MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2019, n. 62
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)
(GU n.158 del 8-7-2019)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, il quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»; Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006; Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; Considerato che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente decreto, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) con nota n. 1234 del 23 gennaio 2019; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). - (Omissis). 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. (Omissis).». - Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396. - Il testo della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22.11.2008, n. L 312. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 264. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione), pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241: «Art. 5. - 1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalita' stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i requisiti. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio. La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato. 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) . - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (707) 3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona; b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta per almeno l'80% da poliolefine (polietilene e polipropilene), proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; c) «SAP (Super Absorbent Polymer)»: poliacrilato di sodio, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; d) «Cellulosa ad alto contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; e) «Cellulosa a basso contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto; f) «Lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine»: quantitativo di plastiche eterogenee a base di poliolefine prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP; g) «Lotto di SAP»: quantitativo di polimero SAP prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP; h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo di materiale cellulosico prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP; i) «Produttore»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti (di seguito: impianto di recupero); j) «Dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del SAP o della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, di cui all'articolo 5; k) «Autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo; cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.». Il Titolo III-bis della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "L'autorizzazione integrata ambientale". Il Titolo I, Capo IV della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Autorizzazioni e iscrizioni".
Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note all'articolo 1.
Art. 4 Scopi specifici di utilizzabilita' 1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell'Allegato 5 per ciascun materiale.
Art. 5 Dichiarazione di conformita' e modalita' di detenzione dei campioni 1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e' attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita', anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedono. 3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) . - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».».
Art. 6 Sistema di gestione ambientale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
Note all'art. 6: Il regolamento (CE) del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 24 aprile 2001, n. L 114.
Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 2019 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2236
Note all'art. 7: - Il testo del Capo IV del Titolo I, Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 2. - Il testo del Titolo III-bis, Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti".
Allegato 1 (Articolo 3, comma 1) Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. 1 - Verifiche sui rifiuti in ingresso. Per la produzione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti: a. codice EER 180104 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili; b. codice EER 150203 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attivita' di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili; c. Per un periodo transitorio della durata di 6 mesi a partire dalla entrata in vigore del presente decreto sono ammessi rifiuti aventi codice EER 200111 con annotazione «rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici». Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve almeno assicurare: controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno verificare che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale al 5% nonche' l'assenza di pericolosita' del rifiuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti Il campionamento e' da eseguirsi in conformita' alla norma UNI 10802 e al piano di campionamento redatto secondo la norma UNI EN 14899:2006. Le analisi chimico-fisiche vanno eseguite dopo omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato; accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento; esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso; controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse le informazioni sulla provenienza; stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi atti a impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale; assenza di manipolazione da parte degli operatori dei sacchi contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso; procedura scritta per la gestione e la tracciabilita' dei singoli flussi di rifiuti nonche' del processo operativo, dalla fase di raccolta del rifiuto sino alla produzione dei materiali end of waste, e rendicontazione delle non conformita'. 2 - Prescrizioni relative al processo di recupero. Il processo di recupero deve prevedere almeno le seguenti fasi: a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori atti a impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale; b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti liquidi, da sottoporre ad idoneo trattamento; c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione; d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi secondo la norma UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e UNI EN 17665-2), che garantisca il rispetto dei criteri microbiologici di cui al punto 3.a del presente allegato; e. recupero e trattamento del vapore di contatto; f. triturazione dei prodotti uscenti dal ciclo di sterilizzazione di cui al punto precedente; g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidita' inferiore o uguale al 20%; h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la cui composizione deve soddisfare i criteri di cui ai punti 3.b, 3.c e 3.d del presente allegato nonche', a seconda della tipologia di materiale che si intende produrre, quelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. 3 - Criteri sanitari. Le tre tipologie di materiali: plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP e cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, ottenute solo da PAP qualificati come rifiuti, relativamente ai parametri igienico-sanitari devono soddisfare tutti i criteri di cui ai seguenti punti 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d). 3.a) Criteri microbiologici. I criteri microbiologici sono soddisfatti se i rifiuti sono sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione eseguito in ottemperanza alle norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2, UNI EN 285, UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-3, fermo restando la necessita' di adottare procedure che garantiscano, all'interno della camera di sterilizzazione, l'apertura dei contenitori dei PAP e l'omogeneizzazione dei materiali trattati, in modo da consentire la perfetta penetrazione del vettore sterilizzante in ciascun punto di materiale durante la fase di sterilizzazione. Per ogni lotto di materiale sottoposto a sterilizzazione sono effettuati almeno i controlli riportati in tabella 3 a. Tabella 3 a - Controlli microbiologici ===================================================================== | Parametro | Requisito | Riferimento | +=======================+=========================+=================+ | | |UNI EN ISO | | |Inattivazione della |11138-3 UNI EN | | |crescita delle spore di |ISO 17665-1 UNI | | |Geobacillus |CEN ISO/TS | | Indicatore biologico |Stearothermofilus |17665-2 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ | | |UNI EN ISO | | | |11138-3 UNI EN | |Popolazione minima | |ISO 17665-1 UNI | |dell'indicatore | |CEN ISO/TS | |biologico |≥106 CFU |17665-2 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ | |Nelle condizioni piu' | | | |difficili per la | | | |penetrazione del vettore | | | |sterilizzante (ad esempio| | | |all'interno dei PAP | | | |chiusi). Una parte dei | | | |campioni dovra' essere | | | |avvolta con almeno 3 PAP.| | | |Un terzo dei PAP | | |Posizionamento dei |contenenti i campioni | | |campioni |dovra' essere | | |dell'indicatore |preventivamente bagnato |UNI EN ISO | |biologico |con acqua. |17665-1 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ 3.b) Criteri chimici. Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere effettuati almeno i controlli analitici sui parametri chimici riportati nella tabella 3 b. Tabella 3 b- Limiti concentrazione parametri chimici (test di cessione in ambiente alcalino-acquoso) ===================================================================== | | | |Unita' | | | | | di | | Analita | Impiego clinico | Limite |misura | +====================+=============================+========+=======+ | | | |µg/kg | |Acido clavulanico | Coadiuvante per antibiotici | <10 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Amoxicillina | Antibiotici | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ampicillina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Cefalosporine | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Claritromicina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ciprofloxacina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Levofloxacina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Azitromicina | | <10 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ |Idrocortisone | | |µg/kg | |acetato |Cortisonici | <7 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Benzodiatiazine |Diuretici-antipertensivo | <25 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Diazepam |Psicofarmaco | <30 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ibuprofene |FANS | <45 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Diclofenac | | <45 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ |Acido | | |µg/kg | |acetilsalicilico | | <5 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Bicalutamide |Antiandrogenico | <50 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Metformina |Antidiabetico | <50 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Pioglitazone | | <50 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Clopidogrel |Antiaggregante piastrinico | <100 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Lansoprazolo |Inibitore pompa protonica | <3 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Telmisartan |Antipertensivo | <15 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Torasemid | | <15 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Lovastatina |Ipercolesterolemia | <35 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Atorvastatina | | <15 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Acido clodronico |Osteoporosi | <1 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ 3.b.1 I risultati riportati come «minore di» sono da intendersi come valori inferiori al limite di rilevabilita' della tecnica utilizzata e determinato a valle di 10 repliche eseguite su soluzioni di controllo ottenute da paralleli test di cessione effettuati su matrice appositamente contaminata da farmaci. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D. 3.b.2 Sono effettuati test di screening analitici (1) sui materiali per valutare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze (o gruppi di sostanze) (2) , organiche e inorganiche, pertinenti in base all'origine dei materiali. A tal fine e' utilizzato il miglior metodo disponibile, che deve essere, in ogni caso, rispondente ai criteri di qualita' previsti dalla norma ISO/IEC 17025. La procedura include la predisposizione e conservazione del razionale utilizzato per la scelta degli analiti e le modalita' operative dei test devono essere tali da consentire di rivelare eventuali quantita' di sostanze residue post trattamento che non comportino, nelle reali condizioni di uso del materiale, un'esposizione per il consumatore a livelli superiori al Threshold of Toxicology Concern (TTC) (3) . Nel caso di superamento di tali valori il materiale non e' conforme ai criteri del presente decreto ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Tutta la documentazione relativa alle analisi e alle valutazioni effettuate e' conservata ed esibita su richiesta delle Autorita' competenti. 3.c) Altri criteri sanitari. Per ogni lotto di ciascun materiale si procede a verificare l'assenza di citotossicita' (serie norme EN ISO 10993) e di irritazione e sensibilizzazione cutanea (Linee Guida OCSE, Test No. 439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method; Test No. 442C, 442D e 442E, combinate secondo quanto indicato nel Guidance Document OECD n° 256 per la sensibilizzazione cutanea). Le metodologie proposte si avvalgono di test alternativi, nel pieno rispetto del benessere animale. Solo per applicazioni di cui all'Allegato 5 che prevedono il contatto diretto con la cute, e' verificata l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea attraverso patch test ad insulto ripetuto HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test) sull'eluato del materiale ottenuto secondo quanto indicato dalla norma EN ISO 10993. 3.d) Test di cessione. Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere rispettati i limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del test di cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di cui alla tabella 4. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D. Tabella 4- Limiti negli eluati da test di cessione ===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura |Valori limite| +======================+==================+===========+=============+ |Alluminio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Bario | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 20 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cadmio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,02 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cromo totale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Nichel | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Piombo | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Rame | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Zinco | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cloruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1200 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfuri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfiti | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfati | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1000 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Floruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 6 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Azoto ammoniacale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 15 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Fenoli | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |PH | APAT 29/2003 | | 5,5-9,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |COD | APAT 29/2003 | mg/l | 160 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ 4 - Piano dei controlli del processo di trattamento. Ai fini del controllo del processo di trattamento i rifiuti in ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai seguenti controlli: Rifiuti in ingresso: controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi chimiche. Tali controlli devono essere effettuati, nel primo anno di operativita', con la frequenza di almeno una volta ogni sei mesi e, successivamente, di almeno una volta all'anno e devono verificare che il contenuto di materiale estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non plastico sia inferiore o uguale al 5% e che il rifiuto non sia pericoloso secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti. Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da rifiuti post-consumo: almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri microbiologici di cui al punto 3.a) del presente allegato; almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri chimici di cui al punto 3.b) del presente allegato; almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono essere verificati i criteri sanitari di cui al punto 3.c) del presente allegato; almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato, devono essere verificati i criteri relativi alle analisi degli eluati da test di cessione di cui al punto 3.d) del presente allegato. Frazione plastica ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la frazione composta dalle plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla Tabella 2 - Allegato 2. Frazione composta da SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, il SAP ottenuto da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificato come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 3. Frazione cellulosica a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella Tabella 4a - Allegato 4. Frazione cellulosica ad alto contenuto di SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la cellulosa ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella Tabella 4 b - Allegato 4. (1) Per test di screening analitico si intende un metodo analitico sistematico in grado di rivelare, identificare e se del caso quantificare, quali sostanze siano presenti in un campione. Si utilizzeranno tecniche diverse per sostanze organiche o inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a seconda della matrice, e delle caratteristiche chimico fisiche degli analiti per i quali si voglia determinare quali/quantitativamente la presenza o l'assenza. (2) Per poter effettuare un corretto 'raggruppamento' ci si riferisca ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd Edition Series on Testing & Assessment No. 194 2014), http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?c ote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en ed ECHA http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-acr oss (3) Come definito in "Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree European Food Safety Authority and World Health Organization- EFSA supporting publications 2016:EN1006, March 2016: https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e
Allegato 2 (Articolo 3) Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La frazione plastica e' composta da plastiche eterogenee a base di poliolefine (polietilene e polipropilene) per almeno l'80% e presenta le seguenti caratteristiche composizionali: Poliolefine (PP e PE): ≥ 80%; Materiali non poliolefinici (Cellulosa, SAP, PET): ≤ 20%. Criterio Le plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenute da PAP qualificati come rifiuti, rispettano, per ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 2. Tabella 2 - Valori per la frazione plastica ===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +========================+==================+===========+===========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 10 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+ | | | % (su | | | Poliolefine | UNI 10667-16 | secco) | ≥ 80 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+ | Plastiche non | | | | |poliolefine e materiali | | % (su | | |estranei | UNI 10667-16 | secco) | ≤ 20 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+
Allegato 3 (Articolo 3) Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Il SAP presenta le seguenti caratteristiche composizionali: SAP: 80%-95% Cellulosa: 5% - 20% Residui plastici (PP e PE): tracce Criterio Il SAP ottenuto da PAP qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 3. Tabella 3 - Valori per il SAP ===================================================================== | | | Unita' di| | | Parametri | Metodo analitico | misura |Valore| +================+================================+==========+======+ | Umidita' |UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ | Cellulosa |Metodo indiretto attraverso | | | |eventualmente |prova di assorbimento secondo | | | |presente |French standard NF V19-002 % | % | < 20 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | % (su | | |SAP e cellulosa)|UNI 10667-16 | secco) | < 5 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Granulometria | | | | |(materiale | | | | |libero |ISO 17190.3 o in altenativa, | | | |essiccato) |Edana 420.2 | Mm | < 1 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Assorbenza (solo| | | | |per SAP da | | |> 20 x| |rifiuti post |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso | |consumo) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)| +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Assorbenza (solo| | | | |per SAP da | | | | |rifiuti da | | | | |scarto di | | |> 20 x| |produzione |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso | |industriale) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)| +----------------+--------------------------------+----------+------+
Allegato 4 (Articolo 3) Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La cellulosa e' composta prevalentemente da cellulosa derivante dal processo kraft e da SAP, in percentuali variabili come di seguito riportato. 4.1. Cellulosa a basso contenuto di SAP Caratteristiche composizionali della cellulosa a basso contenuto di SAP: cellulosa da processo kraft: ≥ 90%; polimero SAP: ≤ 5%; residui plastici (PP e PE): ≤ 5% . Criterio La cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da PAP, qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i limiti descritti in tabella 4 a. Tabella 4 a - Valori per la cellulosa a basso contenuto di SAP ===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +================+============================+============+========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | |Metodo indiretto attraverso | | | | |prova di assorbimento | | | | |secondo French standard NF | | | | SAP presente |V19-002 % | % | ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | | | |cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | | Prova di assorbimento | | > 5 x | | |secondo French standard NF | Acqua | (peso | | Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) | +----------------+----------------------------+------------+--------+ 4.2. Cellulosa ad alto contenuto di SAP Caratteristiche composizionali della cellulosa ad alto contenuto di SAP: Cellulosa da processo kraft: ≥ 55%; Polimero SAP: ≤ 40%; Residui plastici (PP e PE): ≤ 5%. Criterio La cellulosa ad alto contenuto di SAP ottenuta da PAP, qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i limiti descritti in tabella 4 b. Tabella 4 b - Valori per la cellulosa ad alto contenuto di SAP ===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +================+============================+============+========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | |Metodo indiretto attraverso | | | | |prova di assorbimento | | | | |secondo French standard NF | | | | SAP presente |V19-002 | % | < 40 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | | | |cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | | Prova di assorbimento | |> 10 x | | |secondo French standard NF | Acqua | (peso | | Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) | +----------------+----------------------------+------------+--------+
Allegato 5 Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP. (Articolo 4) 1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base di poliolefine. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici: a. Manufatti plastici; b. Materiali per il settore automobilistico; c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. Non e' consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attivita' di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole. 2) Scopi specifici ammessi per il SAP. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, il SAP puo' essere impiegato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di: a. Prodotti assorbenti; b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa. Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del presente allegato, la cellulosa puo' essere impiegata in processi di trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici: a. Prodotti assorbenti; b. Prodotti cartacei; c. Chemical building blocks; d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP); e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP); f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP); g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP); h. Additivi; i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP); f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 4) Limitazioni all'utilizzo. L'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative: a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici; c. della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura; d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.
Allegato 6 Allegato 6 - Dichiarazione di conformita' Parte di provvedimento in formato grafico