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CANONE TV: ancora chiarimenti sull’addebito in bolletta da parte dell’Agenzia.

Rai Canone

 

 

Canone tv, si entra nella fase due nuove Faq, nuove spiegazioni, nuovi chiarimenti sull’addebito in bolletta.

Cosa succede se cambio il fornitore di energia elettrica nel corso dell’anno? Come devo comportarmi se attivo un’utenza elettrica residenziale, ma non ho la tv? Che devo fare se sono titolare di più utenze elettriche? Sono solo alcune delle domande a cui l’Agenzia risponde con le nuove Faq sul pagamento del canone tv ad uso privato, disponibili da oggi sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I 19 quesiti inediti sono focalizzati, in questa tornata, sul chiarimento di dubbi e problematiche legati alla fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.

Come avviene l’addebito in presenza di più contratti o in caso di voltura – Ad essere addebitato sarà un solo contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Se una persona è titolare di due utenze di questo tipo, l’Agenzia chiarisce che il canone sarà presente sul contratto più recente. Maggiore chiarezza anche sui casi di voltura dell’utenza elettrica: se si cede l’unica fornitura di cui si è titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24. Chi invece diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura, troverà il canone nella prima fattura elettrica utile. Se si era in possesso di una tv già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato con F24.

Cambio del fornitore nel corso dell’anno – In caso di passaggio da un fornitore ad un altro (switch) non occorre fare nulla: le rate del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di rispettiva titolarità del contratto.

Ecco tutte le Faq divise per argomento:

Chi è tenuto al pagamento del canone TV?
E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari –  oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota – pdf del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente – pdf e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale – pdf è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l’Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Cosa deve fare un contribuente ricoverato in una casa di riposo?
Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo.
Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.

Nel concetto di “famiglia anagrafica”, sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?
In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente.
A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata.
“Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.
L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.
I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.”

 

Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente – pdf, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti perutenza elettrica residente – pdf, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: cosa fare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare all’Agenzia delle entrate su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui sitiwww.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.
Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B, deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello

Come è sanzionata la dichiarazione sostitutiva mendace?
La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale – pdf . La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la dichiarazione sostitutiva?
Si può presentare mediante un’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzocp22.sat@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
Non occorre fare nulla, poiché, in questo caso, il canone è dovuto e sarà addebitato dall’impresa elettrica al titolare dell’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Tuttavia, se si è venuti in possesso degli ulteriori apparecchi televisivi dopo aver presentato una dichiarazione di non detenzione, è necessario presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

Le dichiarazioni sostitutive presentate su modelli non conformi dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata entro il 16 maggio 2016 esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

Chi attiva una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detiene alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata entro il 16 maggio 2016.

Nel caso di marito deceduto, a cui è ancora intestata l’utenza per la fornitura di energia elettrica, cosa deve fare la moglie se nell’abitazione non sono presenti apparecchi televisivi?
La moglie, in qualità di erede, può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del marito deceduto nella sezione “in qualità di erede di” e compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel il quadro A del modello.

 

Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di una utenza elettrica per uso domestico residente: perché troviamo l’addebito su entrambe le fatture elettriche?
Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.
Si ricorda, tuttavia, che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica.

Sono erede di un deceduto senza conviventi al quale è ancora intestata una utenza elettrica: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Il canone deve essere pagato una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando il suo codice fiscale come codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Il canone va pagato una sola volta per famiglia anagrafica quindi, per evitare l’addebito è necessario che lei compili il quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Sono titolare di due utenze elettriche residenti, e il canone è stato addebitato su entrambe. E’ corretto?
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

Sono titolare di due contratti elettrici residenti: su quale mi verrà addebitato il canone? 
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.

Sono titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente. Su quale fattura viene addebitato il canone?
Il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.

Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: cosa debbo fare per evitare l’addebito del canone?
Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.

Ho disattivato prima del primo luglio 2016 una utenza elettrica residente e ne ho attivata un’altra, sempre residente, il 1° settembre 2016. Nella prima fattura relativa alla nuova utenza mi sono state addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate. E’ corretto?
Si, salvo che abbia inviato la dichiarazione di non detenzione, che produce effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile sul sito dell’Agenzia).

Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Nella fattura a conguaglio mi verranno addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno?
No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24 entro il 31 ottobre 2016.

Ho cambiato impresa elettrica (switch):devo comunicare qualcosa ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch?
No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.

Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò pagare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.

Mi è stato volturata una utenza elettrica in corso d’anno: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’importo è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare esplicativa. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.

Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma superiore alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella fattura elettrica di gennaio.

Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova abitazione, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.

Ho variato l’utenza elettrica da “residente” a “non residente” entro il 30 giugno: mi verrà addebitato il canone nella fattura elettrica?
No, perché l’addebito interessa solo le utenze elettriche residenti. Il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.

Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell’abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti tv S.A.T. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).

Nel primo semestre del 2016 ho inviato disdetta dell’abbonamento tv allo Sportello Abbonamenti alla Televisione SAT, perché avevo ceduto tutti i televisori in mio possesso. Come mai nella fattura elettrica mi sono stati addebitati 70 euro invece dell’importo del solo primo semestre, ammontante a 51,03 euro?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
Se, tra il 1 gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione di non detenzione senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. Se non possiede questi requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l’intero 2016.

Ho presentato la dichiarazione di non detenzione dopo il 16 maggio, ma entro il 30 giugno 2016. Nella fattura elettrica di luglio mi sono stati addebitati 70 euro. E’ corretto?
No, il canone da lei dovuto era quello previsto per il primo semestre, ammontante ad euro 51,03. Le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno potrebbero non essere pervenute in tempo utile per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

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