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La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero delle Finanze avente per oggetto chiarimenti sull’IMU, spiega le modalità di calcolo dell’IMU, comprese le detrazioni, individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e spiega le modalità di applicazione delle agevolazioni per le varie categorie dei fabbricati (es. fabbricati rurali, pertinenze…) o terreni (es. terreni agricoli, edificabili ecc…).

In estrema sintesi, il presupposto impositivo del nuovo tributo, è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono quindi essere ricondotti anche i terreni incolti. In particolare il documento fornisce tutti i dettagli sulla base imponibile del tributo, sui soggetti passivi dell’imposta sulle aliquote e sulla tassazione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Soggetto attivo è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, infine, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.

Le rate sono tre, la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate (il calcolo delle aliquote ancora non è chiaro). Tuttavia è possibile per il contribuente effettuare il versamento dell’Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Le aliquote per la prima casa cioè per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali. Oltre la prima casa, l’aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono modificarla fino a 0,3 punti percentuali. Mentre le aliquote cd. agevolate, sono riconosciute sulla casa principale, al coniuge assegnatario della ex casa coniugale e se i Comuni lo prevedono all’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero/sanitario.

La detrazioni di 200 euro è prevista per l’abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro. L’IMU si applica anche ai fabbricati rurali a uso sia abitativo, aree fabbricabili, terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti. Mentre si può usufruire di una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Infine, l’Imu si applica anche ai terreni agricoli con un’aliquota di imposta dello 0,76%. I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2% che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.

Vedi la  circolare: DFF_9485_-_Circolare_n_3_DF_-_IMU (una piccola nota: alcuni link di riferimento nella circolare non sono attivi)

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