Con LEGGE DI STABILITA’ ricambia, per il secondo anno consecutivo, il termine per non aver addebitato il CANONE RAI in bolletta, on line il modello per non pagare se non dovuto.
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate su come presentare la domanda. È preferibile anticipare i tempi per la presentazione per posta al 20 dicembre.
I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online per il caso di non detenzione dell’apparecchio. Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell’anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e di dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).
Come presentare la domanda – Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
ATTENZIONE: Il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
La dichiarazione di non detenzione – La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, da quest’anno, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).
E’ preferibile anticipare la presentazione – La dichiarazione sostitutiva ha validità per l’anno in cui è stata presentata: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2017, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.