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CASSAZIONE: Gestione di rifiuti provenienti da demolizioni edili. – QUOTIDIANO LEGALE
3 December 2024
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  • International Paper Law - ISSN 2975-1985
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/12/2017, Sentenza n.57128

 

RIFIUTI – Gestione di rifiuti provenienti da demolizioni edili – Disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria – Limiti – Riutilizzo quale materiale ammendante o di riempimento del terreno – Art. 256 dlgs n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione di misure cautelari reali – Provvedimento di sequestro preventivo – Esclusione di tali beni da un regime di libera disponibilità.

Argomento:

Autorità:

Categoria:

Provvedimento:
Sentenza
Numero:
57128
Sez.:
3^
Data deposito:
21/12/2017
Data emissione:
08/02/2017
Presidente:
FIALE
Estensore:
GENTILI
Titolo completo:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/12/2017, (Ud. 08/02/2017) Sentenza n.57128

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/12/2017, (Ud. 08/02/2017) Sentenza n.57128

 
 
RIFIUTI – Gestione di rifiuti provenienti da demolizioni edili – Disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria – Limiti – Riutilizzo quale materiale ammendante o di riempimento del terreno – Art. 256  d.l.vo n.152/2006 – Giurisprudenza.
In tema di gestione dei rifiuti, la libera disponibilità dell’area ove sono stati depositati in modo incontrollato i rifiuti provenienti da demolizioni edili – dei quali, non è consentita la equiparazione ai materiali da scavo e, pertanto, la applicazione della relativa disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria, trattandosi, invece, di ordinari rifiuti a tutti gli effetti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6/5/2002, n. 16383), a meno che gli stessi non siano oggetto di riutilizzo, quale materiale ammendante o di riempimento del terreno, nell’ambito spaziale dello stesso cantiere ove essi sono stati prodotti (Corte di cassazione, Sezione III penale 18/7/2011, n.28704; idem Sezione III penale, 20/10/2003, n. 37508) – appare fattore logicamente idoneo a comportare, sia per la concreta possibilità di reiterazione delle attività di rilascio di tali rifiuti, sia per il degrado cui gli stessi in assenza di controllo possono andare incontro, un aggravamento delle conseguenze del reato; parimenti dicasi per ciò che attiene alla installazione dei prefabbricati, per i quali la sottrazione alla disponibilità evita, evidentemente, sia l’utilizzo dei medesimi che la installazione in essi delle utenze ai servizi elettrici ed idrici, operazioni che senza dubbio aggraverebbero le conseguenze del reato ipotizzato.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione di misure cautelari reali – Provvedimento di sequestro preventivo – Esclusione di tali beni da un regime di libera disponibilità.
In tema di misure cautelari reali, ai fini della adozione dello strumento volto a preservare l’aggravamento delle conseguenze del fatto commesso, non è necessario che siano forniti elementi in relazione alla attribuibilità dei fatti alla condotta del soggetto indagato, essendo, invece, sufficiente che gli stessi, chiunque ne sia l’autore, appaiano sussumibili entro il paradigma normativo del fatto provvisoriamente contestato ed emerga la esigenza di escludere tali beni da un regime di libera disponibilità.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza n. 41/2016 MCR TRIBUNALE DI VARESE del 4/10/2016) Pres. FIALE, Rel. GENTILI, Ric. Toniolo 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/12/2017, (Ud. 08/02/2017) Sentenza n.57128
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 
sul ricorso proposto da TONIOLO Denny, nato a Marostica (VI) il 3 ottobre 1980;
avverso l’ordinanza n. 41/2016 MCR del Tribunale di Varese del 4 ottobre 2016;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso presentato da Toniolo Denny avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale in data 7 settembre 2016 ed avente ad oggetto una porzione di terreno, facente capo alla AutoClick Italia Sri, società impegnata nel settore dell’autonoleggio, della quale il Toniolo è funzionario delegato per la gestione delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento di autorizzazioni edilizie, all’interno della quale, nel corso di sopralluoghi compiuti dalla polizia locale di Varese, erano stati rinvenuti, oltre ad un cumulo di rifiuti provenienti da demolizioni edili avente un volume di circa 10 mc, alcuni moduli prefabbricati da adibirsi a bagni ed ad uffici, già arredati nel loro interno, appoggiati di cunei in legno e tuttora non allacciati né alle rete elettrica né a quella idrica sia di carico che di scarico.
Avendo riscontrato la assenza di autorizzazioni sia per la realizzazione della discarica che per le opere edilizie, in più ubicate, in assenza dei prescritti nulla osta, in zona coperta da vincolo paesaggistico, il Pm, allertato dai predetti agenti di Pg, chiedeva al Gip del Tribunale di Varese la emissione di un provvedimento cautelare reale volto ad impedire la protrazione della condotta criminosa.
Essendo stato, come detto, emesso il richiesto provvedimento, avverso di esso ha proposto istanza di riesame il Toniolo; avendo il Tribunale di Varese disatteso la ricordata istanza, il Toniolo ha, quindi, proposto ricorso per cassazione nel quale, brevemente riepilogati i fatti, ha dedotto tre motivi di impugnazione.
Il primo di essi ha ad oggetto la insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 44, lettera e), del dPR n. 380 del 2001, posto che i manufatti qualificati in sede accusatoria come nuove costruzioni sono in realtà dei moduli destinati ad ospitare gli uffici della sede locale della AutoClick che, non essendo stata ancora perfezionata la pratica per l’avvio della attività della predetta impresa ma essendo già stati forniti dalla ditta che li ha prodotti, sono stati provvisoriamente “parcheggiati” nel terreno in questione in attesa che su di essi vengano eseguite le modifiche indicate dal competente Comune per assentire alla DIA presentata in previsione della loro allocazione in situ; si tratta di manufatti attualmente sforniti di qualsiasi idoneità ad essere oggetto di un duraturo uso abitativo e come tali non integranti gli estremi per essere definiti costruzioni abbisognevoli del relativo permesso.
Quanto alla violazione della disciplina in materia di rifiuti il ricorrente ha osservato che si tratta dei materiali di scavo depositati, alla insaputa sia sua che degli altri rappresentanti della Autoclick, da persona che è stata incaricata dalla predetta società ad eseguire dei lavori per rendere più agevole l’accesso carraio al piazzale ove sarà ubicato il parcheggio della società.
Si tratta, ha precisato, di deposito temporaneo non integrante gli estremi del reato per cui si indaga.
Sempre relativamente alla pretesa violazione dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, il ricorrente, ribadita la natura semmai meramente amministrativa dell’illecito de quo, ha osservato come il mantenimento del sequestro si pone quale oggettiva causale per l’aggravamento degli effetti dell’illecito, impedendo il trasferimento altrove dei materiali temporaneamente depositati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio, premessa la non contestazione della materialità dei fatti attribuiti al Toniolo, che, in tema di misure cautelari reali, ai fini della adozione dello strumento volto a preservare l’aggravamento delle conseguenze del fatto commesso, non è necessario che siano forniti elementi in relazione alla attribuibilità dei fatti alla condotta del soggetto indagato, essendo, invece, sufficiente che gli stessi, chiunque ne sia l’autore, appaiano sussumibili entro il paradigma normativo del fatto provvisoriamente contestato ed emerga la esigenza di escludere tali beni da un regime di libera disponibilità (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 gennaio 2014, n.2248).
Nel caso in questione è evidente che la libera disponibilità dell’area ove sono stati depositati in modo incontrollato i rifiuti provenienti da demolizioni edili – dei quali, va detto, non è consentita la equiparazione ai materiali da scavo e, pertanto, la applicazione della relativa disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria, trattandosi, invece, di ordinari rifiuti a tutti gli effetti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 maggio 2002, n. 16383), a meno che gli stessi non siano oggetto di riutilizzo, quale materiale ammendante o di riempimento del terreno, nell’ambito spaziale dello stesso cantiere ove essi sono stati prodotti (Corte di cassazione, Sezione III penale 18 luglio 2011, n.28704; idem Sezione III penale, 20 ottobre 2003, n. 37508) – appare fattore logicamente idoneo a comportare, sia per la concreta possibilità di reiterazione delle attività di rilascio di tali rifiuti, sia per il degrado cui gli stessi in assenza di controllo possono andare incontro, un aggravamento delle conseguenze del reato; parimenti dicasi per ciò che attiene alla installazione dei prefabbricati, per i quali la sottrazione alla disponibilità evita, evidentemente, sia l’utilizzo dei medesimi che la installazione in essi delle utenze ai servizi elettrici ed idrici, operazioni che senza dubbio aggraverebbero le conseguenze del reato ipotizzato.
Né ha un qualche rilievo sostenere, come fatto dal ricorrente, che, a causa del sequestro non è possibile rimuovere gli effetti già determinatisi delle contravvenzioni contestate, essendo, in ogni caso, nella facoltà dell’indagato, o comunque di chi vi abbia interesse, chiedere alla autorità procedente di potere avere accesso ai luoghi oggetto della misura cautelare onde procedere a togliere i materiali ivi indebitamente depositati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato, in quanto manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno, inammissibile, ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017

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