di Fulvio Conti Guglia. La Corte di cassazione in una recente sentenza del 18 giugno ribadisce che in materia urbanistica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cass. Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010 Rv. 248330).
In particolare le disposizioni in questione sono state già ritenute applicabili anche per cartelloni per la gestione di spazi pubblicitari su pilastri metallici con basamento in cemento (sentenza n. 12201/2010).
Sicché, la normativa antisismica – a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato – deve essere applicata a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. Sez. 3, n. 38142 del 24/10/2001, Tucci).
La Suprema Corte annota anche che: debbono essere ricompresi nella nozione di costruzione tutte le opere che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile.
Pertanto, anche la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale.
Infine, la Corte sostiene che non si può parlare di opera temporanea o precaria quando per le caratteristiche dei cartelloni stradali o tabella pubblicitaria, si rende necessaria un’attività di scavo funzionale alla realizzazione di plinti in calcestruzzo sui quali apporre poi il pannello a messaggio variabile.
(annulla sentenza n. 120/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 24/03/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Di Nicola
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