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Camera dei Deputati: come cambia il regolamento con le nuove norme sui contributi ai Gruppi Parlamentari

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2012 è stata pubblicata la deliberazione della Camera dei Deputati, con cui sono state introdotte  modifiche al regolamento, orientate ad una maggiore trasparenza nella gestione dei contributi ai Gruppi Parlamentari.
La finalità degli interventi è esplicitata nella relazione alla proposta di modifica, nella quale si legge:
La ratio dell’intervento è quella della trasparenza e della responsabilità, chiamandosi anche i Gruppi parlamentari – in quanto destinatari di risorse finanziarie e materiali a carico del bilancio della Camera, ma altresì in quanto soggetti indefettibili nel nostro ordinamento costituzionale e regolamentare – a partecipare al disegno complessivo nel quale il Parlamento si sta impegnando per corrispondere all’esigenza di massimo rigore e pubblicità nell’utilizzo di finanziamenti pubblici.
Si tratta di una svolta che si può definire epocale, poiché si inseriscono per la prima volta nel Regolamento della Camera norme stringenti e rigorose sugli statuti dei Gruppi, sull’utilizzo delle risorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Camera, sulla rendicontazione annuale e sui relativi controlli.”

Nella suddetta ottica, sono state introdotte le seguenti misure:

STATUTO
L’assemblea di ciascun gruppo parlamentare è l’organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto, e indica l’organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del gruppo.
Lo statuto, che deve essere approvato da ciascun gruppo parlamentare entro trenta giorni dalla sua costituzione, prevede le modalità attraverso cui l’organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità previste dal regolamento(“esclusivamente  agli  scopi  istituzionali   riferiti   all’attivita’ parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e  comunicazione  ad essa ricollegabili, nonche’ alle spese  per  il  funzionamento  degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative  ai trattamenti economici”). Devono inoltre essere individuate le forme di pubblicità dei documenti relativi all’organizzazione interna del gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale.

RISORSE
Le risorse consistono in:
– disponibilità di locali e attrezzature, attribuite tenuto conto delle esigenze comuni dei gruppi e secondo la consistenza numerica di ciascun gruppo
– annualmente, contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese, incluse quelle per il personale. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

RENDICONTO
E’ previsto che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall’Ufficio di Presidenza. Il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del rasferimento.

CONTROLLI
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si alvvalogno di una società di revisione legale, selezionata dall’ufficio di presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che dovrà verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esprimendo un giudizio sul rendiconto.
Il rendiconto deve essere trasmesso al Presidente della Camera, corredata dalla dichiarazione di avvenuta approvazine da parte dell’organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
Il controllo della conformità del rendiconto al regolamento della Camera è effettuato dal Collegio dei Questori: subordinatamente a all’esito positivo di tale controllo, il medesimo organo autorizza l’erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilanciodella Camera.

SANZIONI
La mancata trasmissione del rendiconto comporta la decadenza dal diritto all’erogazione, per l’anno in corso, delle risorse previste. Stessa sanzione è prevista nel caso in cui il gruppo parlamentare non provveda, entro dieci giorni dalla contestazione, alla regolarizzazione del rendiconto, nel caso in cui il Collegio dei Questori abbia riscontrato irregolarità.

ENTRATA IN VIGORE
Ai fini dell’effettiva entrata in vigore delle modifiche al regolamento, l’Ufficio di Presidenza dovrà ancora adottare le misure attuative previste, inerenti le modalità e i costi della procedura di selezione della società di revisione contabile, il modello comune di rendiconto annuale, le forme e le modalità di controllo da parte del Collegio dei Questori, i termini, la procedura da applicare nel caso di scioglimento di un gruppo.
Si auspica, nella relazione di accompagnamento, che le disposizioni attuative intervengano non oltre l’inizio della XVII legislatura.

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