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Di Stefano Nespor. Il fatto: un dipendente, incaricato di eseguire la pulizia della gronda posta tra una falda all’altra della copertura del deposito aziendale ad un’altezza dal suolo variabile tra m. 7.50 e m. 8.60, cadeva al suolo dopo essersi appoggiato a uno dei lucernari adiacenti il canale, subendo danni fisici permanenti.
Il legale rappresentante della società, ritenuto responsabile per la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché l’inosservanza delle norme di colpa specifica identificata nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 148, comma 2, e articolo 122 per non aver ha apprestato le difese necessarie per evitare l’incidente e il pericolo di cadute in prossimità del posto di lavoro si è sempre difeso, tra l’altro, eccependo che aveva delegato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di predisporre tutte le precauzione necessarie al fine di evitare incidenti su lavoro.
L’eccezione, rigettata nei primi due gradi di giudizio, è stata ritenuta infondata anche dalla Corte di Cassazione (Sez. 4, 17 dicembre 2012, n. 49031, Pres.Brusco, rel. Dell’Utri) che ha confermato il precedente orientamento (Cass., sez. 4, n. 32357/2010) secondo cui “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessaire iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.
Ha soggiunto la Corte che “deve ritenersi indiscutibile che la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l’inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, dalla normativa di settore emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale.
Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
Da questa prospettiva, deriva che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale ad alcuna delega di funzioni utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
In altri termini, la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l’istituto della delega di funzioni (cfr. ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16) e non può quindi assumere la stessa rilevanza ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro. Ciò, tenuto conto dei compiti e dei relativi poteri attribuiti al RSPP, tra i quali rientra l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro: nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera per conto del datore di lavoro, svolgendo solo un’ attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni”.
In conclusione, il datore di lavoro è il titolare della posizione di garanzia nella materia della sicurezza sul lavoro, essendo irrilevante l’avvenuta nomina di un RSPP.

Un commento su “Cassazione, Sez. 4, 17 dicembre 2012, n. 49031. Infortuni sul lavoro: risponde penalmente il Responsabile del Servizio di prevenzione e sicurezza (RSPP)?

  1. Finalmente giustizia è fatta..
    Scegliere il miglior RsPP di fiducia, come il miglior commercialista, fiscalista o avvocato ..e Ascoltarlo/i è la miglior scelta; ma non esime dal “dover fare le cose”.
    Se poi non ci si sceglie nemmeno i migliori.. o si risparmia… come verranno i risultati attesi?

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