotto di materiale  sottoposto  a  sterilizzazione  sono
effettuati almeno i controlli riportati in tabella 3 a. 
 
               Tabella 3 a - Controlli microbiologici 
 
 
=====================================================================
|       Parametro       |        Requisito        |   Riferimento   |
+=======================+=========================+=================+
|                       |                         |UNI EN ISO       |
|                       |Inattivazione della      |11138-3 UNI EN   |
|                       |crescita delle spore di  |ISO 17665-1 UNI  |
|                       |Geobacillus              |CEN ISO/TS       |
| Indicatore biologico  |Stearothermofilus        |17665-2          |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|                       |                         |UNI EN ISO       |
|                       |                         |11138-3 UNI EN   |
|Popolazione minima     |                         |ISO 17665-1 UNI  |
|dell'indicatore        |                         |CEN ISO/TS       |
|biologico              |≥106 CFU                 |17665-2          |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|                       |Nelle condizioni piu'    |                 |
|                       |difficili per la         |                 |
|                       |penetrazione del vettore |                 |
|                       |sterilizzante (ad esempio|                 |
|                       |all'interno dei PAP      |                 |
|                       |chiusi). Una parte dei   |                 |
|                       |campioni dovra' essere   |                 |
|                       |avvolta con almeno 3 PAP.|                 |
|                       |Un terzo dei PAP         |                 |
|Posizionamento dei     |contenenti i campioni    |                 |
|campioni               |dovra' essere            |                 |
|dell'indicatore        |preventivamente bagnato  |UNI EN ISO       |
|biologico              |con acqua.               |17665-1          |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
 
 
    3.b) Criteri chimici. 
    Per ogni lotto di  ciascun  materiale  devono  essere  effettuati
almeno i controlli analitici sui parametri  chimici  riportati  nella
tabella 3 b. 
 
Tabella  3  b-  Limiti  concentrazione  parametri  chimici  (test  di
               cessione in ambiente alcalino-acquoso) 
 
    
=====================================================================
|                    |                             |        |Unita' |
|                    |                             |        |  di   |
|      Analita       |       Impiego clinico       | Limite |misura |
+====================+=============================+========+=======+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Acido clavulanico   | Coadiuvante per antibiotici |  <10   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Amoxicillina        | Antibiotici                 |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Ampicillina         |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Cefalosporine       |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Claritromicina      |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Ciprofloxacina      |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Levofloxacina       |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Azitromicina        |                             |  <10   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|Idrocortisone       |                             |        |µg/kg  |
|acetato             |Cortisonici                  |   <7   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Benzodiatiazine     |Diuretici-antipertensivo     |  <25   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Diazepam            |Psicofarmaco                 |  <30   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Ibuprofene          |FANS                         |  <45   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Diclofenac          |                             |  <45   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|Acido               |                             |        |µg/kg  |
|acetilsalicilico    |                             |   <5   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Bicalutamide        |Antiandrogenico              |  <50   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Metformina          |Antidiabetico                |  <50   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Pioglitazone        |                             |  <50   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Clopidogrel         |Antiaggregante piastrinico   |  <100  |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Lansoprazolo        |Inibitore pompa protonica    |   <3   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Telmisartan         |Antipertensivo               |  <15   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Torasemid           |                             |  <15   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Lovastatina         |Ipercolesterolemia           |  <35   |ss     |
+--------------------+                             |--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Atorvastatina       |                             |  <15   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
|                    |                             |        |µg/kg  |
|Acido clodronico    |Osteoporosi                  |   <1   |ss     |
+--------------------+-----------------------------+--------+-------+
    
 
    3.b.1 I risultati riportati come «minore di» sono  da  intendersi
come valori  inferiori  al  limite  di  rilevabilita'  della  tecnica
utilizzata e determinato a valle di 10 repliche eseguite su soluzioni
di controllo ottenute da paralleli test  di  cessione  effettuati  su
matrice  appositamente  contaminata  da  farmaci.  Le  analisi   sono
condotte  secondo  le  indicazioni  delle  linee  guida  EPA   SW-846
Compendium: Environmental Protection Agency  200,  Test  Methods  for
Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods  e  in  accordo
con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D. 
    3.b.2  Sono  effettuati  test  di  screening  analitici  (1)  sui
materiali per valutare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze  (o
gruppi di sostanze) (2) , organiche e inorganiche, pertinenti in base
all'origine dei materiali. A tal fine e' utilizzato il miglior metodo
disponibile, che deve essere, in ogni caso, rispondente ai criteri di
qualita' previsti dalla norma ISO/IEC 17025. La procedura include  la
predisposizione e  conservazione  del  razionale  utilizzato  per  la
scelta degli analiti e le modalita' operative dei test devono  essere
tali da  consentire  di  rivelare  eventuali  quantita'  di  sostanze
residue post trattamento che non comportino, nelle  reali  condizioni
di uso del materiale, un'esposizione per  il  consumatore  a  livelli
superiori al Threshold of Toxicology Concern (TTC) (3) . Nel caso  di
superamento di tali valori il materiale non e'  conforme  ai  criteri
del presente decreto ai fini  della  cessazione  della  qualifica  di
rifiuto.  Tutta  la  documentazione  relativa  alle  analisi  e  alle
valutazioni effettuate e' conservata ed esibita  su  richiesta  delle
Autorita' competenti. 
    3.c) Altri criteri sanitari. 
    Per ogni lotto di  ciascun  materiale  si  procede  a  verificare
l'assenza  di  citotossicita'  (serie  norme  EN  ISO  10993)  e   di
irritazione e sensibilizzazione cutanea (Linee Guida OCSE,  Test  No.
439: In Vitro Skin Irritation:  Reconstructed  Human  Epidermis  Test
Method; Test No. 442C, 442D e 442E, combinate secondo quanto indicato
nel Guidance Document OECD n° 256 per la sensibilizzazione  cutanea).
Le metodologie proposte si avvalgono di test alternativi,  nel  pieno
rispetto  del  benessere  animale.  Solo  per  applicazioni  di   cui
all'Allegato 5 che prevedono il contatto  diretto  con  la  cute,  e'
verificata  l'assenza  di  potenziale  di  sensibilizzazione  cutanea
attraverso patch test ad insulto ripetuto HRIPT (Human Repeat  Insult
Patch  Test)  sull'eluato  del  materiale  ottenuto  secondo   quanto
indicato dalla norma EN ISO 10993. 
    3.d) Test di cessione. 
    Per ogni lotto di ciascun materiale devono  essere  rispettati  i
limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del  test  di
cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di  cui  alla
tabella 4. Le analisi sono  condotte  secondo  le  indicazioni  delle
linee guida EPA SW-846 Compendium:  Environmental  Protection  Agency
200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical  and  Chemical
Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D. 
 
         Tabella 4- Limiti negli eluati da test di cessione 
 
 
=====================================================================
|                      |                  | Unita' di |             |
|      Parametri       | Metodo analitico |  misura   |Valori limite|
+======================+==================+===========+=============+
|Alluminio             |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 1      |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Bario                 |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 20     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cadmio                |   APAT 29/2003   |   mg/l    |   ≤ 0,02    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cromo totale          |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     ≤ 2     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Nichel                |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     ≤ 2     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Piombo                |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 0.2    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Rame                  |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 0.1    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Zinco                 |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 0,5    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Cloruri               |   APAT 29/2003   |   mg/l    |   ≤ 1200    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfuri               |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     ≤ 1     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfiti               |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     ≤ 1     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Solfati               |   APAT 29/2003   |   mg/l    |   ≤ 1000    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Floruri               |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     ≤ 6     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Azoto ammoniacale     |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 15     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|Fenoli                |   APAT 29/2003   |   mg/l    |    ≤ 0,5    |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|PH                    |   APAT 29/2003   |           |   5,5-9,5   |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
|COD                   |   APAT 29/2003   |   mg/l    |     160     |
+----------------------+------------------+-----------+-------------+
 
 
    4 - Piano dei controlli del processo di trattamento. 
    Ai fini del controllo del processo di trattamento  i  rifiuti  in
ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai  seguenti
controlli: 
    Rifiuti  in  ingresso:  controlli  analitici   mediante   analisi
merceologiche  e  analisi  chimiche.  Tali  controlli  devono  essere
effettuati, nel primo anno  di  operativita',  con  la  frequenza  di
almeno una volta ogni sei mesi  e,  successivamente,  di  almeno  una
volta all'anno e devono verificare  che  il  contenuto  di  materiale
estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o  non
plastico sia inferiore o uguale al  5%  e  che  il  rifiuto  non  sia
pericoloso  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa   sulla
classificazione dei rifiuti. 
    Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da
rifiuti post-consumo: 
      almeno per ogni lotto di ciascun  materiale  recuperato  devono
essere verificati i criteri microbiologici di cui al punto  3.a)  del
presente allegato; 
      almeno per ogni lotto di ciascun  materiale  recuperato  devono
essere verificati i criteri chimici di cui al punto 3.b) del presente
allegato; 
      almeno per ogni lotto di ciascun  materiale  recuperato  devono
essere verificati i  criteri  sanitari  di  cui  al  punto  3.c)  del
presente allegato; 
      almeno per ogni lotto di ciascun materiale  recuperato,  devono
essere verificati i criteri relativi alle  analisi  degli  eluati  da
test di cessione di cui al punto 3.d) del presente allegato. 
    Frazione plastica ottenuta da rifiuti  da  PAP  e  da  scarti  di
lavorazione industriale dei PAP: per ogni  lotto  di  produzione,  la
frazione composta dalle plastiche eterogenee a  base  di  poliolefine
ottenuta  da  rifiuti  post-consumo  e  da  scarti  della  produzione
industriale di PAP cessa  di  essere  classificata  come  rifiuto  se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 2 - Allegato 2. 
    Frazione composta da SAP ottenuta da rifiuti da PAP e  da  scarti
di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione,  il
SAP ottenuto da rifiuti post-consumo e  da  scarti  della  produzione
industriale di PAP cessa  di  essere  classificato  come  rifiuto  se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 3. 
    Frazione cellulosica a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa a basso  contenuto  di  SAP  ottenuta  da
rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di  PAP
cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui
alla tabella Tabella 4a - Allegato 4. 
    Frazione cellulosica ad alto contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa ottenuta da  rifiuti  post-consumo  e  da
scarti  della  produzione  industriale  di  PAP   cessa   di   essere
classificata come rifiuto se rispetta i limiti di  cui  alla  tabella
Tabella 4 b - Allegato 4. 

(1) Per test di screening analitico si intende  un  metodo  analitico
    sistematico in grado di rivelare,  identificare  e  se  del  caso
    quantificare, quali sostanze siano presenti in  un  campione.  Si
    utilizzeranno  tecniche  diverse   per   sostanze   organiche   o
    inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a
    seconda della matrice, e delle  caratteristiche  chimico  fisiche
    degli   analiti   per   i    quali    si    voglia    determinare
    quali/quantitativamente la presenza o l'assenza. 

(2) Per poter effettuare un corretto 'raggruppamento' ci si riferisca
    ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd  Edition
    Series   on    Testing    &    Assessment    No.    194    2014),
    http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?c
    ote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en           ed           ECHA
    http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-acr
    oss 

(3) Come definito  in  "Review  of  the  Threshold  of  Toxicological
    Concern (TTC) approach and development of new TTC  decision  tree
    European Food Safety Authority  and  World  Health  Organization-
    EFSA   supporting   publications   2016:EN1006,    March    2016:
    https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e 

                                                           Allegato 2 
 
                            (Articolo 3) 
 
 Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine 
        ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. 
 
    La frazione plastica e' composta da plastiche eterogenee  a  base
di poliolefine (polietilene  e  polipropilene)  per  almeno  l'80%  e
presenta le seguenti caratteristiche composizionali: 
      Poliolefine (PP e PE): ≥ 80%; 
      Materiali non poliolefinici (Cellulosa, SAP, PET): ≤ 20%. 
Criterio 
    Le plastiche eterogenee a base di  poliolefine  ottenute  da  PAP
qualificati come rifiuti, rispettano, per ogni lotto di materiale,  i
valori descritti in tabella 2. 
 
             Tabella 2 - Valori per la frazione plastica 
 
 
=====================================================================
|                        |                  | Unita' di |           |
|        Parametri       | Metodo analitico |  misura   |  Valore   |
+========================+==================+===========+===========+
| Umidita'               | UNI 10667-16     |     %     |   < 10    |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
|                        |                  |   % (su   |           |
| Poliolefine            | UNI 10667-16     |  secco)   |   ≥ 80    |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
| Plastiche non          |                  |           |           |
|poliolefine e materiali |                  |   % (su   |           |
|estranei                | UNI 10667-16     |  secco)   |   ≤ 20    |
+------------------------+------------------+-----------+-----------+
 
 

                                                           Allegato 3 
 
                            (Articolo 3) 
 
Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica
                             di rifiuto. 
 
      Il SAP presenta le seguenti caratteristiche composizionali: 
      SAP: 80%-95% 
      Cellulosa: 5% - 20% 
      Residui plastici (PP e PE): tracce 
Criterio 
    Il SAP ottenuto da PAP qualificati come  rifiuti,  rispetta,  per
ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 3. 
 
                    Tabella 3 - Valori per il SAP 
 
 
=====================================================================
|                |                                | Unita' di|      |
|    Parametri   |        Metodo analitico        |  misura  |Valore|
+================+================================+==========+======+
| Umidita'       |UNI 10667-16                    |     %    | < 20 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
| Cellulosa      |Metodo indiretto attraverso     |          |      |
|eventualmente   |prova di assorbimento secondo   |          |      |
|presente        |French standard NF V19-002 %    |     %    | < 20 |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Materiali       |                                |          |      |
|estranei (non   |                                |          |      |
|assorbenti e    |                                |          |      |
|cioe' diversi da|                                |   % (su  |      |
|SAP e cellulosa)|UNI 10667-16                    |  secco)  | < 5  |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Granulometria   |                                |          |      |
|(materiale      |                                |          |      |
|libero          |ISO 17190.3 o in altenativa,    |          |      |
|essiccato)      |Edana 420.2                     |    Mm    | < 1  |
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Assorbenza (solo|                                |          |      |
|per SAP da      |                                |          |> 20 x|
|rifiuti post    |Prova di assorbimento secondo   |   Acqua  |(peso |
|consumo)        |French standard NF V19-002      |assorbita |secco)|
+----------------+--------------------------------+----------+------+
|Assorbenza (solo|                                |          |      |
|per SAP da      |                                |          |      |
|rifiuti da      |                                |          |      |
|scarto di       |                                |          |> 20 x|
|produzione      |Prova di assorbimento secondo   |  Acqua   |(peso |
|industriale)    |French standard NF V19-002      |assorbita |secco)|
+----------------+--------------------------------+----------+------+
 
 

                                                           Allegato 4 
 
                            (Articolo 3) 
 
Criteri specifici per la cellulosa ai  fini  della  cessazione  della
                        qualifica di rifiuto. 
 
    La cellulosa e' composta prevalentemente da  cellulosa  derivante
dal processo kraft e da SAP, in percentuali variabili come di seguito
riportato. 
    4.1. Cellulosa a basso contenuto di SAP 
    Caratteristiche composizionali della cellulosa a basso  contenuto
di SAP: 
      cellulosa da processo kraft: ≥ 90%; 
      polimero SAP: ≤ 5%; 
      residui plastici (PP e PE): ≤ 5% . 
Criterio 
    La  cellulosa  a  basso  contenuto  di  SAP  ottenuta   da   PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto  di  materiale,  i
limiti descritti in tabella 4 a. 
 
   Tabella 4 a - Valori per la cellulosa a basso contenuto di SAP 
 
 
=====================================================================
|                |                            | Unita' di  |        |
|    Parametri   |      Metodo analitico      |  misura    | Valore |
+================+============================+============+========+
| Umidita'       | UNI 10667-16               |      %     |  < 20  |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|                |Metodo indiretto attraverso |            |        |
|                |prova di assorbimento       |            |        |
|                |secondo French standard NF  |            |        |
| SAP presente   |V19-002 %                   |     %      |  ≤ 5   |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|Materiali       |                            |            |        |
|estranei (non   |                            |            |        |
|assorbenti e    |                            |            |        |
|cioe' diversi da|                            |            |        |
|cellulosa e SAP)| UNI 10667-16               |% (su secco)|   ≤ 5  |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|                | Prova di assorbimento      |            | >  5 x |
|                |secondo French standard NF  |    Acqua   | (peso  |
| Assorbenza     |V19-002                     | assorbita  | secco) |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
 
 
    4.2. Cellulosa ad alto contenuto di SAP 
    Caratteristiche composizionali della cellulosa ad alto  contenuto
di SAP: 
      Cellulosa da processo kraft: ≥ 55%; 
      Polimero SAP: ≤ 40%; 
      Residui plastici (PP e PE): ≤ 5%. 
Criterio 
    La  cellulosa  ad  alto  contenuto  di  SAP  ottenuta   da   PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto  di  materiale,  i
limiti descritti in tabella 4 b. 
 
   Tabella 4 b - Valori per la cellulosa ad alto contenuto di SAP 
 
 
=====================================================================
|                |                            | Unita' di  |        |
|    Parametri   |      Metodo analitico      |  misura    | Valore |
+================+============================+============+========+
| Umidita'       | UNI 10667-16               |      %     |  < 20  |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|                |Metodo indiretto attraverso |            |        |
|                |prova di assorbimento       |            |        |
|                |secondo French standard NF  |            |        |
| SAP presente   |V19-002                     |     %      |  < 40  |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|Materiali       |                            |            |        |
|estranei (non   |                            |            |        |
|assorbenti e    |                            |            |        |
|cioe' diversi da|                            |            |        |
|cellulosa e SAP)| UNI 10667-16               |% (su secco)|   ≤ 5  |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
|                | Prova di assorbimento      |            |>  10 x |
|                |secondo French standard NF  |    Acqua   | (peso  |
| Assorbenza     |V19-002                     | assorbita  | secco) |
+----------------+----------------------------+------------+--------+
 
 

                                                           Allegato 5 
    Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee
a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o
a basso contenuto di SAP. 
 
                            (Articolo 4) 
 
    1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base  di
poliolefine. 
    Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4)  del
presente allegato, le plastiche  eterogenee  a  base  di  poliolefine
possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera
o tal quali per i seguenti scopi specifici: 
      a. Manufatti plastici; 
      b. Materiali per il settore automobilistico; 
      c.  Produzione  di  syngas  per  applicazioni   diverse   dalla
combustione. 
    Non e' consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di
poliolefine per le attivita'  di  recupero  ambientale  e,  in  forma
sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il
suolo adibito a coltivazioni agricole. 
    2) Scopi specifici ammessi per il SAP. 
    Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4)  del
presente allegato, il  SAP  puo'  essere  impiegato  in  processi  di
trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di: 
      a. Prodotti assorbenti; 
      b.  Produzione  di  syngas  per  applicazioni   diverse   dalla
combustione. 
    3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa. 
    Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4)  del
presente allegato, la cellulosa puo' essere impiegata in processi  di
trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici: 
      a. Prodotti assorbenti; 
      b. Prodotti cartacei; 
      c. Chemical building blocks; 
      d.  Prodotti  per  uso  florovivaistico  (cellulosa   ad   alto
contenuto di SAP); 
      e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP); 
      f. Materiali per l'edilizia (cellulosa  a  basso  contenuto  di
SAP); 
      g. Materiali per il  settore  siderurgico  (cellulosa  a  basso
contenuto di SAP); 
      h. Additivi; 
      i.  Prodotti  per  l'industria  chimica  (cellulosa   a   basso
contenuto di SAP); 
      f.  Produzione  di  syngas  per  applicazioni   diverse   dalla
combustione. 
    4) Limitazioni all'utilizzo. 
    L'utilizzo dei materiali End of Waste  provenienti  dal  recupero
dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative: 
      a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 28 gennaio 2002, che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti generali della legislazione alimentare  e  del  Regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  ottobre
2004, riguardante i materiali e gli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
      b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici; 
      c. della Direttiva 2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  18  giugno  2009,  sulla  sicurezza  dei  giocattoli,
recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla  sicurezza  generale  dei
prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura; 
      d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
      e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi. 

                                                           Allegato 6 
 
              Allegato 6 - Dichiarazione di conformita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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