E’ stato inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione in merito al Testo unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. In particolare l’Autorità nazionale anticorruzione segnala la necessità, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 18, della l. 103/2017, di abrogare l’art. 5, comma 1 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 con l’eliminazione di ogni riferimento alla possibilità di cancellazione delle notizie contenute nel certificato del casellario giudiziale in dipendenza del raggiungimento di determinati limiti di età del soggetto interessato, attesa la necessità di disporre di adeguati strumenti atti a verificare agevolmente il possesso dei requisiti di moralità in capo ai soggetti che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o richiedono il rilascio dell’attestazione di qualificazione. L’Atto è stato approvato dal Consiglio dell’Autorità con la delibera 1227 del 29 novembre 2017.
Atto di segnalazione n. 5 del 29/11/2017
Concernente l’art. 5, comma 1 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 recante il Testo unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1227 del 29/11/2017
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.), ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice) ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha segnalato all’Autorità i profili critici dell’art. 5, comma 1 D.P.R 14 novembre 2002, n. 313 nella parte in cui prevede che “le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono”.
Secondo la Procura scrivente, la disposizione in oggetto ostacolerebbe le verifiche sull’affidabilità soggettiva degli amministratori ultraottantenni di società, imponendo alle stazioni appaltanti, in assenza di informazioni rinvenibili nel certificato del casellario giudiziale, di rivolgersi alla competente Procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza.
Profili di criticità riscontrati
L’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (di seguito codice) prevede, quale causa ostativa alla partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati indicati alle successive lettere da a) a g), emessa nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.
L’art. 84, comma 4, lettera a) del codice stabilisce che gli organismi di attestazione (SOA), al fine del rilascio dell’attestazione di qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 150.000 euro, attestano l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice.
La verifica della sussistenza della causa di esclusione in esame è svolta dalle stazioni appaltanti attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass gestito dall’Autorità, che consente l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite cooperazione applicativa con il Ministero della Giustizia.
In tale contesto, la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, del d.p.r. 313/2002 preclude la verifica dei requisiti di moralità, con le modalità ordinarie, in capo ai soggetti ultraottantenni, imponendo la richiesta di intervento della competente Procura della Repubblica per le verifiche del caso.
Inoltre, la previsione in esame rischia di ingenerare dubbi in ordine alla rilevanza dei precedenti penali eliminati dal casellario in conseguenza del raggiungimento del limite di età da parte del soggetto a cui si riferiscono, favorendo l’adozione di comportamenti disomogenei da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA. Tale pericolo è alimentato da un orientamento giurisprudenziale non univoco sul punto: sebbene la Corte Costituzionale abbia chiarito che la disposizione ha natura meramente amministrativa e non produce effetti sostanziali – con la conseguenza che i precedenti penali sussistenti continuano a produrre i loro effetti indipendentemente dalla menzione nel certificato (sentenza n. 209/1987) – si rinvengono, infatti, pronunce di senso contrario, sebbene datate e isolate (Cons. Giust. Amm. per la Regione Siciliana, sent. n. 4523 del 14/8/1997).
Infine, si evidenzia che la permanenza nell’ordinamento della norma in esame, introdotta per la prima volta con il R.D. 107/1902, non appare più sorretta dalle ragioni che avevano giustificato l’originaria previsione. L’esigenza di sfoltire gli archivi cartacei dei casellari, liberandoli dalla documentazione che si presumeva non essere più utile è stata, infatti, superata dall’avvento dei sistemi informatizzati di archiviazione della documentazione. Inoltre, anche volendo ritenere che la previsione sia volta a perseguire esigenze di semplificazione ancora attuali, tale obiettivo non potrebbe considerarsi prevalente rispetto all’obbligo, posto da una norma speciale, di verificare l’affidabilità morale degli esecutori di contratti pubblici e, in ogni caso, non dovrebbe essere raggiunto attraverso l’eliminazione di informazioni rilevanti.
Come noto, la materia sarà a breve oggetto di un intervento di revisione: la legge 23 giugno 2017, n. 103 all’art. 1, comma 18, ha delegato il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, individuando, tra i principi e criteri direttivi, l’abrogazione del comma 1 dell’art. 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché la revisione “dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana”.
Il legislatore sembrerebbe, quindi, orientato a confermare l’impianto normativo attuale, atteso che la disposizione richiamata, pur prevedendo l’abrogazione (che a questo punto sarebbe soltanto parziale) dell’art. 5, comma 1 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, conferma l’eliminazione delle iscrizioni presenti nel certificato al raggiungimento di un limite di età da individuarsi, a cura del legislatore delegato, in considerazione della durata media della vita umana.
In considerazione di quanto sopra esposto l’Autorità Segnala:
la necessità, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 18, della l. 103/2017, di abrogare l’art. 5, comma 1 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 con l’eliminazione di ogni riferimento alla possibilità di cancellazione delle notizie contenute nel certificato del casellario giudiziale in dipendenza del raggiungimento di determinati limiti di età del soggetto interessato, attesa la necessità di disporre di adeguati strumenti atti a verificare agevolmente il possesso dei requisiti di moralità in capo ai soggetti che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o richiedono il rilascio dell’attestazione di qualificazione.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 29 novembre 2017
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio l’11 dicembre 2017
Il Segretario, Maria Esposito